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Attualità

Debiti d’impresa pregressi e sovraindebitamento

Quale procedura di composizione della crisi?

25 Maggio 2026

Luciana Cipolla, Partner, La Scala Società tra Avvocati
Roberta Maria Pagani, Partner, La Scala Società tra Avvocati
Francesco Ceolin, La Scala Società tra Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza la possibilità di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte dei debitori aventi una esposizione debitoria “mista”, quali il socio illimitatamente responsabile e l’imprenditore cancellato.


1. Esposizione debitoria mista e socio illimitatamente responsabile

Ai debitori appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, co. 1, lett. c) del Codice della crisi è consentito di superare la propria “crisi da sovraindebitamento” proponendo le soluzioni costituite dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore, dal concordato minore e della liquidazione controllata del sovraindebitato.

Già prima dell’entrata in vigore del Codice, si era posto il tema dell’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte dei debitori aventi una esposizione debitoria “mista”, ossia costituita tanto da debiti di natura consumeristica quanto da debiti di natura imprenditoriale o professionale.

Sul punto – nella vigenza della l. n. 3/2012 – si era espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale, con la nota sentenza n. 1869/2016[1], aveva riconosciuto la qualità di “consumatore” e la legittimazione all’accesso al relativo piano anche all’imprenditore o al professionista, ma solo ove il sovraindebitamento fosse esclusiva espressione di obbligazioni estranee all’attività imprenditoriale o professionale, e ciò sull’assunto dell’assenza di debiti – non soddisfatti al momento dell’accesso alla procedura – derivanti dall’esercizio di detta attività.

Tale soluzione interpretativa ha trovato conferma nella modifica apportata dal c.d. Correttivo-ter all’art. 2, co. 1, lett. e) CCII, con la quale il legislatore delegato – eliminando il problematico riferimento ai “debiti estranei a quelli sociali[2] – ha precisato che il consumatore accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza “per debiti contratti nella qualità di consumatore”, formulazione che esclude la possibilità di ristrutturare, mediante tale strumento, esposizioni debitorie derivanti da rapporti in cui il sovraindebitato non avesse assunto tale qualità[3].

Particolare rilievo assume, in tale quadro, la figura del socio illimitatamente responsabile il quale, qualora presenti un’esposizione debitoria composta, anche solo in parte, da debiti sociali, potrebbe vedersi precluso – per i motivi anzidetti – l’accesso alla procedura dedicata al consumatore[4].

Sul punto va preliminarmente osservato come gli artt. 256 e 270 CCII prevedano l’apertura, in estensione, della procedura di liquidazione giudiziale e controllata anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni. Tale apertura, tuttavia, “non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi” (art. 256, co. 2, CCII, a cui fa esplicito rinvio l’art. 270, co. 1, CCII).

Occorre dunque chiedersi se, decorso tale termine e, dunque, persa la possibilità di regolare la propria esposizione nell’ambito del procedimento unitario, il socio illimitatamente responsabile rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 74 CCII, il quale consente di formulare una proposta di concordato minore ai debitori di cui all’art. 2, co. 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore.

A tal fine risulta dirimente stabilire se tale soggetto incorra o meno nel divieto previsto dall’art. 33, co. 4, CCII, in base al quale la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese deve considerarsi inammissibile.

Ebbene, tale norma – come ormai pacificamente ammesso tanto in dottrina[5] quanto in giurisprudenza[6] – non sarebbe d’ostacolo all’ammissione al concordato minore del socio illimitatamente responsabile, in quanto quest’ultimo non assumerebbe in alcun modo la qualità di imprenditore o di co-imprenditore, rientrando piuttosto nella categoria residuale prevista dall’art. 2, co. 1, lett. c), CCII – espressamente richiamata dall’art. 74 CCII – volta a ricomprendere “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale”.

Peraltro, come giustamente osservato[7], la proposta dell’(ex) socio illimitatamente responsabile sarà necessariamente liquidatoria, con la conseguente necessità di apporto di risorse esterne, tali da incrementare, in misura apprezzabile, l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (art. 74, co. 2, CCII).

In alternativa, il socio potrà sempre richiedere, ai sensi dell’art. 268, co. 1, CCII, l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, quantomeno al fine di conseguire l’esdebitazione ex art. 282 CCII. Tale opzione, tuttavia, presenterà l’indubbio svantaggio di coinvolgere l’intero patrimonio del debitore.

2. La dibattuta questione dell’accesso al concordato minore da parte dell’imprenditore cancellato

Discorso in larga parte diverso si impone, invece, con riferimento alla figura dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese da almeno un anno. A tale soggetto, infatti, sembrerebbe preclusa, ai sensi del già richiamato art. 33, co. 4, CCII, la possibilità di accedere alla procedura di concordato minore, con conseguente obbligatorietà – al fine di conseguire il beneficio dell’esdebitazione – di richiedere l’accesso alla procedura di liquidazione controllata.

Sul punto è tuttora in corso un dibattito – tanto in dottrina quanto nella giurisprudenza di merito – tra posizioni che giungono a conclusioni diametralmente opposte[8].

Una prima tesi[9], infatti, ritiene che l’accesso alla procedura debba ritenersi precluso in virtù di una lettura fedele al testo normativo, dal quale discenderebbe una chiara scelta da parte del legislatore nel senso di limitare l’accesso alle procedure concordatarie agli imprenditori cancellati dal registro delle imprese[10]. L’art. 33, co. 4, CCII avrebbe, in particolare, codificato un indirizzo maturato nella giurisprudenza di legittimità[11], la quale aveva evidenziato come lo scopo della procedura concordataria fosse la risoluzione della crisi d’impresa, sicché la (consapevole) scelta di cessare l’attività imprenditoriale ne precluderebbe ipso facto l’utilizzo per insussistenza del bene da risanare.

In questo senso, la liquidazione volontaria e la successiva cancellazione dal registro delle imprese senza procedere ad alcuna forma di ristrutturazione dei debiti sorti durante l’attività d’impresa sarebbe riconducibile ad una scelta dello stesso imprenditore, e ciò anche nelle ipotesi in cui la cancellazione sia eseguita d’ufficio a seguito di inerzie od omissioni dell’imprenditore stessa nel compimento di atti tipici della propria attività[12].

Tale lettura troverebbe conferma nell’introduzione, da parte del legislatore delegato (D.lgs. 136/2024), del comma 1-bis all’art. 33 CCII, ai sensi del quale “Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dellimpresa individuale, può chiedere lapertura della liquidazione controllata (ma non l’apertura del concordato minore, n.d.r.) anche oltre il termine di cui al comma 1”.

In quest’ottica, nemmeno alla luce della normativa europea parrebbe potersi individuare un diritto dell’imprenditore cancellato ad accedere ai c.d. “quadri di ristrutturazione preventiva”, i quali risulterebbero riservati al “debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l’insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore” (così l’art. 1, par. 1, lett. a., Dir. 2019/1023).

La questione, peraltro, era stata devoluta ex art. 363-bis c.p.c. dalla Corte d’Appello di Firenze con pronuncia del 20 giugno 2023 alla Suprema Corte. La Prima Presidente della Corte di Cassazione[13], tuttavia, aveva ritenuto la stessa carente di novità in quanto il Codice della crisi si sarebbe limitato a recepire le soluzioni già elaborate dalla giurisprudenza di legittimità tanto con riguardo alla nozione di consumatore (cfr. Cass. 1869/2016), quanto in relazione all’accesso, da parte dell’imprenditore cancellato, al concordato minore[14] (Cass. 4329/2020 e Cass. 21.286/2015).

Nella giurisprudenza di merito si ravvisano non pochi arresti che avvalorano – in modo invero piuttosto acritico – l’orientamento testé illustrato (ex multis, Trib. Brescia, 24/12/2024; Trib. Bolzano, 22/11/24; Trib. Torino, 24/07/24; Trib. Bari, 15/02/2024).

A diverse conclusioni pervengono, invece, coloro che[15] – attraverso una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma in esame – ritengono ammissibile l’accesso, anche da parte dell’imprenditore cancellato, alla procedura di concordato minore.

Più in particolare, alcune decisioni di merito fondano tale ammissibilità sulla distinzione tra imprenditore individuale – il quale, sopravvivendo alla cessazione dell’impresa, manterrebbe un interesse alla ristrutturazione della propria debitoria – e imprenditore collettivo – in capo al quale, viceversa, tale interesse non sussisterebbe – ritenendo il divieto di cui all’art. 33, co. 4, applicabile solo con riguardo a quest’ultima figura[16].

Tale distinzione – già osteggiata da parte della dottrina[17] – appare oggi superata dall’affermarsi di un diverso orientamento, il quale fonda l’ammissibilità dell’accesso dell’imprenditore cancellato alla procedura di concordato minore su presupposti di maggiore ampiezza sistematica.

Decisione particolarmente significativa, in tal senso, è rappresentata dalla sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli[18] ha giustificato l’ammissibilità della domanda di accesso alla procedura, sottolineando, tuttavia, come la norma di cui all’art. 33, co. 4, CCII non consenta di ritenere che essa si riferisca ai soli imprenditori collettivi cancellati dal registro delle imprese. Il legislatore, infatti, quando ha inteso riferirsi esclusivamente all’imprenditore individuale, lo ha fatto espressamente, come all’art. 33, comma 1-bis, introdotto dal c.d. Correttivo-ter.

Il fine della maggiore tutela dell’imprenditore individuale cancellato andrebbe dunque fondato, secondo la Corte partenopea, sulla ratio della norma, la quale andrebbe individuata nell’esigenza – sorta nella vigenza della Legge fallimentare – di evitare che l’utilizzo dello strumento concordatario, presumibilmente volto alla continuazione dell’attività d’impresa, potesse essere (ab)usato da chi volontariamente si cancellava dal registro delle imprese al solo fine di far trascorrere il termine annuale di cui all’art. 10 l.f., allo scopo di evitare il fallimento[19].

Il divieto di cui all’art. 33, co. 4, CCII dovrebbe, dunque, secondo la Corte d’Appello, ritenersi valido con riferimento al solo concordato in continuità e non anche in caso di proposizione di un concordato liquidatorio ex art. 74, co. 2, CCII, rispetto al quale non si porrebbero le problematiche alla base della ratio della norma.

A suffragio di tale interpretazione si porrebbe, da un lato, il fatto che l’art. 33, co. 4, CCII accomuni al concordato preventivo (per l’impresa sopra-soglia) ed al concordato minore (per l’impresa minore) l’ipotesi dell’accordo di ristrutturazione, destinata a risolvere la crisi d’impresa mediante la continuità d’impresa, nonché, dall’altro lato, la circostanza che il Correttivo-ter abbia ampliato, anziché restringere, la possibilità di tutela dell’imprenditore persona fisica cancellato, consentendo a quest’ultimo di poter richiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno della sua cancellazione dal registro delle imprese, sicché non avrebbe senso un’interpretazione dell’art. 33, co. 4, CCII volta a privare tale soggetto dello strumento del concordato liquidatorio, il quale, a ben vedere, è l’unico strumento di carattere negoziale cui l’imprenditore piccolo può accedere e che gli garantisce, più della liquidazione controllata, un’effettiva seconda chance.

Solo la procedura di concordato minore liquidatorio, infatti, consentirebbe all’imprenditore minore cancellato (a) di poter evitare la liquidazione di tutti i suoi beni, (b) di poter ottenere l’esdebitazione senza dover attendere il termine di tre anni previsto dall’art. 282 co. 1 CCII, nonché (c) di fare ricorso alla finanza esterna prevista dall’art. 74, co. 2, CCII mediante l’apporto di risorse che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

La liquidazione controllata non prevede, infatti – a differenza della liquidazione giudiziale dell’imprenditore non piccolo – la possibilità di fare ricorso alla finanza esterna tramite la domanda di accesso al concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240 CCII).

Infine, una tale interpretazione sarebbe l’unica conforme al principio costituzionale di uguaglianza, evitando ingiustificate disparità di trattamento dell’imprenditore individuale cessato rispetto ad altre figure, quali il professionista cancellato dall’albo, l’ex piccolo imprenditore irregolare non iscritto nel registro delle imprese e il piccolo imprenditore cessato, ma non ancora cancellato dal registro delle imprese.

L’interpretazione della norma in commento data dalla Corte partenopea si ritrova in non poche decisioni di merito[20], anche molto recenti[21], le quali non mancano di sottolineare l’irragionevolezza di un’interpretazione della norma volta a negare la possibilità per l’imprenditore cancellato di fare ricorso, mediante lo strumento del concordato minore liquidatorio ex art. 74, co. 2, CCII, alla finanza esterna.

3. Considerazioni conclusive

Se, dunque, per la figura del socio illimitatamente responsabile non si pongono, ad oggi, particolari problematiche interpretative, appaiono condivisibili, con riferimento alla figura dell’imprenditore individuale cancellato, le conclusioni raggiunge dalla più recente giurisprudenza di merito, rappresentando l’accesso alla finanza esterna uno strumento fondamentale per il raggiungimento di un accettabile grado di soddisfazione dei creditori.

Decisive, in tal senso, paiono le considerazioni svolte della citata pronuncia della Corte d’Appello di Napoli con riguardo alla “genesi” dell’art. 33 CCII.

In quest’ottica, con l’estensione del divieto di cui al comma 4 al concordato minore – inserita solo successivamente dall’art. 6 del D.lgs. 147/2020[22] – è come se il legislatore del 2020, rilevando l’incompatibilità tra il concordato in continuità e la cessazione dell’attività imprenditoriale, si fosse “dimenticato” dell’esistenza del concordato minore liquidatorio di cui all’art. 74, co. 2, CCII, il quale appare uno strumento non solo pienamente ammissibile, ma anche prezioso sul piano pratico-applicativo, potendo favorire tanto il debitore – il quale potrebbe evitare la più gravosa procedura di liquidazione controllata – quanto il ceto creditorio, il quale avrebbe accesso ad un maggior numero di risorse su cui soddisfarsi.

Appare, dunque, certamente auspicabile un intervento sul tema da parte della Corte di Cassazione il quale, superando il provvedimento del 2023, apra una volta per tutte alla possibilità, anche per l’imprenditore individuale cancellato da più di un anno, di accedere alla procedura di concordato minore, archiviando, una volta per tutte, le tesi maggiormente restrittive sul tema ed assicurando così a tale figura soluzioni certe per la gestione della propria situazione debitoria.

 

[1] Sul tema si v. F. Pasquariello, La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato, in Fall., 2016, pp. 667 ss. e E. Sabatelli, La Cassazione precisa la nozione di “consumatore” ai fini dell’accesso al procedimento riservato di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2016, pp. 1264 ss.

[2] Tale riferimento era stato fonte di un vivace dibattito in seno alla giurisprudenza di merito tra chi riteneva possibile l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore anche alla persona che presentasse un’esposizione debitoria mista (cfr. App. L’Aquila, 11/10/2023; Trib. Pesaro, 20/09/2023; Trib. Reggio Emilia, 9/05/2023; Trib. Trani, 02/05/2023) e chi, invece, escludeva tale possibilità (cfr. App. Bologna, 23/06/2023; Trib. Forlì, 05/02/2024; Trib. Milano, 25/09/2023; Trib. Ivrea, 2004/2023).

[3] La giurisprudenza di merito sembra ormai allineata in tal senso (si v. Trib. Terni, 30/10/2025; Trib. Brescia, 24/12/2024; Trib. Vicenza, 12/03/2024).

[4] Tale figura potrebbe, tuttavia, accedere, quantomeno in astratto, alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di regolare i debiti estranei a quelli sociali. L’art. 2 co. 1 lett. e) CCII, infatti, richiama anche il socio illimitatamente responsabile che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti in qualità di consumatore. Tuttavia, come notato in dottrina (G. Fauceglia, Il socio illimitatamente responsabile nel codice della crisi e dell’insolvenza, in Contratto e impresa, 1/2025, pp. 125-181) “La norma […] pone, però, una serie di problematiche connesse alla difficile distinzione tra debiti personali e debiti derivanti dalla qualità di socio illimitatamente responsabile, posto che il patrimonio assoggettabile ad esecuzione collettiva comprende l’intero compendio e l’intera posizione debitoria di quest’ultimo . In questo contesto viene a realizzarsi una scomposizione nella sfera delle obbligazioni e della corrispondente responsabilità del medesimo patrimonio in due “frazioni” distinte, ovvero quelle riferibili alla partecipazione societaria e quelle riferibili alla sua sfera di consumatore, destinate ad essere disciplinate in un diverso regime concorsuale. Il quadro che si presenta risulta, allora, alquanto disorganico a fronte di una possibile sovrapposizione di procedure aventi presupposti e regole diverse. Così, ad esempio, nel contesto del concordato preventivo della società con soci illimitatamente responsabili, il socio amministratore sarà soggetto alla vigilanza del commissario giudiziale per gli atti relativi alla società , nel mentre per gli atti relativi al suo patrimonio personale a quella dell’Organismo di Composizione della Crisi, con prospettive di realizzazione che resterebbero tra loro incompatibili”. Sul punto v. anche A. Nigro, I soci illimitatamente responsabili nel nuovo diritto delle crisi, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 1/2023, 1, pp. 11-36 e P.F. Censoni, Concordato preventivo di società di persone e concorso di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento dei soci: un tentativo di coordinamento degli effetti sostanziali, in Governance e mercati. Studi in onore di Paolo Montalenti, III, Torino, 2022, p. 1785.

[5] Sul punto si v., ex multis, G.B. Nardecchia, Concordato minore liquidatori: legittimazione del debitore e soddisfazione dei debitori, in Fall., 2024, 542-549.

[6] In questo senso, ex multis Trib. Verona, 2/12/2025; Trib. Ferrara, 20/12/2024; App. Milano, 12/11/2024; Trib. Cagliari, 21/09/2023.

[7] R. Brogi, Il sovraindebitamento nel Codice della crisi, 2024, p. 108ss.

[8] Si veda, in argomento, Nannipieri, Il piccolo imprenditore cancellato, l’ircocervo e l’art. 33 comma 4 CCII, in dirittodellacrisi.it, 2024.

[9] In dottrina si v. R. Brogi, Il sovraindebitamento, cit,, nonché di E.R. Desana e R. Russo, Imprenditore cessato, defunto, eredità giacente, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Vol. I, a cura di O. Cagnasso e L. Panzani, pp. 531-532.

[10] E ciò anche nelle ipotesi in cui la cancellazione avvenga d’ufficio nelle ipotesi tipizzate negli artt. 2 e 3 D.P.R. 23/07/2004 n. 247, trattandosi di ipotesi consequenziali ad atti omissivi dell’imprenditore individuale o costituto nella forma delle società di persone.

[11] Cass. 20/02/2020, n. 4329.

[12] Sul punto di v., ad esempio, gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 23/07/2004 n. 247.

[13] Decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione del 26/07/2023 n. 22.699. È opportuno ricordare che il provvedimento è reso all’esito di un procedimento interno disciplinato con decreto del Primo Presidente 8 febbraio 2023 n. 16 (pure reperibile sul sito Cortedicassazione.it), con il quale è stato istituito un apposito Ufficio Questioni Pregiudiziali (“UPQ”), composto dal Direttore del Massimario, dal Coordinatore delle Sezioni Civili e dal Direttore del CED: l’UPQ per ogni questione sollevata svolge una istruttoria preliminare, predispone una “breve relazione”, che è trasmessa al Primo Presidente assieme al “parere” del Presidente titolare della Sezione competente per materia. Il valore nomofilattico di tali pronunce, dunque, è quantomeno dubbio.

[14]La S.C. aveva già affrontato la questione […] evidenziando come il combinato disposto degli artt. 2495, c.c., e 10, l.fall., impedisca al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l’anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest’ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l’intervenuta e consapevole scelta di cessare l’attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude ipso facto l’utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare. […].

[15] In dottrina si segnala, ex multis, A. Monteverde, Codice della crisi: tra novità e dubbi (ir)risolti (II parte) – ineluttabilità del piccolo fallimento per l’imprenditore cancellato? in Giur. it., 2023, pp. 1722 ss., secondo cui: “la conclusione che traspare, la quale induce ad affermare l’ineluttabilità della liquidazione controllata per l’imprenditore cancellato indebitato, risulta tuttavia insoddisfacente, iniqua e contraddittoria […] paradossalmente, riserva un trattamento deteriore all’imprenditore iscritto nel registro delle imprese rispetto a quello irregolare, che non potrà logicamente mai essere cancellato d’ufficio. È contraddittoria perché, mentre tutta la normativa va nella direzione di un chiaro disfavore per le procedure liquidatorie, colui il quale sia gravato da debiti di un’impresa ormai esaurita non può avvalersi di alcuno strumento a carattere concordatario in senso lato che ne eviti la disgregazione del patrimonio, neppure quando l’intento perseguito sia quello di avvantaggiare nel complesso gli stessi creditori (come avverrebbe ad es. nei casi di apporto di finanza esterna)”.

[16]Il Giudice ritiene che detta circostanza non sia ostativa all’apertura della procedura, nonostante il disposto di cui all’art. 33 o. 4 CCII […]. Detta disposizione deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.; l’imprenditore individuale che pone fine alla propria attività, al contrario, semplicemente cessa la sua attività d’impresa e, tecnicamente, è tenuto ad iscrizione la cessazione nel Registro imprese entro 30 giorni, a norma dell’art. 2196 c.c.: con la “iscrizione della cessazione” dal Registro delle Imprese – che è evento diverso dalla “cancellazione” – non “cessa di esistere” ma semplicemente perde la qualità di imprenditore, restando un soggetto debitore che sopravvive alla cessazione della ditta. […] escludere l’imprenditore cessato anche dall’accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) comporterebbe la inammissibilità, per lo stesso, di qualunque strumento di natura negoziale; per tale debitore l’esdebitazione sarebbe realizzabile esclusivamente con la liquidazione controllata, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge” (Trib. Rimini, 15/02/2023) ma v. anche, nello stesso senso, Trib. Ancona, 29/07/2024; Trib. La Spezia, 30/08/2023; Trib. Treviso, 7/02/2023.

[17] Tale distinzione non risulterebbe condivisa anche da parte di autori che ammettono la possibilità per l’imprenditore minore di accedere alla procedura di concordato minore. Interessante, in questo senso, la posizione di E. La Marca, Consumatore, imprenditore e professionista: interferenze e confini nelle soluzioni del sovraindebitamento, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali 6/2023, pp. 1054 ss., secondo il quale: “il disposto del comma 4 dell’art. 33 merita di essere letto come semplicemente recante una preclusione di meritevolezza all’accesso ad alcuni strumenti di regolazione della crisi, posta a carico dell’imprenditore la cui attività non sia cessata e che, quindi, ometta di osservare, per qualsiasi ragione, l’obbligo di persistente iscrizione nel registro delle imprese. La stessa preclusione, con specifico riferimento all’accesso al concordato minore, opera anche a carico dell’imprenditore in capo al quale residuino debiti derivanti dall’attività comunque cessata, ma solo sino al trascorrere di un anno dalla cancellazione, ossia sino al momento in cui il medesimo resta assoggettabile a liquidazione giudiziale. Trascorso il periodo di un anno dalla cancellazione, non potranno darsi, infatti, ulteriori preclusioni per il cessato imprenditore commerciale che intenda comporre, come ogni altro debitore civile, la sua residua debitoria con lo strumento residuale del concordato minore.”.

[18] App. Napoli, 14/07/2025.

[19] La Cassazione aveva chiarito che il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 L. fall. impediva al liquidatore della Società cancellata dal registro delle imprese di cui, entro l’anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo (si v. Cass. 21.286/2015 e Cass. 4329/2020).

[20]Lo strumento per la risoluzione della crisi rappresentato dal concordato minore risulta ammissibile anche se vi faccia ricorso, in presenza di una indebitatoria “mista”, il soggetto già imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese che non esercita più tale attività ma ne ha iniziata una diversa, dovendosi interpretare in senso costituzionalmente orientato il divieto di cui all’art. 33, comma 4, C.C.I. come riferito alle sole società che con la cancellazione si estinguono e non anche agli ex imprenditori individuali che continuano invece a rispondere dei debiti col loro patrimonio presente e futuro, pena altrimenti una disparità di trattamento non giustificata ex art. 3 Cost. con il professionista cancellato dal proprio albo e anch’esso non più operativo e con le altre figure ex art. 2, lett. c, C.C.I. (richiamato dall’art. 74, comma 1, C.C.I.) sussumibili in “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (come il garante professionale per debiti d’impresa, non consumatore, o il socio illimitatamente responsabile) che, come rilevato in dottrina, possono accedere senza limitazioni di sorta a quello strumento. Non si spiegherebbe altrimenti perché quei soggetti possano accedere, avvalendosi ex art. 74, secondo comma, C.C.I. dell’apporto di risorse esterne, al concordato (esclusivamente) liquidatorio pur dopo la cancellazione della società per ristrutturare l’esposizione debitoria maturata e l’imprenditore individuale invece no, non sussistendo tra i due casi significative differenze” (Trib. Vicenza, 13/03/2025, nello stesso senso v. App. Campobasso, 6 ottobre 2025, Trib. Rimini, 23/07/25 e Trib. Bari, 5/11/2024).

[21] “[…] l’esclusione in radice dell’accesso al concordato minore liquidatorio per l’imprenditore cancellato risulterebbe difficilmente conciliabile con la possibilità, prevista, a contrario, dall’art. 271 CCII, di attivazione della liquidazione controllata su iniziativa dei creditori. Ciò, in altri termini, renderebbe irragionevole la preclusione assoluta di accesso da parte dello stesso debitore ad uno strumento (liquidatorio) potenzialmente più vantaggioso per il ceto creditorio in presenza di finanza esterna (quando lo stesso debitore può domandare, senza limiti di tempo e dunque oltre l’anno dalla cancellazione, di aprire la liquidazione controllata che ha sempre natura liquidatoria)” (Trib. Ivrea 10/02/2026).

[22] La relazione illustrativa di tale decreto non chiarisce in alcun modo il motivo di tale aggiunta, limitandosi di fatto a riportare il contenuto della disposizione.

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Questioni connesse alla concessione del credito e alla gestione del rapporto

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