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Giurisprudenza

Principio di inerenza, detrazione dell’IVA e onere della prova

2 Aprile 2026

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Civile, Sez. V, 22 febbraio 2026, n. 3950 – Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Nonno

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 3950/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertamento dell’inerenza e della strumentalità del bene all’attività d’impresa rientra tra i presupposti indefettibili ai fini della detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.

In tale frangente, l’onere probatorio deve essere assolto dal contribuente anche nel caso in cui quest’ultimo si avvalga della procedura di rimborso forfettario dell’imposta prevista, all’uopo, dall’art. 1, comma 1, della L. n. 278/2006, mancando una deroga normativa espressa che esoneri l’esponente dalla dimostrazione del nesso funzionale tra acquisti ed esercizio dell’impresa.

Il caso giurisprudenziale in rassegna trae origine dall’impugnazione del diniego tacito formatosi in relazione ad un’istanza di rimborso IVA presentata da una S.P.A. per le annualità d’imposta comprese tra il 2003 e il 2006. 

La pronuncia di accoglimento del ricorso emessa dal Giudice di prime cure veniva confermata anche nel secondo grado di giudizio.

Il giudice d’appello fondava la propria decisione sull’assunto che, avendo la società contribuente optato per il rimborso in misura forfettaria, non vi fosse necessità di provare l’inerenza dei costi, ritenendo peraltro sussistente tale requisito sulla scorta di un’asserita “presunzione” di contegno leale e collaborativo tenuto dalla società nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. 

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, lamentando, inter alia, la violazione delle norme in materia di detrazione e di onere della prova.

La Suprema Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Il Collegio giudicante ha censurato la motivazione della sentenza di merito, rilevando come la CTR abbia erroneamente escluso la necessità della prova dell’inerenza per i rimborsi forfettari e abbia fatto ricorso ad elementi del tutto ultronei rispetto a quelli enunciati dal disposto di legge. 

In questa prospettiva, il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972, resta sempre subordinato alla verifica dell’effettiva inerenza e strumentalità del bene rispetto all’esercizio dell’impresa, posto che la natura forfettaria del rimborso attiene esclusivamente alle modalità di calcolo o di semplificazione burocratica, non incidendo sull’obbligo posto a carico del contribuente di dimostrare che le spese sostenute siano riferibili alla sua attività economica. 

Per altri versi, il Giudice non può sostituire la prova documentale richiesta dalla legge con valutazioni basate su elementi del tutto estranei alla fattispecie normativa, qual è appunto la presunzione di “lealtà e collaborazione” evocata nel giudizio di merito.

Pertanto, poiché il requisito dell’inerenza era stato documentato solo per l’annualità 2003, la Suprema Corte ha cassato la sentenza, rinviando la causa affinché venga compiuta una nuova e rigorosa valutazione tecnica sulla sussistenza del medesimo in relazione ai restanti periodi d’imposta oggetto di contestazione.

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