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Giurisprudenza

Privilegio nei finanziamenti pubblici e rimessione alle Sezioni Unite

18 Maggio 2026

Andrea Gallina, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. III, 12 aprile 2026, n. 9928 – Pres. F. De Stefano, Rel. S.G. Guizzi

Di cosa si parla in questo articolo

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 9228 del 12 aprile 2026 (Pres. F. De Stefano, Rel. S.G. Guizzi), trasmette gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità del privilegio previsto dall’articolo 9, comma 5, Decreto legislativo 123/1998 ai crediti restitutori da finanziamenti pubblici sorti anteriormente all’entrata in vigore della norma.

La vicenda origina da un’opposizione agli atti esecutivi proposta da una società finanziaria, volta a ottenere l’ammissione in via privilegiata del proprio credito nella distribuzione del ricavato di una procedura esecutiva immobiliare.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo operante il privilegio anche rispetto a finanziamenti concessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 123/1998.

La Suprema Corte ha preso atto del contrasto giurisprudenziale: un primo orientamento esclude l’applicazione del privilegio ai crediti sorti anteriormente alla norma, valorizzando il principio di irretroattività e la natura eccezionale delle cause di prelazione.

Un diverso orientamento ammette tale applicazione sull’assunto che “la prelazione de qua sorge in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell’inadempimento”.

La Corte, ritenendo la questione “dirimente ai fini della decisione del presente ricorso”, ha disposto quindi la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, aggiungendo, inoltre, che l’intervento di queste ultime si palesa opportuno “quand’anche dovesse concludersi l’iter legislativo – “in fieri […] finalizzato all’abrogazione del d.lgs. n. 123 del 1998″, dal momento che ove si pervenisse a tale abrogazione “si prospetterebbe pure la necessità di stabilire se la suddetta norma di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, oltre che applicabile in via retroattiva […], possa ritenersi anche dotata di ultrattività rispetto alle fattispecie verificatesi sotto la sua vigenza”.

Da ultimo, si noti che il d.lgs. n. 123/1998 è stato abrogato dal d.lgs. n. 184/2025, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, che ha sostanzialmente riprodotto il privilegio all’art. 17, comma 6.

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