Con la sentenza 05 marzo 2026, causa C-828/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 03 giugno 2003, delineante il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, “consente allo Stato membro d’origine di concedere, sulla base di una decisione adottata ai sensi dell’art. 1, par. 12, del provvedimento medesimo, un’esenzione per un periodo anteriore al momento dell’emanazione di tale decisione, e persino per un periodo anteriore al momento della presentazione, presso l’amministrazione competente, del certificato e delle informazioni a sostegno che tale Stato membro può ragionevolmente richiedere”.
La controversia traeva origine dal ricorso presentato da una società tedesca avverso il provvedimento di diniego parziale opposto dall’Amministrazione tributaria della Repubblica ceca in relazione ad una richiesta di esenzione dall’imposta sui redditi derivanti da canoni, per gli anni d’imposta dal 2014 al 2018.
Il beneficio fiscale era stato infatti riconosciuto limitatamente alle annualità 2017 e 2018, sul presupposto che la domanda fosse stata presentata tardivamente, oltre un asserito termine biennale.
I Giudici di merito della Repubblica Ceca avevano confermato la fondatezza dell’atto di diniego ritenendo che, nonostante l’assenza di puntuali norme positive nella legislazione tributaria nazionale, un termine di decadenza biennale fosse ugualmente desumibile in forza dell’effetto diretto verticale ex art. 1, par. 15, della Direttiva 2003/49/CE.
La pronuncia di rinvio pregiudiziale era volta a chiarire, in buona sostanza, se la disciplina unionale consentisse l’efficacia retroattiva del provvedimento amministrativo che attesta il diritto all’esenzione e se essa imponesse limiti temporali alla presentazione della documentazione utile a conseguire il beneficio stesso.
Anzitutto, sotto il profilo procedurale, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che la Direttiva 2003/49/CE delinea due percorsi distinti e non sovrapponibili volti a garantire, in uno con il rispetto del principio di parità di trattamento tra operazioni nazionali e transfrontaliere, che i pagamenti di interessi e canoni tra società consociate siano sottoposti a prelievo una sola volta.
In particolare, mentre, da un lato, l’art. 1, par. 12, permette allo Stato d’origine di subordinare l’esenzione fiscale ad una decisione amministrativa preventiva, adottata sulla base di un certificato che attesti il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dall’altro, l’art. 1, par. 15, disciplina l’istanza di rimborso che può essere presentata qualora la società che effettua il pagamento abbia già operato una ritenuta alla fonte su somme che, a rigore della direttiva, avrebbero dovuto essere esentate.
In questa prospettiva, è stato precisato che la procedura delineata dall’art. 1, par. 15 cit., che prevede un termine minimo di due anni, attiene esclusivamente alle istanze di rimborso per imposte già versate tramite ritenuta alla fonte e non è applicabile per analogia alle richieste di esenzione preventiva ex art. 1, par. 12.
Ne consegue che, in assenza di disposizioni unionali specifiche, spetta all’ordinamento interno di ciascuno Stato membro determinare eventuali termini decadenziali in ossequio al principio dell’autonomia procedurale, posto che la direttiva non impedisce la retroattività dell’esenzione né stabilisce termini per la relativa produzione documentale, demandando al giudice nazionale la verifica della sussistenza di norme interne applicabili al caso di specie.


