Il Collegio di Torino dell’ABF, con decisione n. 339 del 16 gennaio 2026 (Pres. E. Lucchini Guastalla; Rel. G.L. Greco), si è pronunciato – in un caso di esercizio del diritto di recesso del consumatore da un contratto di fornitura con dilazione di pagamento – sulla legittimità delle richieste di pagamento dell’intermediario finanziario a cui l’impresa fornitrice aveva ceduto il proprio credito.
Più nel dettaglio, il caso afferiva ad un’operazione negoziale complessa in base alla quale il cliente/ricorrente, che acquistava servizi presso un’impresa, otteneva dalla stessa una dilazione per il pagamento del corrispettivo del servizio; l’imprese fornitrice – – a valle di un contratto di factoring -– aveva poi ceduto il credito così maturato ad un intermediario finanziario, il quale ne anticipava l’importo all’impresa e si soddisfaceva poi sui pagamenti rateali del cliente (debitore ceduto).
Il ricorrente, in particolare, ha presentato ricorso all’Arbitro lamentando che, nonostante avesse esercitato il recesso dal contratto di fornitura con messaggio di p.e.c. tre giorni dopo l’acquisto, l’intermediario e cessionario del credito corrispondente al prezzo del servizio acquistato, insisteva nelle richieste di pagamento delle rate pattuite dal cliente con l’impresa fornitrice, minacciando per altro la segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia.
Di contro, l’intermediario ha contestato la competenza dell’ABF, rilevando che nessun rapporto di finanziamento fosse sorto tra lo stesso e il ricorrente, e la propria legittimazione passiva in ordine al presunto diritto di recesso esercitato dal ricorrente, sulla base del rilievo che lo stesso possa eventualmente costituire un diritto contrattuale nei confronti del fornitore del servizio; di conseguenza, ha insistito per la legittimità delle proprie richieste di pagamento.
In diritto, il cliente invocava l’applicazione dell’art. 125-quinquies, co. 1, t.u.b., in base al quale “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o prestatore dei servizi il consumatore (…) ha diritto alla risoluzione del contratto di credito”, se l’inadempimento del fornitore supera la soglia della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.
Il Collegio, dando seguito ad un orientamento già affermatosi nelle decisioni dell’Arbitro (ABF Roma n. 2469/2025), ha affermato che in siffatte fattispecie non è applicabile la disposizione dell’art. 125-quinquies, co. 1, t.u.b. dal momento che “nessun contratto di finanziamento collegato a un contratto di fornitura di beni e servizi risulta essere stato stipulato tra la parte ricorrente e l’intermediario resistente”, oltre a rilevare che da quanto in atti non risultasse l’effettiva spettanza del diritto di recesso invocato da parte ricorrente.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto.


