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Modifiche alle norme sui giudizi avanti la Corte Costituzionale

24 Aprile 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 94 del 234 aprile 2026, la delibera del 12 marzo 2026, della Corte Costituzionale, che modifica le “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale“.

In particolare, vengono modificati gli artt. 4, 5, 6, 10, 19, 20, 26 e 30:

  • all’art. 4, sugli interventi in giudizio, viene inserito il comma 4: “La Corte può inoltre autorizzare l’intervento delle parti di altri giudizi, pendenti innanzi a un giudice di cui all’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla data di pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, nei quali debba essere applicata la disposizione censurata e una delle parti abbia già formulato entro tale termine una eccezione di illegittimità costituzionale concernente la medesima disposizione.”
  • viene sostituito l’art. 5, sull’ammissione degli interventi, con il seguente testo: “1. la Corte si pronuncia in Camera di consiglio sull’ammissibilità degli interventi di cui all’art. 4, commi 3 e 4.   2. Il cancelliere da’ immediata comunicazione del decreto di fissazione della Camera di consiglio di cui al comma 1 all’interveniente, alle parti costituite, nonché agli intervenienti di cui all’art. 4, commi 1 e 2. Questi ultimi e le parti costituite, entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione, hanno facoltà di depositare con modalità telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell’ammissibilità dell’intervento. 3. La Corte decide con ordinanza, cui si applica il regime di pubblicità di cui all’art. 35“.
  • viene sostituito il comma 4 dell’art. 6 (“Amici curiae“) con il seguente: “Il decreto che si pronuncia sull’ammissione e le opinioni ammesse sono resi disponibili, a cura della cancelleria, alle parti costituite e agli intervenuti almeno trenta giorni liberi prima dell’udienza o della Camera di consiglio. Il decreto è pubblicato sul sito della Corte costituzionale“.
  • viene sostituito il comma 3 dell’art. 10 (sulla convocazione della Corte in udienza pubblica) con il seguente “Il giudice relatore, d’intesa con il Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all’art. 4. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti difensori e agli altri giudici almeno dieci giorni prima della data fissata per l’udienza. I difensori rispondono oralmente all’udienza pubblica. Le parti possono anche depositare documenti strettamente pertinenti al quesito e meramente illustrativi delle risposte orali almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza“.

Si modificano inoltre parzialmente l’art. 19, sul procedimento in udienza pubblica innanzi la Corte, nonché l‘art. 20 sulle modalità di deliberazione di sentenze e ordinanze.

Infine:

  • si aggiunge il comma 7 all’art. 26 sul ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per cui “qualora il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio, la Corte, con l’ordinanza che dichiara ammissibile il conflitto, adotta le misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. L’ordinanza è immediatamente notificata a cura della cancelleria agli organi interessati. Questi possono chiedere la revoca o la modifica della misura cautelare. La Corte si pronuncia sulla relativa istanza nella prima Camera di consiglio successiva al suo deposito.”
  • si aggiungono i commi 2 e 3 all’art. 30 (sui giudizi di cui all’art. 2 della L. Cost. 1/1953), ovvero “2. Nella Camera di consiglio fissata per la deliberazione sulla richiesta di referendum il Governo, i delegati e i presentatori di cui all’art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), sono ammessi a illustrare oralmente le memorie depositate. 3. Enti e soggetti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, interessati alla decisione sull’ammissibilità della richiesta di referendum, possono essere autorizzati, con decreto del Presidente, a presentare memorie e ad illustrarle oralmente“.

Le disposizioni che modificano le norma integrative sui giudizi innanzi la Corte Costituzionale entreranno in vigore quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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