EBA ha pubblicato le Linee guida definitive sull’indipendenza della vigilanza ai sensi della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), che chiariscono le disposizioni che le autorità competenti devono adottare per prevenire e gestire i conflitti di interesse che coinvolgono sia il proprio personale ed i membri dei propri organi di governo.
Tali disposizioni includono dichiarazioni di interessi, limitazioni alla negoziazione di strumenti finanziari e restrizioni al “cooling-oof“ (periodo di raffreddamento dell’attività).
Le Linee guida sull’indipendenza delle autorità di vigilanza, quindi:
- sono state elaborate ai sensi dell’art. 4 bis, par. 9, della Direttiva 2013/36/UE, che impone a EBA di emanare linee guida sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull’indipendenza delle autorità competenti, al fine di garantire un’applicazione proporzionata di tale articolo, tenendo conto delle migliori prassi internazionali
- si basano sugli standard e sui principi esistenti a livello UE e internazionali relativi all’indipendenza della vigilanza e alla gestione dei conflitti di interesse, compresi i criteri congiunti europei sull’indipendenza della vigilanza (JC 2023 17) del 25 ottobre 2023.
I rischi per l’indipendenza della vigilanza rappresentano una sfida per la solidità della vigilanza e la buona governance: i nuovi requisiti introdotti dalla CRD mirano pertanto a rafforzare il quadro di gestione di tali rischi; per salvaguardare la fiducia nella governance delle autorità competenti e garantire la trasparenza delle procedure, le Linee guida chiariscono ulteriori aspetti relativi alla nomina dei membri degli organi di governo e alla durata del loro mandato.
A supporto della prevenzione e della gestione dei conflitti di interesse, le Linee guida:
- stabiliscono standard minimi armonizzati per la presentazione e la valutazione delle dichiarazioni di interessi in fase pre-assunzione, annuale e ad hoc
- includono requisiti procedurali armonizzati per la vendita o la cessione di strumenti finanziari che possono dare origine a conflitti di interesse
- specificano ulteriormente il divieto di negoziazione di strumenti finanziari previsto dalla CRD
- qualora le legislazioni nazionali consentano periodi di “raffreddamento” superiori al periodo minimo stabilito dalla CRD, garantiscono un approccio proporzionato e coerente in tutta l’UE
- stabiliscono procedure e criteri di valutazione che le autorità competenti devono considerare per determinare la durata appropriata di tali periodi.


