Il Collegio di Bologna dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 10688 del 5 dicembre 2025 (Pres. C. Tenella Sillani, Rel. G. Lemme), si è pronunciato sulla necessaria produzione della segnalazione al sistema di informazione creditizia (CRIF) da parte del cliente che ne contesti la legittimità.
Nel caso di specie, il ricorrente contestava all’intermediario convenuto, con il quale aveva in essere un rapporto di finanziamento, di averlo illegittimamente segnalato ad un sistema di informazione creditizia (il CRIF): infatti, riteneva di aver regolarmente pagato le rate dovute e di non aver ricevuto alcun preavviso in merito.
Quindi, chiedeva all’Arbitro l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione, la cancellazione immediata della medesima ed il risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa (il ricorrente lamentava che, a causa della segnalazione, un altro intermediario gli avrebbe rifiutato un’apertura di credito).
Il Collegio ha respinto il ricorso in quanto il ricorrente non aveva prodotto la segnalazione, che pure non era in sé contestata dall’intermediario.
La produzione della segnalazione, comunque, era necessaria per decidere nel merito della controversia, dal momento che vi erano divergenze nella ricostruzione dei fatti (nello specifico, in ordine all’importo delle rate e alla data dei ritardi nei pagamenti).
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la domanda è stata rigettata: in casi analoghi, infatti, l’Arbitro, «pur in presenza di un dato incontestato (l’esistenza di una segnalazione), ha ritenuto che l’impossibilità di conoscerne dati essenziali (quali la decorrenza) dovuta a carenza probatoria del ricorrente, non possa che portare al non accoglimento del ricorso».

