La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5848 del 15 marzo 2026, si è espressa in tema di onere della prova della curatela nell’azione revocatoria fallimentare delle rimesse affluite su conto corrente bancario.
Questo il principio di diritto espresso: “In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria“.
La Corte richiama preliminarmente la giurisprudenza maggioritaria di legittimità in materia – antecedente alle modifiche normative del 2005 e 2006 – per cui il conto corrente bancario esplica un servizio di cassa, le cui operazioni di pagamento o di riscossione di somme, da effettuarsi per conto del cliente, comportano evoluzioni del saldo in virtù dei corrispondenti addebiti e accreditamenti in conto.
Pur essendo inapplicabile la norma dell’art. 1823 C.c. (che prevede l’annotamento delle reciproche rimesse), in quanto non richiamata dall’art. 1857 C.c. per il conto corrente bancario (soggetto all’opposta regola della disponibilità dei saldi di cui all’art. 1852 C.c.), le operazioni in conto corrente sono operazioni di conguaglio, manifestazione contabile dell’esercizio del diritto del correntista di variare la disponibilità del conto.
In tale contesto, i versamenti eseguiti nel momento in cui il conto è scoperto hanno natura di atti solutori in considerazione dell’esigibilità del credito della banca e sono soggetti (a differenza dei versamenti sul conto attivo, diretti soltanto a formare la provvista per operazioni future) alla revocatoria fallimentare.
Il sistema della revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente ha tuttavia subito un mutamento drastico per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 35/2005 e del D. Lgs. n. 5/2006, per cui:
- è stato introdotto un nuovo regime di irrevocabilità delle “rimesse effettuate in conto corrente” (art. 67, c. 3 L.F.)
- si è previsto che le rimesse bancarie su conto corrente sono revocabili se le stesse abbiano ridotto “l’esposizione debitoria” del cliente verso la banca e questa riduzione abbia le caratteristiche della durevolezza e consistenza
- è stata introdotta una nuova norma che istituisce un. tetto del credito restitutorio del fallimento per tali pagamenti revocabili, oltre che per altri rapporti continuativi e reiterati, indipendentemente dall’accertamento dell’esistenza di una o più rimesse revocabili.
La strutturale modifica della revocabilità delle rimesse in conto corrente ha indotto questa Corte, in un primo momento a ritenere che il legislatore abbia indicato nella banca convenuta il soggetto onerato della prova della assenza di consistenza e durevolezza dell’esposizione debitoria, al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione (Cass. n. 20834/2010).
Successivamente, la Corte (n. 277/2019) ha stabilito che l’attuale disciplina della revocatoria delle rimesse in conto corrente prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e, quindi, dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, imponendo al giudice del merito di verificare la revocabilità di qualsiasi rimessa, avendo riguardo unicamente alla sua consistenza e alla sua durevolezza.
L’effetto di questa interpretazione è la qualificazione delle rimesse su conto corrente come un genere di atti revocabili a sé stante, in quanto le rimesse revocabili sarebbero atti distinti e diversi da quelli indicati nei primi due commi dell’art. 67 legge fall., considerati in quanto tali nel terzo comma e assoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste, indipendentemente dalla natura di pagamenti revocabili ai sensi del secondo comma.
La disciplina della revocabilità delle rimesse bancarie su conto corrente troverebbe, dunque, la propria fonte esclusivamente nel terzo comma dell’art. 67 L.F., dal che deriverebbe l’onere del curatore del fallimento che intenda agire in revocatoria di indicare distintamente le singole rimesse da revocare e di provare la consistenza e la durevolezza quali fatti costitutivi della domanda.
La Cassazione ritiene tuttavia di “rimeditare” tale arresto giurisprudenziale.
In senso contrario, infatti, secondo la Corte, risulta rilevante l’utilizzo del termine “rimesse effettuate su un conto corrente bancario“, per cui il legislatore ha voluto richiamare il concetto di cui all’art. 1823 C.c. proprio del conto corrente ordinario, che per il conto corrente bancario è fonte di un credito esigibile, in virtù delle annotazioni contabili che consentono al titolare del conto di disporre del saldo attivo.
Annotazioni che possono costituire accreditamenti su conto attivo (e, quindi, non costituenti pagamento), passivo (come ripristino della provvista) o scoperto (pagamenti): pertanto, la rimessa può ritenersi un concetto neutro, che si connota della natura di pagamento di debiti liquidi ed esigibili in funzione dello stato del conto.
La Corte ricorda che non può derogarsi alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, in forza dell’insegnamento delle Sezioni unite, secondo cui la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie comporta che possa venire alla luce un pagamento solo se vi è una pretesa restitutoria della banca, che non vi sarebbe ove la rimessa avesse la mera funzione di ripristinare una disponibilità di cassa accordata dalla banca al correntista (Cass. S.U. 24418/2010).
Benché questo principio sia stato affermato nei rapporti tra privati con riguardo alla ripetizione di indebito oggettivo, lo stesso, per la Prima Sezione, deve operare anche tra la massa dei creditori e la banca in caso di pagamento pervenuto nel periodo sospetto, essendo il presupposto – in entrambi i casi – l’esecuzione di un pagamento in favore della banca (indebito in un caso, inefficace nell’altro).
La Corte ritiene dunque che non può ritenersi superata la tradizionale bipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità dei pagamenti, in base al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 67 L.F., per cui sono revocabili le sole rimesse che costituiscano pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.
Poiché, dunque, le rimesse solutorie su conto corrente bancario sono revocabili in quanto pagamenti su debiti liquidi ed esigibili, ai sensi dell’art. 67, c. 2 L.F., la disciplina del successivo terzo comma non può essere letta isolatamente, ma unitamente al comma precedente, rispetto al quale pone (tra le altre) una particolare esenzione dalla revocabilità dei pagamenti affluiti in conto corrente.
Trattandosi di fatto impeditivo della ordinaria revocabilità dei pagamenti, l’allegazione e la prova delle circostanze che impediscono la declaratoria di revocabilità della rimessa come pagamento resta a carico della banca convenuta (analogamente, con riferimento all’esenzione di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma dell’art. 67).
Sarebbe contraddittorio, per la Corte, da un lato, esentare il fallimento dall’indicazione delle singole rimesse revocabili e, dall’altro, addossargli l’onere di individuare la connotazione delle stesse come consistenti e durevoli ai fini della loro revocabilità.
Infine, la non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivo delle rimesse bilanciate), confermata dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, comprova l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità delle rimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti, come già elaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimesse bilanciate.
In sostanza, per la Corte è assai più convincente l’interpretazione secondo cui le fattispecie costitutive delle azioni revocatorie sono quelle contenute nei primi due commi dell’art. 67 L.F., mentre il terzo comma disciplina soltanto le eccezionali fattispecie di esonero dalla revocatoria di atti che sarebbero, altrimenti, revocabili.
Conseguentemente, il 3° comma non può costituire autonoma ipotesi di revocatoria delle rimesse di conto corrente, bensì disciplina un fatto impeditivo alla revocabilità dei pagamenti risultanti da rimesse solutorie; fatto che deve essere oggetto di allegazione e di prova da parte della banca che si opponga alla domanda della curatela.


