La Cassazione con sentenza pubblicata il 13 dicembre 2025 n. 32551 (Pres. Di Marzio, Rel. Fraulini) si è di recente pronunciata in merito alla responsabilità solidale delle società neo-costituite, a seguito di scissione parziale, per i debiti facenti capo alla società originaria.
Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva risolto un contratto preliminare di vendita sottoscritto da un privato e una S.r.l., condannando quest’ultima a restituire il doppio della caparra.
A seguito della sottoscrizione del preliminare, la S.r.l. aveva completato un’operazione straordinaria tramite cui si era parzialmente scissa dando vita a due nuove società. Nell’atto di scissione era, inoltre, stata data indicazione puntuale del patrimonio conferito.
Dal progetto di scissione emergeva che il credito del privato era rimasto nel patrimonio della S.r.l. originaria e, dunque, la Corte d’Appello aveva ritenuto inammissibile l’evocazione per la prima volta in appello delle società di nuova generazione, trattandosi di domande nuove.
La Cassazione, su ricorso del privato, ha ricordato dapprima come l’ultimo comma dell’art. 2506 quater C.c., con un intento tutelante nei confronti dei creditori, prevede che dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, rispondano solidalmente tutte le società partecipanti all’operazione di scissione.
Le società beneficiarie risultano però, rispondere il maniera sussidiaria, poiché deve preventivamente verificarsi l’inadempimento della società a cui fa carico il debito.
La Corte precisa, altresì, che il comma 3 dell’art. 2506 quater C.c. prevede che del debito risponda per intero solo la società cui il debito è stato assegnato o rimasto; in particolare, precisa che con il concetto di assegnazione deve intendersi il transito del debito alla società beneficiaria attraverso il progetto di scissione attuato.
Al contrario, l’espressione “rimasto” va riferita alle ipotesi in cui il debito è mantenuto a carico della società scissa.
Alla responsabilità di cui al citato comma deve affiancarsi quella solidale parziale delle altre società partecipanti all’operazione di scissione, che rispondono secondo il beneficium ordinis.
Le società di nuova costituzione, precisa, rispondono solo nei limiti del patrimonio netto assegnato tramite la scissione, al contrario della società originariamente obbligata che avrà una responsabilità integrale.
La Corte evidenzia, altresì, che delle operazioni derivanti dalle poste assegnate in sede di scissione debba rispondere solo la società che se l’è vista attribuire in sede di operazione straordinaria solo nel caso in cui l’obbligazione faccia riferimento ad una prestazione infungibile. Per le prestazioni fungibili, invece, vige il principio di solidarietà.
In tale occasione, la Corte precisa che per l’esercizio di tale solidarietà tra le società, non è necessario che il creditore si opponga formalmente all’operazione di scissione: questi, infatti, indipendentemente dall’azione di opposizione proposta, può in ogni caso invocare la solidarietà tra la scissa e le società beneficiarie.
Da ultimo, la Corte precisa che non costituisce nuova domanda la citazione delle società neo-costituite in sede di appello, poiché trattasi di effetto processuale collegato a quelli di natura sostanziale della scissione.
In tale occasione ha enunciato i seguenti principi di diritto “In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall’operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., per l’eventualità che le obbligazioni insistenti sui beni costituenti le predette poste non siano state adempiute dall’attributario, alla responsabilità di quest’ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione i quali ultimi, tuttavia, rispondono dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione medesima, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione in epoca precedente alla scissione.”
“In tema di scissione, ai fini dell’invocazione del regime di responsabilità solidale parziale di cui all’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall’ordinamento nel procedimento di scissione di talché, ai fini dell’invocazione del meccanismo di solidarietà previsto dalla citata norma, è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione, atteso che in nessuna parte della normativa applicabile è previsto un siffatto effetto condizionante.”

