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Giurisprudenza

Sull’imponibilità a fini IRES delle sopravvenienze da ristrutturazione

27 Aprile 2026

Giorgio Antonio Autuori, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia

Cassazione Civile, Sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763 – Pres. De Rosa, Rel. Tartaglione

Di cosa si parla in questo articolo

In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis l. fall. (oggi art. 58 CCII), la sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti non costituisce reddito imponibile ai fini IRES non soltanto per la parte che eccede le perdite, ma anche nell’ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle perdite, dovendo in tal caso ritenersi integralmente assorbiti nel relativi monte e, quindi, non tassabili.

Queste le conclusioni a cui è giunta la Cassazione in una recente ordinanza, pubblicata lo scorso 20 marzo, n. 6763, con cui ha accolto il ricorso della contribuente, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ai fini IRES, per l’anno d’imposta 2014, la sopravvenienza attiva generata da un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale ai sensi dell’art. 182-bis l. fall.

L’Ufficio riteneva imponibile la sopravvenienza sul presupposto che le sopravvenienze da esdebitamento, pur di notevole importo, risultassero inferiori alle perdite pregresse.

A tale esito l’Amministrazione giungeva facendo leva sulla norma agevolativa, che a suo avviso avrebbe detassato unicamente la parte di sopravvenienza che eccedente le perdite; viceversa, nell’ipotesi in cui l’eccedenza non si fosse prodotta, la disposizione non avrebbe trovato applicazione, con conseguente piena imponibilità della posta.

Tanto la CTP quanto, in sede di gravame, la CTR, rigettavano le argomentazioni della contribuente, confermando la bontà della ripresa impositiva.

Nel pronunciarsi sul ricorso, la Corte ha affrontato per la prima volta la quaestio iuris relativa al trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da stralcio di debiti nell’ipotesi in cui il vantaggio conseguito sia pari o inferiore alle perdite computabili.

Il ragionamento muove dalla ratio dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, introdotto dall’art. 1, comma 546, L. 232/2016, dichiaratamente ispirato alla volontà legislativa di favorire la soluzione della crisi di impresa e il ritorno in bonis dell’imprenditore: in tale prospettiva, escludere dalla nozione di sopravvenienza attiva i componenti positivi emergenti dallo stralcio dei debiti risponde all’esigenza di non aggravare ulteriormente la situazione dell’impresa in crisi

Per converso, ritenere i debiti stralciati come sopravvenienza attiva tassabile comporterebbe, ad avviso della Corte, una inammissibile duplicazione della tassazione, in quanto il predetto componente non solo eroderebbe il monte delle perditeche in parte qua non potrebbero essere portate in diminuzione del reddito imponibile negli esercizi successivima sarebbe anche contestualmente e autonomamente assoggettato a imposizione quale sopravvenienza attiva

Un simile esito, oltre che paradossale, non potrebbe infatti che risultare del tutto contrario tanto allo spirito, quanto alla stessa lettera della norma, finendo per penalizzare proprio l’impresa con perdite eccedenti il condono, e quindi in condizioni di maggiore difficoltà.

Sulla scorta di queste precise considerazioni la Suprema Corte ha dunque accolto la posizione sostenuta dalla ricorrente, affermando chiaramente come i debiti stralciati debbano ritenersi, in tutto o in parte, assorbiti nel monte delle perdite, con conseguente irrilevanza fiscale dell’intera posta.

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