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Modifiche all’AI Act: posizione del Consiglio UE sul Digital omnibus

16 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio UE ha concordato il 13 marzo 2026 la proprie posizione sulla proposta legislativa c.d. “Digital omnibus, volta a razionalizzare alcune norme relative all’intelligenza artificiale (IA), modificando l’AI Act, ed avvierà ora i negoziati con il Parlamento europeo in vista dell’adozione dei testi legislativi definitivi.

La proposta legislativaDigital omnibus” fa parte del c.d. pacchetto “Omnibus VII” nell’ambito dell’agenda di semplificazione dell’UE ed include due proposte di regolamento volte a semplificare il quadro legislativo digitale dell’UE e l’attuazione di regole armonizzate sull’IA.

La Commissione, in particolare, ha proposto di adeguare il calendario di applicazione delle norme relative ai sistemi di IA ad alto rischio portandolo a 16 mesi, in modo che le norme inizino ad applicarsi una volta che la Commissione avrà confermato la disponibilità degli standard e degli strumenti necessari.

La Commissione ha inoltre proposto ulteriori modifiche mirate dell’AI Act, che prevedono:

  • di estendere alcune esenzioni normative concesse alle PMI anche alle piccole imprese a media capitalizzazione
  • ridurre i requisiti in un numero molto limitato di casi
  • ampliare la possibilità di trattare dati personali sensibili ai fini del rilevamento e dell’attenuazione delle distorsioni
  • rafforzare i poteri dell’ufficio per l’IA
  • ridurre la frammentazione della governance.

Il mandato negoziale approvato dal Consiglio UE sulla proposta Digital omnibus aggiunge quindi all’AI Act una nuova disposizione tesa a vietare pratiche di IA che riguardano la generazione di contenuti sessuali e intimi non consensuali o materiale di abuso sessuale sui minori.

Il testo approvato dal Consiglio, in sintesi:

  • introduce inoltre un calendario fisso per un’applicazione posticipata delle norme in materia di alto rischio: le nuove date di applicazione sarebbero il 2 dicembre 2027 per i sistemi di IA ad alto rischio indipendenti e il 2 agosto 2028 per i sistemi di IA ad alto rischio integrati in prodotti
  • reintroduce l’obbligo per i fornitori di registrare i sistemi di IA nella banca dati dell’UE per i sistemi ad alto rischio, qualora ritengano che i loro sistemi siano esentati dalla classificazione come ad alto rischio
  • ripristina il criterio di stretta necessità per il trattamento di categorie particolari di dati personali allo scopo di garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni
  • posticipa al 02 dicembre 2027 il termine per l’istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l’IA da parte delle autorità competenti a livello nazionale
  • chiarisce le competenze dell’ufficio per l’IA per quanto riguarda il controllo dei sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali nel caso in cui il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, attraverso un elenco di eccezioni che restano di competenza delle autorità nazionali, comprese le autorità di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità giudiziarie e gli istituti finanziari
  • aggiunge un nuovo obbligo di fornire orientamenti a carico della Commissione , con lo scopo di assistere gli operatori economici di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione settoriale a conformarsi ai requisiti relativi all’alto rischio del regolamento sull’IA in modo da ridurre al minimo l’onere di conformità.
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