La Cassazione Civile, Sez. I, si è di recente pronunciata, con sentenza del 15 maggio 2026 n. 14463 (Pres. Scoditti, Rel. Falabella) in merito all’azione di ripetizione dell’indebito di interessi anatocistici e sull’onere della prova.
In particolare, nel caso di specie, la società ricorrente deduceva l’addebito illegittimo di interessi anatocistici e l’erronea capitalizzazione e commissione di massimo scoperto richiedendo, perciò, la restituzione dell’indebito.
Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda attorea alla luce della mancata produzione dei contratti intercorrenti con la banca e dell’incompletezza degli estratti conto prodotti.
La Corte d’appello, poi, rigettava l’impugnazione e dichiarava come la prova dell’inesistenza di una giusta causa di una dazione di denaro gravi sull’attore dell’azione di ripetizione dell’indebito nonostante si tratti di una prova negativa. In tal senso, la produzione del contratto posto a fondamento del rapporto bancario non è sufficiente (poiché permane la possibilità della sussistenza un altro e differente accordo che giustifichi l’attribuzione patrimoniale) e neppure necessaria (in quanto possono essere utilizzato altri mezzi di prova, quali le presunzioni, il comportamento processuale della controparte e il giuramento).
Nel caso di specie, infatti la Corte d’appello, distanziandosi dall’orientamento del Tribunale di primo grado, riteneva che potesse provarsi l’insorgenza e l’esecuzione di un rapporto contrattuale tra le parti dalla condotta processuale della banca, la quale precisava come le clausole e le condizioni applicate fossero state oggetto di apposita convenzione.
In aggiunta, la Corte distrettuale riteneva inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito poiché il conto corrente al momento della sua proposizione non risultava chiuso.
La Corte di Cassazione, al contrario di quanto affermato dalla Corte di secondo grado, ha affermato come, il cliente che agisce al fine di ottenere la ripetizione dell’indebito in conseguenza di interessi anatocistici, se non sussistono le ipotesi di cui all’art. 1283 C.c., non deve provare le pattuizioni con la banca anteriori alla vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000.
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale 425/2000, infatti, per tali clausole trova applicazione la normativa precedentemente vigente, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni di interessi anatocistici basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerarsi nulle per violazione del predetto art. 1283 C.c.
La Cassazione, quindi, precisa come per i contratti di conto corrente conclusisi prima del 2000 – come nel caso di specie in cui il conto corrente risultava aperto nel 1983 – il correntista che agisce per l’indebito non è gravato dall’onere della prova delle clausole eventualmente apposte nell’accordo con l’istituto di credito per il periodo antecedente alla delibera CICR.
Ciò poiché la citata sentenza della Corte costituzionale qualsiasi forma di capitalizzazione di interessi avvenuta prima della delibera CICR deve considerarsi nulla ex art. 1283 C.c.


