La Cassazione Penale, Sez. 7, con sentenza n. 11431 del 27 febbraio 2026 (Pres. Gentili, Rel. Scarcella) ha dichiarato inammissibile un ricorso alla luce dell’insussistenza dei richiami giurisprudenziali, probabile frutto di allucinazioni informatiche generate da strumenti di intelligenza artificiale generativa.
Le sentenze richiamate, infatti, ad eccezione di una, appartengono a Sezioni diverse da quelle citate e, in ogni caso, nessuna esprime i principi richiamati dal ricorrente.
L’imputato, con le sentenze richiamate nel ricorso, intendeva, quindi per la Corte, richiedere una nuova valutazione del fatto, censurando la sentenza del giudice a quo sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.
La Corte precisa come non debba “stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”.
La Corte ha quindi provveduto alla condanna al pagamento alla Cassa delle ammende a una cifra pari a 3000 euro ex art. 616 C.p.p. alla luce dell’impossibilità di escludere i profili della colpa in capo al ricorrente.


