Con decisione n. 9808 del 7 novembre 2025 il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario (Pres. G. Carriero, Rel. A.M. Benedetti) ha ribadito il principio secondo cui la controversia avente ad oggetto la validità originaria delle clausole contrattuali è inammissibile dinanzi all’ABF per difetto di competenza ratione temporis, qualora il contratto sia stato stipulato anteriormente al limite di operatività dell’Arbitro, individuato a ritroso entro i sei anni precedenti alla data di proposizione del ricorso.
Sono invece ammissibili, purché riferite al periodo rientrante nella competenza dell’ABF, le domande inerenti al rapporto contrattuale in executivis, le quali ricadono nella sfera di cognizione dell’Arbitro e, in particolare, quelle aventi ad oggetto le modalità di calcolo del debito residuo derivante da un contratto di mutuo, dovendosi a tal fine individuare la competenza temporale con riferimento alla data di predisposizione del conteggio estintivo da parte dell’intermediario.
Nel caso di specie, a fronte della richiesta di estinzione anticipata del mutuo in valuta estera e della conseguente predisposizione del conteggio estintivo in epoca rientrante nella competenza temporale dell’Arbitro, è stata accertata la non trasparenza del meccanismo di indicizzazione e di conversione valutaria prevista dal contratto, in quanto non idonei a rendere intellegibili al cliente gli effetti economici derivanti dalla doppia conversione.
Ne consegue il diritto del ricorrente alla rideterminazione del debito residuo, con obbligo per l’intermediario di procedere al ricalcolo del conteggio estintivo senza applicazione del suddetto meccanismo, secondo criteri conformi ai principi di trasparenza e correttezza.

