Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, dell’8 maggio 2026, la Raccomandazione (UE) 2026/1009 della Commissione UE del 30 aprile 2026 sulla gestione del rischio da parte dei fornitori energetici.
La raccomandazione analizza le criticità emerse nel mercato dell’energia elettrica durante la crisi dei prezzi del 2021-2022, evidenziando come l’elevata volatilità dei mercati all’ingrosso abbia provocato il fallimento di numerosi fornitori energetici, con rilevanti conseguenze economiche per i consumatori.
I fornitori energetici che offrono contratti a prezzo fisso devono adottare adeguate strategie di copertura (“hedging”) per proteggersi dalle oscillazioni dei prezzi dell’energia; la copertura consiste in strategie di acquisto o strumenti finanziari finalizzati a limitare il rischio derivante da variazioni sfavorevoli dei prezzi nei mercati energetici.
Una gestione efficace della copertura consente ai fornitori energetici di:
- stabilizzare i costi di approvvigionamento
- ridurre l’esposizione alla volatilità dei mercati all’ingrosso
- offrire ai clienti prezzi più stabili e prevedibili.
Il testo sottolinea che le strategie di copertura devono essere proporzionate:
- alla struttura patrimoniale del fornitore
- alla sua capitalizzazione
- all’accesso alla produzione energetica
- alla dimensione e posizione sul mercato.
Pur comportando costi aggiuntivi, tali strumenti sono considerati essenziali, poiché il dissesto dei fornitori può trasferire costi e rischi sui consumatori, che potrebbero perdere somme già versate o essere costretti a sottoscrivere offerte più onerose.
La Commissione richiama inoltre l’importanza delle prove di stress, considerate uno strumento utile per verificare la resilienza finanziaria e la capacità di gestione della liquidità dei fornitori energetici: le autorità nazionali di regolazione possono decidere se introdurre tali verifiche e definirne le modalità operative.
Viene inoltre evidenziata la necessità di rafforzare la cooperazione tra:
- regolatori del settore energetico
- autorità di vigilanza prudenziale
- autorità dei mercati finanziari.
Tale coordinamento risulta particolarmente importante con riferimento ai mercati dei derivati energetici, soprattutto per i profili legati a margini, garanzie collaterali e liquidità.
Infine, il testo rileva le difficoltà delle comunità energetiche nell’accedere agli strumenti di copertura presenti nei mercati centralizzati, situazione che ne aumenta l’esposizione alla volatilità dei prezzi.
La raccomandazione sulla gestione del rischio dei fornitori energetici mira quindi a orientare gli Stati membri nell’applicazione degli obblighi di gestione del rischio previsti dalla Direttiva (UE) 2019/944, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori contro shock energetici e crisi dei fornitori.
La Commissione raccomanda quindi agli Stati membri:
- in sede di recepimento dell’art. 18 bis, par. 1, della Direttiva (UE) 2019/944, di designare un’autorità nazionale di regolazione indipendente che abbia il compito di garantire il rispetto di questa disposizione
- delegare all’autorità designata le modalità di esecuzione e di garanzia della conformità dei fornitori all’obbligo di introdurre e attuare opportune strategie di copertura così come di intraprendere tutte le azioni ragionevoli per limitare il rischio di fallimento, stabilendo criteri generali ma nel rispetto dell’indipendenza delle autorità nazionali di regolazione
- tenere conto che è possibile, in linea di principio, assicurare l’adozione di opportune strategie di copertura mediante norme generali di vigilanza, senza dovere necessariamente esaminare nel dettaglio la posizione o la strategia di ogni fornitore: si raccomanda l’uso di strumenti quali prove di stress e obblighi di rendicontazione in capo ai fornitori; gli Stati membri dovrebbero attuare norme generali che prevedano la vigilanza senza compromettere la libertà commerciale dei fornitori
- permettere alle autorità nazionali di regolazione di determinare il quadro adatto a garantire il rispetto dell’obbligo di gestione del rischio, che includa cicli regolari di rendicontazione e prove di stress e sia proporzionato alle dimensioni del mercato, al tipo di fornitore e all’esposizione al rischio
- stabilire l’obbligo per i fornitori di attuare opportune strategie di copertura e di intraprendere tutte le azioni ragionevoli per ridurre al minimo il rischio di fallimento e limitare le ripercussioni sul sistema finanziario, tra cui l’introduzione di criteri prudenziali per la concessione delle licenze, soglie di solvibilità finanziaria o misure di liquidità, che consentono alle autorità nazionali di regolazione di valutare le strategie di acquisto e di gestione del rischio adottate dai fornitori
- incoraggiare i fornitori a usare i vari strumenti di copertura disponibili, tra cui i contratti a termine, i contratti future e gli accordi di compravendita di energia
- agevolare la partecipazione delle comunità dell’energia e degli attori di mercato più piccoli semplificando l’accesso ai prodotti di copertura, promuovendo meccanismi di aggregazione, scambi tra pari e accordi di compravendita cooperativi
- assicurare che le strategie di copertura sviluppate e attuate dai fornitori tengano conto dell’accesso del fornitore alle sue capacità di generazione e della sua capitalizzazione, insieme all’esposizione del fornitore alle fluttuazioni dei prezzi del mercato all’ingrosso, alle sue dimensioni, alla struttura del mercato e alla disponibilità di liquidità
- riconoscere che le opportune strategie di copertura variano in funzione del tipo di fornitore e del contesto nazionale: gli Stati membri dovrebbero assicurare che i fornitori dimostrino l’adeguatezza del loro approccio rispetto al loro modello aziendale e che le autorità nazionali di regolazione facciano rispettare l’obbligo con flessibilità
- incoraggiare le autorità nazionali di regolazione a promuovere tra i fornitori l’adozione di strategie efficaci di gestione del rischio per attenuare gli effetti della volatilità dei prezzi, sul fornitore e sull’intero sistema, senza però esigere necessariamente una copertura completa
- dotare le autorità nazionali di regolazione delle competenze necessarie a specificare, monitorare e far rispettare gli obblighi di copertura, senza però togliere flessibilità ai fornitori nel definire gli approcci alla gestione del rischio che riducono effettivamente l’esposizione alla volatilità
- incoraggiare le autorità nazionali di regolazione e i fornitori ad attuare, se fattibile, prove di stress, a cadenza regolare o ad hoc, che simulano condizioni di mercato sfavorevoli per valutare la liquidità e la solvibilità dei fornitori e la loro esposizione al rischio
- istituire sistemi d’intervento preventivo proporzionato in preparazione all’uscita ordinata dal mercato, in linea con la disposizione sul fornitore di ultima istanza di cui all’articolo 27 bis della direttiva (UE) 2019/944; in caso di dissesto o default del fornitore, è opportuno che gli Stati membri prevedano una procedura chiara e trasparente che coinvolga le autorità competenti e i fornitori (di ultima istanza)
- assicurare che i consumatori siano immediatamente informati, con un linguaggio semplice, sulla continuità della fornitura, sull’attivazione del regime del fornitore di ultima istanza e su eventuali modifiche delle condizioni contrattuali
- incoraggiare le autorità nazionali di regolazione ad assoggettare i fornitori a obblighi di rendicontazione proporzionati e di facile adempimento, fondati se possibile su sistemi esistenti di concessione delle licenze
- fare in modo che le autorità nazionali di regolazione adottino strategie di esame adattate ai mercati nazionali, siano esse sotto forma di valutazioni generali, esami in serie o monitoraggio in base al rischio, considerando le dimensioni, la complessità del portafoglio e l’accesso alla generazione o alla liquidità del fornitore
- incoraggiare le autorità nazionali di regolazione a rafforzare la prevedibilità per il settore stabilendo cicli di rendicontazione, scanditi secondo gli intervalli temporali più congrui per i fini normativi e le operazioni del settore
- assicurare che le autorità nazionali di regolazione, nella strategia adottata per far rispettare l’obbligo di gestione del rischio, trattino tutti i fornitori in modo giusto ed equo: le strategie, in particolare quelle basate sul rischio, dovrebbero essere improntate a criteri chiari prestabiliti di trasparenza, prevedibilità e coerenza, e consistano in requisiti proporzionati alle dimensioni e al profilo di rischio del fornitore così da garantire condizioni di parità
- incoraggiare le autorità di regolazione a esaminare e aggiornare spesso le regole di rendicontazione e vigilanza in risposta all’evoluzione del mercato, incoraggiando la cooperazione con le banche centrali nazionali, i regolatori finanziari e i portatori di interessi al fine di migliorare la coerenza e garantire che la vigilanza prudenziale permanga solida e credibile, scambiandosi le buone pratiche.

