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Analisi e Scenari

Factoring: infrastruttura di liquidità per PMI e nodo prudenziale

Perché è necessaria una revisione regolatoria

31 Marzo 2026

Ugo Domenico Calò, Partner, DLA Piper

Riccardo Pagotto, Counsel, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

Il factoring rappresenta oggi un pilastro del finanziamento del capitale circolante in Italia. Nel 2025 i volumi hanno raggiunto 289,1 miliardi di euro, con un peso stabile pari a circa il 13% del PIL. Il ruolo sistemico dell’operazione emerge con evidenza se si osserva l’evoluzione del rapporto tra factoring e credito bancario a breve termine: il valore degli anticipi e dei corrispettivi erogati nelle operazioni di factoring rappresenta oggi oltre il 40% dei prestiti bancari a breve alle imprese, un dato in crescita rispetto al 14% registrato nel 2014. Con oltre 32.000 imprese utilizzatrici – di cui oltre il 60% riconducibile alle Piccole e Medie Imprese (PMI) – il factoring si configura non solo come un’alternativa al credito bancario tradizionale, ma anche come uno strumento complementare e più evoluto, capace di integrare l’anticipazione finanziaria, la gestione del rischio e il supporto operativo alle imprese sia nella fase fisiologica che per quelle che stanno affrontando una fase di turnaround aziendale.

1. Inquadramento normativo italiano

Sotto il profilo giuridico, il factoring in Italia si fonda sulla disciplina civilistica della cessione del credito (ex artt. 1260 ss. c.c.), cui si affianca la normativa speciale della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, dedicata ai crediti di impresa. Tale normativa individua i requisiti sia soggettivi sia oggettivi: da un lato, il cedente deve essere un imprenditore e il cessionario una banca o un intermediario finanziario vigilato ex art. 106 TUB; dall’altro, i crediti ceduti devono avere natura pecuniaria ed essere sorti nell’esercizio dell’attività di impresa.

Sul piano operativo, quindi, l’attività è svolta da operatori soggetti a vigilanza prudenziale e a supervisione sia europea (Reg. UE 2013/575, di seguito “CRR” e Reg. UE 2024/1623, di seguito “CRR3”) sia nazionale.

Tuttavia, l’intersezione fra le regole di vigilanza bancaria e la struttura economico‑giuridica del factoring genera alcune criticità: l’operazione non costituisce un finanziamento in senso tradizionale, bensì un’attività asset-based ove l’asset è rappresentato dal portafoglio commerciale, fondata sulla valutazione della fattura e del debitore ceduto, caratterizzata da cicli di incasso brevi e da elevata granularità.

2. Le distorsioni prudenziali: quando “stesse regole” non significano “stesso rischio”

Nonostante la specificità del factoring, il quadro prudenziale europeo (CRR/CRR3) continua ad applicare regole elaborate per il rischio creditizio bancario tradizionale. Da ciò derivano tre principali aree di possibile distorsione.

La prima riguarda il trattamento dei purchased receivables. Questi crediti incorporano sia il rischio di default del debitore sia il dilution risk. Quest’ultimo – collegato a note di credito, resi, contestazioni, errori di fatturazione – è tuttavia un rischio di natura reale e commerciale, con una disciplina ad hoc (ad esempio, vi è l’art. 157 CRR nel Single Rulebook EBA), non assimilabile al rischio di credito bancario. Tuttavia, la disciplina attuale, pur riconoscendo formalmente la sua specificità, conduce spesso a requisiti patrimoniali non proporzionati rispetto al rischio effettivo, soprattutto nei casi in cui gli intermediari adottino meccanismi di mitigazione e misurazione del rischio ex ante tramite un’attenta istruttoria sia della qualità del portafoglio crediti proposti in cessione sia del contesto di mercato, giuridico e finanziario in cui opera il cedente; si aggiunga che per la cd. traslazione del rischio sul debitore ceduto devono ricorrere i requisiti operativi e le condizioni previsti dalla Circolare n. 288/2015 della Banca d’ItaliaIn questo contesto, appare evidente come nel factoring i rischi non siano inesistenti ma siano mitigati a priori e siano strutturalmente differenti rispetto al credito bancario. Si tratta di evitare che proxy prudenziali conservative aumentino una rigidità per gli operatori e penalizzino un’attività caratterizzata da elevata granularità e cicli di incasso brevi.

La seconda riguarda la definizione armonizzata di default (ex art. 178 CRR). Nel factoring, il ritardo di pagamento riflette spesso tempi amministrativi o dispute commerciali fisiologiche, e non solo un’incapacità economica di adempiere al pagamento da parte del debitore. La situazione risulta particolarmente evidente nel factoring su crediti verso la Pubblica Amministrazione: con tempi medi di pagamento attorno ai 140 giorni, l’applicazione meccanica delle soglie past due determina classificazioni a default non rappresentative del rischio effettivo, e contribuisce a un peso anomalo degli NPE PA nei portafogli degli operatori. La proposta EBA del 2025 (EBA/CP/2025/09) di estendere a 90 giorni la soglia eccezionale di ritardo a livello di singola fattura per i factoring arrangements costituisce un primo riconoscimento della peculiarità dell’operazione ed un segnale nella direzione della proporzionalità. Tuttavia, non esaurisce il tema, in specie sul perimetro dei crediti verso PA e sulla rappresentazione prudenziale e gestionale del rischio.

Infine, con l’entrata in vigore del CRR3 dal 1° gennaio 2025, è stato aggiornato l’impianto prudenziale europeo, applicabile anche agli intermediari non bancari a seguito del recepimento da parte delle autorità nazionali. Permane, in assenza di un intervento mirato sul factoring, il rischio di una continuità regolatoria che assimila l’operazione di factoring al credito bancario tradizionale, senza tenere conto della natura autoliquidante del prodotto, dei tassi di perdita storicamente contenuti e delle peculiari forme di mitigazione del rischio tipiche dell’attività di factoring.

3. Perché maggiore proporzionalità non equivale a “deregulation”

Talune posizioni critiche paventano che un alleggerimento dei requisiti prudenziali, e quindi una maggiore proporzionalità, possa aumentare il rischio sistemico. Si tratta di un’osservazione comprensibile, anche alla luce di episodi di abuso verificatisi in alcuni segmenti del mercato del credito commerciale. Tuttavia, una regolazione più calibrata per il factoring può generare maggiore stabilità complessiva del sistema. Una disciplina più calibrata riduce i “falsi positivi” nella classificazione a default e a deteriorato; disincentiva il ricorso a strutture alternative meno trasparenti; preserva l’offerta di liquidità alle PMI senza indebolire i controlli contro frodi e dispute commerciali.

In conclusione, al netto delle peculiarità dei crediti verso la PA, i tassi di deteriorato del factoring risultano inferiori rispetto ad altre forme di finanziamento alle imprese. È quindi opportuno evitare che la normativa attribuisca al factoring un livello di rischio eccessivo, quando nella realtà ha mostrato una rischiosità contenuta e mitigata.

4. La prospettiva degli operatori ex art. 106: indicazioni dal mercato

Le criticità illustrate trovano riscontro nelle valutazioni di alcuni tra i principali intermediari finanziari specializzati del settore i quali segnalano come le attuali regole prudenziali generino un appesantimento significativo per gli intermediari che operano nel factoring. In particolare, emergono un aumento artificiale degli NPE derivante da ritardi amministrativi dei debitori e difficoltà nel rappresentare correttamente il dilution risk all’interno di modelli concepiti per il credito bancario tradizionale. Questi elementi incidono negativamente sulla capacità degli intermediari di finanziare in modo efficiente il capitale circolante delle imprese, in particolare delle PMI.

5. Conclusioni

Il factoring ha assunto un ruolo sistemico nel finanziamento del capitale circolante italiano, soprattutto per le PMI, in ogni fase della vita d’impresa. Tuttavia, il quadro prudenziale europeo continua a interpretarlo con le logiche proprie del credito bancario tradizionale, generando assorbimenti patrimoniali e classificazioni non pienamente proporzionate alla natura dell’attività e con correlati riflessi contabili in termini di perdite attese anche nei bilanci degli intermediari. Alla luce delle considerazioni esposte, emergono diverse aree che richiedono un intervento regolamentare per costruire un impianto più equilibrato. Una revisione mirata appare auspicabile per garantire un equilibrio più corretto tra disciplina prudenziale e funzionalità economica del factoring, permettendo al settore di continuare a svolgere il proprio ruolo di infrastruttura di liquidità per le PMI italiane.

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