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Le modifiche alle linee guida EBA sulla definizione di default

7 Maggio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato la relazione finale sulle modifiche alle Linee guida sull’applicazione della definizione di default di un debitore o di una linea di credito, come definito dai criteri di cui all’art. 178 del CRR.

Tra gli elementi da considerare come indicativi dell’improbabile adempimento, il paragrafo 3, punto (d) di tale articolo menziona la concessione di misure di tolleranza da parte dell’ente “che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni”.

Nel settembre 2016, EBA ha pubblicato delle linee guida per chiarire ulteriormente la definizione di default; tuttavia, tale articolo è stato modificato dal CRR III (Regolamento (UE) 2024/1623), imponendo a EBA di rivedere e aggiornare le linee guida e in particolare di valutare la necessità di concedere sufficiente flessibilità agli istituti nella definizione di cosa costituisca una “riduzione dell’obbligazione finanziaria“.

In tale revisione, EBA ha debitamente considerato la necessità di incoraggiare una ristrutturazione del debito proattiva, preventiva e significativa a sostegno dei debitori:

  • introducendo modifiche mirate per affrontare specifici aspetti tecnici del trattamento dei pagamenti scaduti nel factoring senza rivalsa: il periodo di riferimento per il trattamento tecnico dei pagamenti scaduti a livello di singola fattura è stato esteso da 30 a 90 giorni, al fine di riflettere meglio le caratteristiche operative dei crediti basati su fatture e ridurre il rischio di classificazioni errate del default
  • allineando le linee guida alle modifiche introdotte dal CRR 3
  • confermando che l’attuale quadro di riferimento della soglia dell’1% applicata alle riduzioni della perdita di valore attuale netto (soglia VAN) è sufficientemente flessibile, sensibile al rischio e coerente con il quadro contabile:
    • tale soglia non implica errate classificazioni di default, poiché si applica solo ai debitori in difficoltà finanziarie e alle ristrutturazioni che generano perdite
    • è allineata con altre soglie utilizzate per l’identificazione del default, garantendo un quadro semplice ed efficiente
    • un aumento della soglia del Valore Attuale Netto (VAN), potrebbe compromettere gli sforzi compiuti dopo la crisi finanziaria per ridurre i crediti deteriorati, indebolendo l’affidabilità delle valutazioni del capitale e degli accantonamenti; tali modifiche comporterebbero anche costi operativi significativi, tra cui la riprogettazione ed una nuova validazione dei modelli.
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