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Giurisprudenza

Responsabilità 231: la motivazione del fumus nel sequestro preventivo

21 Maggio 2026

Cassazione Penale, Sez. II, 18 marzo 2026, n. 13414 – Pres. Pellegrino, Rel. De Santis

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Penale si è pronunciata, con sentenza del 18 marzo 2026 n. 13414 (Pres. Pellegrino, Rel. De Santis), in merito alla motivazione del fumus nel provvedimento di sequestro preventivo operato nei confronti di una società, indagata per responsabilità 231.

Dapprima la Corte precisa come il Tribunale del riesame debba procedere con l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nel caso in cui la motivazione manchi o non contenga un’autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento della misura cautelare reale e degli elementi forniti dalla difesa.

Il Tribunale del riesame non può, quindi, integrare motivazioni assenti, poiché è necessario che il provvedimento di applicazione della misura dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo di indisponibilità e di quelli presentati dalla difesa così che il Tribunale del riesame possa esercitare la propria funzione di controllo, nel rispetto dei parametri di cui al combinato disposto degli artt. 324 co. 7 e 309 co. 9 C.p.p.

In tale contesto, la Corte precisa come la responsabilità da reato degli enti non possa ritenersi sussistente sulla base della sola prova del reato presupposto.

Ricorda la Corte, come sia necessaria, infatti, l’integrazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità degli enti, ossia la realizzazione di un reato commesso a vantaggio o nell’interesse dell’ente da parte di una persona che ricopre un ruolo apicale o sottoposto all’altrui vigilanza e direzione e la sussistenza della colpa di organizzazione.

La misura cautelare del sequestro preventivo avente ad oggetto il profitto del reato può essere adottata solo tramite una motivazione che abbia riguardo alla fattispecie complessa che integra il fumus, dando atto anche del fatto che l’agente, che ha quindi una natura qualificata, abbia agito nell’interesse o vantaggio dell’ente.

L’onere motivazionale, precisa la Corte, non può neppure ritenersi assolto in presenza della sola presunzione di realizzazione dell’illecito da parte di un dipendente della società.

La Suprema Corte, ribadendo quanto già affermato in precedenza, precisa come “nella valutazione del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa”.

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