Con la risposta ad interpello n. 96/2026, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti circa la rilevanza fiscale, ai fini IRES e IRAP, di un provento derivante da una transazione stipulata da una società in concordato preventivo in continuità aziendale c.d. indiretta.
In particolare, si trattava di stabilire se tale importo, destinato contrattualmente al soddisfacimento dei creditori sociali in esecuzione del piano concordatario, dovesse essere considerato un componente positivo di reddito imponibile per la società Istante ovvero se, in virtù della sua destinazione vincolata e della funzione meramente strumentale rispetto alle ragioni del ceto creditorio, esso dovesse ritenersi escluso dalla formazione della base imponibile della contribuente.
Nel dettaglio, la società Istante, avviata nella fase esecutiva di un concordato preventivo, rappresentava di aver promosso un’azione di responsabilità nei confronti dei propri ex amministratori, sindaci e del revisore legale, definita, successivamente, tramite un accordo transattivo di tipo novativo che ha comportato, all’esito, la rinuncia alle reciproche pretese giudiziarie a fronte del versamento di una somma di denaro a favore dell’Istante medesima.
In questo specifico contesto, la contribuente sosteneva che tale entrata non rappresentasse un incremento patrimoniale proprio, configurandosi piuttosto come un mero strumento per incrementare la percentuale di soddisfacimento della massa creditoria, conformemente a quanto stabilito dal piano concordatario omologato.
Sulla base di tale ermeneusi, l’Istante ritiene dunque che l’importo in discorso non debba concorrere alla determinazione dell’utile d’esercizio, nonché del quantum debeatur, proponendo una contabilizzazione che non prevede, di fatto, transiti a conto economico.
In questa prospettiva, l’operazione viene assunta non già come una manifestazione di ricchezza imponibile, bensì come un movimento di carattere puramente finanziario teso all’estinzione di debiti concordatari.
Sulla scorta delle delineate premesse, l’Agenzia delle entrate non ha ritenuto condivisibile la soluzione prospettata dalla società, rigettando la tesi avanzata in merito alla neutralità fiscale dell’operazione sub specie.
Più nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in assenza di una specifica norma positiva di esenzione, la società Istante mantiene inalterata la propria soggettività passiva tributaria.
Per altri versi, posto che l’accordo transattivo – come già specificato, di natura novativa – ha definito ogni pretesa tra le parti, la somma percepita deve essere qualificata come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 del TUIR, configurando un componente positivo di reddito derivante dalla rinuncia alle azioni di responsabilità e alla definizione della lite.
Dipoi, per quanto concerne l’IRAP, l’Ufficio ha precisato che il provento assume piena rilevanza fiscale, in quanto tale somma è da classificare tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del conto economico, concorrendo direttamente alla formazione della base imponibile del tributo regionale, indipendentemente dalla finalità di destinazione concordataria dei fondi.


