WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Flash News

Country by Country Reporting: dal MEF le norme di attuazione del Progetto BEPS dell’OCSE

9 Marzo 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2017 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) e della Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

La Legge di stabilità 2016 prevede infatti che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale all’Agenzia delle entrate di una rendicontazione paese per paese, che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva, da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato e un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello in cui e’ presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

La stessa Legge di stabilità 2016 estende il predetto obbligo di trasmissione della rendicontazione anche alle società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante obbligata alla redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese ovvero non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese (Country-by-Country reporting) ovvero è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese.

Il 27 gennaio 2016, i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno firmato un Accordo multilaterale in materia di scambio automatico di informazioni derivanti dalla rendicontazione paese per paese.

Il presente decreto tiene conto della necessità di adeguamento alle direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva.

Per maggiori informazioni si rinvia all’articolo di approfondimento sul tema del Country by Country Reporting già pubblicato su questa rivista (cfr. contenuti correlati).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter