Il fenomeno della “monetizzazione” dei crediti d’imposta, conseguita attraverso la loro cessione alle banche in funzione della erogazione di corrispondenti anticipazioni – tema sottoposto ripetutamente alla attenzione dei Giudici di merito negli ultimi anni – ha originato una serie di problemi interpretativi, perlopiù incentrati sulla individuazione dei presupposti di definitività dell’operazione finanziaria, nonché sulla verifica della sussistenza dei connotati della buona fede e correttezza nella attività di verifica della banca dei crediti ai fini del perfezionamento e consolidamento delle operazioni di cessione.
L’accordo di cessione di credito in parola, infatti, è di norma integrato dalla apposizione di una serie di condizioni (sospensive, ma talvolta anche risolutive), non solo di carattere squisitamente ‘tecnico’ – cioè fiscale -, ma riferite altresì alle problematiche di carattere generale concernenti (inter alia) la verifica del pieno rispetto della normativa “antiriciclaggio” e della rispondenza dell’impresa interessata ai requisiti del c.d. “merito creditizio”.
Nella fattispecie decisa dal Tribunale di Parma l’efficacia della cessione alla banca del credito d’imposta dipendeva, per l’appunto, anche da una valutazione del rispetto della normativa “antiriciclaggio”.
Il caso commentato riguarda una opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una banca, con la quale veniva chiesto l’accertamento dell’inefficacia del contratto di cessione di crediti fiscali in virtù del quale la parte opposta pretendeva di vantare il diritto di credito afferente il pagamento del corrispettivo della cessione, per il pagamento del quale aveva ottenuto il relativo decreto ingiuntivo. La banca opponente chiedeva l’accertamento della legittimità del rifiuto del credito e l’inefficacia del contratto di cessione per mancato avveramento della condizione sospensiva del trasferimento del credito nel proprio cassetto fiscale – che postulava, inter alia, l’esito positivo delle verifiche in materia di “antiriciclaggio“ -, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opposta sosteneva invece la efficacia del contratto per aver regolarmente trasferito il credito nel cassetto fiscale della banca cessionaria. Evidenziava, inoltre, che il contratto di cessione non conteneva alcun riferimento al rispetto della normativa antiriciclaggio come condizione per l’efficacia del trasferimento del credito, e che l’esito delle verifiche preliminari afferenti il credito fiscale interessato era stato positivo, per cui il rifiuto dell’anticipazione da parte della banca sarebbe stato ingiustificato ed illegittimo.
La decisione in commento ha condiviso, in via preliminare e generale, la tesi difensiva della banca, affermando che la “ricevuta di accettazione della comunicazione dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 121 d.l. n. 34/2020”, generata dalla Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, su iniziativa del cedente, dimostra l’avvenuta comunicazione della volontà del cedente di cedere il credito d’imposta, ma non prova l’effettivo trasferimento del credito nel Cassetto fiscale della banca.
Ha precisato il Tribunale, a tale proposito, che dalla lettura della “Guida all’utilizzo della Piattaforma Cessione Crediti” dell’Agenzia delle Entrate (consultabile in www.agenziaentrate.gov.it/documents), prodotta in atti, si evince che, per il perfezionamento della cessione di un credito tramite la Piattaforma, non basta la comunicazione eseguita dal cedente tramite il proprio Cassetto fiscale. Questa operazione, infatti, determina solo la visibilità del credito sulla Piattaforma da parte del cessionario. In questa fase, il credito non è ancora transitato formalmente nel Cassetto fiscale del cessionario e risulta “in attesa di accettazione”. A fronte di ciò, il cessionario può accettarlo o rifiutarlo. Solo in caso di accettazione, il credito sarà trasferito definitivamente e risulterà visibile anche nel Cassetto fiscale del cessionario.
Dunque, il Tribunale ha affermato, in primo luogo, che la definitiva produzione degli effetti della cessione presuppone l’accettazione del credito sulla Piattaforma da parte della banca cessionaria.
Con la sentenza in esame il Tribunale ha altresì verificato, all’esito dell’esame delle clausole contrattuali, che la accettazione del credito fiscale non costituisce oggetto di un obbligo assoluto ed incondizionato a carico della banca, emergendo, dalla lettura complessiva delle clausole contrattuali, che la banca cessionaria si era riservata la facoltà di eseguire i dovuti controlli sulla sussistenza dei requisiti necessari per il perfezionamento dell’operazione di cessione, così che, in base all’esito delle verifiche, sarebbe stata legittimata a scegliere se accettare il credito ovvero rifiutarlo.
L’accettazione sulla Piattaforma da parte della banca cessionaria, quindi, non costituisce un obbligo, bensì una opzione conseguente alla condizione sospensiva pattuita nel contratto di cessione del credito fiscale.
Il Tribunale ha altresì verificato, nella fattispecie, che tale condizione sospensiva non può ritenersi meramente potestativa e quindi nulla ai sensi dell’art. 1355 c.c., richiamando a tale proposito l’orientamento della Suprema Corte: “La condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato” (Cass. n. 30143/2019). Il Tribunale ha così affermato che l’accettazione della banca nel caso di specie non dipendeva dal suo semplice arbitrio, bensì dalla verifica della complessiva regolarità dell’operazione, necessaria alla luce degli obblighi di trasparenza, correttezza e sana e prudente gestione imposti alle banche dalla disciplina di settore. L’accettazione è dunque collegata a valutazioni di interesse ed apprezzamenti discrezionali della cessionaria, sindacabili solo sotto il profilo del rispetto del principio di buona fede.
Ha concluso il Tribunale che, nella fattispecie: (i) la condizione sospensiva in esame non si è avverata, poiché la banca non ha mai accettato il credito oggetto di cessione, essendo emerso che lo stesso, pur reso visibile dal cedente alla cessionaria sulla Piattaforma “in stato di accettazione”, era poi stato rifiutato dalla banca, per cui non è era mai stato trasferito nel Cassetto fiscale della stessa; (ii) pur avendo superato positivamente il controllo preliminare, il credito alla fine era stato rifiutato a causa di anomalie riscontrate nei movimenti di conto corrente del cedente nel corso dei controlli interni “antiriciclaggio”; (iii) la possibilità per la banca di rifiutare il credito era prevista nel contratto di cessione; (iv) né la scelta di parte opponente risultava essere stata esercitata in modo arbitrario ed in palese violazione delle clausole contrattuali o dell’obbligo di buona fede, avendo la banca effettuato una valutazione discrezionale di insussistenza delle condizioni per l’accettazione del credito sorretta da un interesse apprezzabile, ossia l’osservanza della normativa antiriciclaggio; (v) l’assenza di riferimenti espliciti nel contratto alla suddetta normativa, invero, non esonera la banca dall’esecuzione dei relativi controlli e segnalazioni, cui è tenuta ai sensi degli artt. 3 e ss. d.lgs. n. 231/2007, disposizioni che costituiscono norme imperative, poste a tutela di interessi generali; (vi) né la mancanza di richiami espressi nelle clausole negoziali alla normativa “antiriciclaggio” esenta la banca dal rispetto dell’art. 122-bis, co. 4, d.l. n. 34/2020, che vieta l’acquisizione del credito d’imposta in caso di “operazioni sospette” ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 231/2007.
Il Tribunale ha dunque concluso per la dichiarazione di inefficacia del contratto di cessione del credito fiscale, considerato il mancato avveramento della condizione sospensiva per effetto di una scelta della parte non manifestamente contraria al negozio ed al principio di buona fede, ritenendo di conseguenza mai maturato in capo all’opposta il diritto al pagamento del corrispettivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione della banca.
La sentenza in commento si caratterizza per un attento esame del contratto di cessione di crediti fiscali e delle relative condizioni sospensive, nonchè della condotta tenuta dalla banca, con affermazione di una pluralità di principi di rilevante interesse generale.
Il Tribunale ha innanzitutto chiarito le modalità di funzionamento della Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, Sezione Cessione Crediti, tramite la quale vengono perfezionate le operazioni di cessione dei crediti fiscali, richiamando a tale proposito la “Guida” della stessa Agenzia delle Entrate, prodotta in giudizio nel caso specifico da parte della banca.
A seguito dell’inserimento del credito fiscale sulla Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, Sezione Cessione Crediti, da parte del cedente (previa la necessaria comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate), il credito fiscale risulta ‘in attesa di accettazione’: e in tale fase non risulta ancora trasferito nel cassetto fiscale della banca, essendo a tal fine necessaria la accettazione del credito da parte della stessa, da formalizzare nella medesima Sezione Cessione Crediti. In caso di rifiuto, il credito, oltre che rimanere nella titolarità dell’aspirante cedente, torna nella sua esclusiva disponibilità, senza mai venire trasferito nel cassetto fiscale della banca.
Il Tribunale ha anche affermato che la condizione sospensiva, apposta ad un contratto di cessione di crediti di imposta, che fa dipendere la efficacia del contratto stesso dall’accettazione da parte della banca, non costituisce una condizione meramente potestativa: ciò in quanto, seppure l’efficacia della cessione dipendesse, nella fattispecie, da una valutazione/decisione della banca (di accettare o meno il credito d’imposta), essa non avrebbe costituito una scelta meramente arbitraria, ma sindacabile alla luce degli eventuali interessi investiti dall’operazione, anche tenuto conto dell’obbligo di conformare la propria attività ai principi di trasparenza e correttezza cui sono tenute le aziende di credito. Come detto, nel caso di specie era emerso che la banca aveva ritenuto di non poter accettare i crediti de quibus in ragione di anomalie legate alle tematiche “antiriciclaggio” individuate in sede di esame dell’operazione.
Il Tribunale ha così osservato che, nella fattispecie (i) la possibilità per la banca di rifiutare il credito era prevista nel contratto; (ii) la scelta di parte opponente non risultava essere stata esercitata in modo arbitrario ed in palese violazione delle clausole contrattuali o dell’obbligo di buona fede, avendo la banca effettuato una valutazione discrezionale di insussistenza delle condizioni per l’accettazione del credito sorretta da un interesse apprezzabile, ossia l’osservanza della normativa “antiriciclaggio”; (iii) l’assenza di riferimenti espliciti nel contratto alla suddetta normativa non esonera la banca dall’esecuzione dei relativi controlli e segnalazioni, cui è tenuta ai sensi degli artt. 3 e ss. d.lgs n. 231/2007: disposizioni che costituiscono norme imperative, poste a tutela di interessi generali; (iv) la mancanza di richiami espressi nelle clausole negoziali alla normativa “antiriciclaggio” non esenta la banca dal rispetto dell’art. 122-bis, co. 4, d.l. n. 34/2020 – che vieta l’acquisizione del credito d’imposta in caso di “operazioni sospette” ai sensi dell’art. 35 d.lgs n. 231/2007 -, la cui applicazione non può pertanto generare responsabilità risarcitorie.
La decisione in commento vale dunque a confermare un orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando in materia di cessione dei crediti fiscali in relazione alla discrezionalità delle valutazioni che la banca è chiamata (e legittimata) ad effettuare.
Nella suddetta materia, infatti, la banca è tenuta ad una serie di controlli approfonditi, anche afferenti i rischi “antiriciclaggio”, in ottemperanza alle disposizioni riportate nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate ed alla normativa di settore, che coinvolge anche interessi pubblici: controlli che riguardano non solo i crediti oggetto di cessione, ma anche le qualità e le caratteristiche dei cedenti, onde individuare ogni possibile segnale di allarme che suggerisca di evitare il perfezionamento dell’operazione.
Viene dunque considerata legittima, e viene tutelata, la condotta della banca che, con specifici patti contrattuali, si riservi di effettuare ogni verifica e di decidere, con valutazione discrezionale – che non vuol dire arbitraria -, l’accettazione o il rifiuto dei crediti fiscali, nonché la condotta della banca che, nel rispetto della buona fede che deve comunque regolare il suo operato, decida di rifiutare il credito fiscale proposto in cessione per ragioni legate – per esempio – alla disciplina “antiriciclaggio”, anche se non espressamente previsto in contratto, trattandosi di norme imperative volte a tutelare anche interessi di carattere pubblico.

