Il contributo analizza, anche in chiave evolutiva, la disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, ed in particolare a favore di società beneficiarie preesistenti, recentemente oggetto di chiarimenti ad opera dell’art. 6 del D. Lgs. n. 192/2025 (c.d. “Decreto Correttivo”), e già ammessa sul piano civilistico già dal D. Lgs. n. 88/2025. Per comprendere la portata della novella si ripercorrono quindi preliminarmente i diversi passaggi che hanno segnato l’evoluzione dell’istituto in ambito civilistico e fiscale nei due anni trascorsi dal suo primo ingresso nell’ordinamento.
1. Il travagliato percorso evolutivo della scissione mediante scorporo
L’art. 2506.1 del Codice Civile, come introdotto dal D.Lgs. n. 19/2023 in sede di recepimento della Direttiva UE 2019/2021[1], aveva delineato la scissione mediante scorporo come l’operazione attraverso la quale «una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività». Nella formulazione originaria della norma, dunque, la scissione mediante scorporo si caratterizzava come (i) scissione parziale (ii) effettuata a favore di una newco.
Gli interpreti, tuttavia, avevano da subito evidenziato che, per ragioni di ordine sistematico, doveva ritenersi ammissibile anche lo scorporo a favore di una società preesistente[2].
Ciononostante, con il D.lgs. n. 192/2024 (c.d. “Decreto IRPEF-IRES”), il legislatore tributario ha scelto di attenersi rigorosamente al tenore letterale della norma civilistica e, nell’introdurre il regime fiscale del nuovo istituto, si è espressamente occupato della sola scissione mediante scorporo a favore di una newco. In dettaglio, il Decreto IRPEF-IRES ha inserito nell’art. 173 del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), ossia la norma che stabilisce il regime di neutralità fiscale delle scissioni ai fini dell’imposizione diretta, un nuovo comma 15-ter dedicato allo scorporo a favore di società di nuova costituzione e ne ha previsto la soggezione alle stesse disposizioni stabilite per la scissione tradizionale, con esclusione dei commi 3 (concambio), 7 (retrodatazione degli effetti fiscali), 9 (composizione fiscale del patrimonio netto) e 10 (test ai fini del riporto delle perdite e degli altri asset fiscali). Il comma 10 dell’art. 173 del TUIR, in particolare, sebbene inapplicabile allo scorporo verso beneficiaria di nuova costituzione[3], sarebbe stato di necessaria applicazione in caso di operazione a favore di beneficiaria preesistente, che avrebbe potuto dar luogo alla compensazione intersoggettiva tra reddito imponibile della beneficiaria e tax asset provenienti dalla scissa (o viceversa).
In sostanza, dunque, il legislatore del 2024 ha omesso di (i) disciplinare il regime tributario dello scorporo a favore di società preesistente in quanto fattispecie allora non espressamente contemplata dalla normativa civilistica (nonostante la prassi operativa ne avesse già diffusamente riconosciuto la legittimità) e di (ii) dettare un chiaro trattamento dello scorporo ai fini dell’imposizione indiretta.
In questo contesto, la dottrina[4] non aveva mancato di rilevare che la scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente non potesse che essere soggetta al regime di neutralità fiscale, al pari di qualsiasi altra operazione straordinaria di natura riorganizzativa.
Senonché, con una presa di posizione del tutto asistematica, nella Risposta ad interpello n. 225/E/2025 l’Amministrazione finanziaria ha concluso per l’inapplicabilità del nuovo comma 15-ter dell’art. 173 TUIR (e del principio di neutralità) allo scorporo verso società preesistente. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, dunque, lo scorporo a favore di una società già costituita avrebbe dato luogo al realizzo di plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti[5].
A distanza di pochi mesi dalla pronuncia dell’Amministrazione finanziaria, lo stesso legislatore è tornato a modificare la lettera dell’art. 2506.1 del Codice Civile con l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 88/2025 allo scopo di chiarire – in conformità con la prassi notarile – che attraverso la scissione mediante scorporo una società può assegnare «l’intero suo patrimonio o parte di esso» a una o più «società preesistenti o di nuova costituzione», eliminando qualsiasi riferimento alla prosecuzione dell’attività della scissa. Nella disciplina civilistica vigente, dunque, la scissione mediante scorporo (i) può essere una scissione di tutto o di parte del patrimonio della scissa e (ii) può essere a favore di beneficiarie preesistenti ovvero di nuova costituzione.
Le precisazioni del D.Lgs. n. 88/2025, in particolare, avrebbero valenza “interpretativa” e non innovativa, come chiarito dalla Relazione illustrativa[6].
Sul piano fiscale, alla luce della nuova formulazione della norma civilistica, la Risposta n. 225/E/2025 appariva ormai del tutto irrazionale.
A questo punto è intervenuto ancora una volta il legislatore a fare chiarezza con l’art. 6 del Decreto Correttivo, colmando le lacune del comma 15-ter dell’art. 173 del TUIR.
Peraltro, il Decreto Correttivo ha espressamente previsto che le nuove norme sulla scissione con scorporo si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto IRPEF-IRES, avendo perciò effetto anche in relazione alle operazioni realizzate in precedenti periodi d’imposta (in linea con la portata di “interpretazione autentica” delle previsioni del D.Lgs. n. 88/2025).
2. La nuova disciplina della scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie preesistenti. Il nuovo comma 15-ter.1 dell’art. 173 del TUIR.
Il Decreto Correttivo ha introdotto un nuovo comma 15-ter.1. nell’articolo 173 del TUIR dedicato precipuamente alla disciplina dello scorporo verso società preesistente, in modo da razionalizzare, anche sul piano formale, la distinzione rispetto al regime dello scorporo a favore di società di nuova costituzione, che è rimasta collocata nel vecchio comma 15-ter.
La nuova previsione estende anche allo scorporo a favore di beneficiaria preesistente la disciplina della scissione tradizionale – incluso il principio di neutralità fiscale – confermando l’inapplicabilità dei commi 3, 7 e 9 dell’art. 173 del TUIR. Sotto questo profilo, dunque, la disciplina dello scorporo a favore di società preesistente risulta del tutto analoga a quella a favore di società di nuova costituzione.
In proposito, la Relazione illustrativa osserva che lo scorporo, a differenza della scissione tradizionale, non può mai dar luogo (di per sé) all’estinzione della scissa anche se abbia ad oggetto il suo intero patrimonio[7]. Quest’ultima, infatti, per effetto dello scorporo, riceve in assegnazione le azioni o quote della beneficiaria, assumendo eventualmente, nei casi di scissione totale, la fisionomia di una holding di partecipazioni[8].
Resta pertanto non applicabile alla scissione mediante scorporo la retrodatazione degli effetti fiscali dell’operazione ai sensi del comma 7 dell’art. 173 TUIR che, sebbene in generale possibile nei casi di scissione totale, presuppone l’estinzione della società che si scinde[9].
Similmente, poiché la scissa non si estingue, è possibile mantenere invariata la composizione fiscale del suo patrimonio netto senza il transito delle riserve in sospensione alle società beneficiarie ai sensi del comma 9 dell’art. 173 TUIR (dette riserve restano perciò in capo alla scissa).
Atteso che lo scorporo comporta l’assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria alla scissa e non ai suoi soci, è inoltre evidente che non può trovare applicazione il comma 3 dell’art. 173 TUIR con riguardo al concambio delle partecipazioni nella scissa. Merita però una riflessione aggiuntiva la seconda parte del comma 3, laddove stabilisce il regime dei conguagli in denaro eventualmente previsti in sede di concambio. Il conguaglio, infatti, non sembra potersi ipotizzare in caso di scorporo verso beneficiaria neo-costituita, ma in principio potrebbe trovare spazio nello scorporo a favore di beneficiaria preesistente. In astratto, infatti, si potrebbe prevedere un’attribuzione alla scissa di una partecipazione nella beneficiaria non perfettamente proporzionale al valore del compendio scorporato, con un contestuale conguaglio monetario. Al riguardo, occorre tuttavia rilevare che l’art. 2506 del Codice Civile[10] riferisce la possibilità di conguaglio alla sola scissione “tradizionale”, mentre non viene effettuato alcun richiamo a tale possibilità dalla lettera dell’art. 2506.1 c.c. Parimenti, sotto il profilo fiscale, l’esclusione dell’applicazione del comma 3 dell’art. 173 del TUIR allo scorporo sembrerebbe avallare la non configurabilità di un conguaglio monetario. Peraltro, la lettera a) del comma 15-ter – applicabile in entrambi i casi di scorporo – si limita a prevedere che la società scissa deve assumere, quale valore fiscale delle partecipazioni ricevute nella beneficiaria, la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e passività oggetto di scorporo, e non sembra perciò contemplare la possibilità di conguagli in denaro che andrebbero a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione della scissa nella beneficiaria[11].
Come anticipato, il Decreto Correttivo ha invece esteso allo scorporo a favore di società preesistente il test antielusivo specifico e i limiti previsti dal comma 10 dell’art. 173 TUIR ai fini del riporto degli attributi fiscali (perdite, interessi passivi, eventuali eccedenze ACE). Si tratta della principale differenza rispetto alla disciplina dello scorporo verso società neo-costituita e si giustifica sulla base della circostanza che (come detto), una società preesistente, a differenza di una newco, ben potrebbe avere un reddito imponibile da abbattere con i tax asset trasferiti dalla scissa ovvero delle posizioni soggettive utilizzabili sulle attività ricevute per effetto dello scorporo. In particolare, conformemente alla prassi dell’Amministrazione finanziaria in tema di scissione tradizionale[12], i tax asset trasferiti alla beneficiaria andranno determinati in proporzione alla quota di patrimonio netto che esce dalla scissa rispetto al totale e pertanto i suddetti test andranno effettuati con riferimento al compendio oggetto di scorporo (e non con riguardo alla scissa nella sua interezza)[13].
Per chiarezza, resta inteso che, ai sensi dell’art. 177-ter del TUIR[14], se scissa e beneficiaria appartengono allo stesso gruppo societario[15] prima dello scorporo, gli attributi fiscali conseguiti in costanza di partecipazione al gruppo ovvero che, all’atto dell’ingresso nel gruppo, sono stati assoggetti al test antielusivo, possono circolare liberamente senza alcuna ulteriore verifica.
Il secondo periodo del comma 15-ter.1 stabilisce inoltre un importante principio in tema di applicazione della participation exemption alla partecipazione ricevuta nella beneficiaria preesistente nel caso di scorporo di singoli beni, partecipazioni prive dei requisiti pex, ovvero attività e passività che non costituiscono azienda. Si prevede infatti che la scissa potrà beneficiare della participation exemption sulla partecipazione nella beneficiaria non solo “se e quando maturano i relativi requisiti”[16] (come già previsto per lo scorporo a favore di newco) ma all’ulteriore condizione che la stessa, al momento del realizzo, sia detenuta almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente. In caso di scorporo di beni diversi da un’azienda o partecipazioni pex, pertanto, la scissa potrà accedere all’esenzione solo se abbia detenuto la partecipazione ricevuta nella beneficiaria per non meno di un triennio[17].
Al riguardo, occorre tenere a mente che in caso di beneficiaria neo-costituita, lo scorporo di beni diversi da un’azienda o partecipazioni pex[18] non consente di “trasferire” sulla partecipazione nella beneficiaria i requisiti fiscali dei beni scorporati, con l’effetto che l’accesso alla pex sarà possibile soltanto una volta maturate le relative condizioni. In particolare, nei casi in cui la beneficiaria è neo-costituita, per beneficiare della pex sarà necessario attendere almeno tre periodi d’imposta affinché possa essere integrato il requisito della commercialità[19]. Anche laddove la newco si qualifichi da subito come una società commerciale (per effetto di altre operazioni realizzate contestualmente allo scorporo[20]), un triennio è dunque l’arco temporale minimo per fruire dell’esenzione.
Questa conclusione non vale però per il caso di scorporo verso beneficiaria preesistente, che potrebbe soddisfare, già prima dello scorporo, i requisiti per l’applicazione dalla participation exemption (incluso il requisito della commercialità) con l’effetto che, in mancanza della previsione del Decreto Correttivo, sarebbe stato possibile assegnare alla beneficiaria singoli asset o partecipazioni non pex e cedere con l’esenzione la partecipazione ricevuta (nella beneficiaria), dovendo al più attendere (solo) 12 mesi ai fini della maturazione dell’holding period. Ciò avrebbe evidentemente dato spazio a possibili manovre elusive finalizzate ad aggirare il requisito della commercialità[21].
Dunque, per allineamento con lo scorporo a favore di beneficiaria neo-costituita[22], con riferimento ai suddetti beni, il legislatore ha negato l’accesso alla pex alla partecipazione ricevuta nella beneficiaria preesistente prima del decorso di almeno un triennio. In questa prospettiva, il comma 15-ter.1, sebbene apparentemente introduca una condizione ulteriore rispetto a quanto previsto per l’operazione a favore di newco, in realtà persegue la piena equiparazione delle due ipotesi di scorporo.
Per completezza, occorre rilevare che né la norma né la Relazione illustrativa forniscono chiarimenti di dettaglio su come il triennio debba essere computato in caso di società già partecipata dalla scissa. La lettera normativa si limita a prevedere che “le partecipazioni ricevute dalla scissa [per effetto dello scorporo] sono ammesse al regime di esenzione […] sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dell’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo”. Nel caso in cui lo scorporo non dia origine al rapporto partecipativo (in quanto già esistente), ma soltanto all’incremento della partecipazione della scissa nella beneficiaria, la limitazione dovrebbe applicarsi alla partecipazione ricevuta in conseguenza dello scorporo, ma non alla partecipazione già posseduta, che potrebbe aver già maturato tutti i requisiti per l’applicazione della participation exemption. In sostanza, la successiva cessione della intera partecipazione prima del decorso di un triennio dalla data dello scorporo dovrebbe dar luogo (i) all’applicazione della pex alla plusvalenza generata sulla partecipazione già posseduta e per la quale sono soddisfatti i requisiti dell’art. 87 del TUIR e (ii) all’imponibilità piena della partecipazione ottenuta per effetto dello scorporo, detenuta da meno di un triennio.
Al riguardo, appare ragionevole estendere anche alla fattispecie in commento il criterio del LIFO continuo stabilito dall’art. 87, comma 1, lett. a), del TUIR per il requisito dell’holding period, secondo cui devono considerarsi cedute per prime le partecipazioni acquistate per ultime. Questa regola dovrebbe infatti valere in generale nel caso di “acquisto di una medesima partecipazione effettuato in più tranche qualora uno o più di tale acquisti non soddisfano la condizione minima di possesso richiesta”[23] e perciò estendersi, in caso di stratificazione delle partecipazioni, anche alla verifica del periodo di possesso triennale rilevante ai fini del requisito della commercialità.
3. La neutralità dello scorporo della stabile organizzazione italiana di impresa non residente. Il nuovo comma 15-ter.2 dell’art. 173 del TUIR.
La razionalizzazione della disciplina della scissione mediante scorporo effettuata con il Decreto correttivo interviene anche su un diverso fronte, nell’ottica di garantire la neutralità fiscale in caso di operazioni transfrontaliere.
In dettaglio, è stato inserito un nuovo comma 15-ter.2 nell’ambito dell’art. 173 del TUIR che conferma – abrogando la precedente lettera g) del comma 15-ter – la neutralità della scissione mediante scorporo di una società estera situata in uno Stato UE/SEE white-list[24] che abbia a oggetto una stabile organizzazione italiana a favore di una società beneficiaria residente. Il caso, dunque, è quello della societarizzazione della stabile organizzazione italiana, che confluisce (in tutto o in parte) in una società residente.
Se le partecipazioni della beneficiaria sono mantenute nella stabile organizzazione, la lettera a) del comma 15-ter.2 stabilisce che trovano applicazione le regole di cui ai commi 15-ter ovvero 15-ter.1, a seconda che, rispettivamente, la beneficiaria sia di nuova costituzione o preesistente, con la precisazione che le disposizioni riguardo al patrimonio netto della scissa devono intendersi riferite al fondo di dotazione della stabile organizzazione[25].
Parimenti il regime di neutralità si applica nel caso in cui la partecipazione nella società residente è attribuita direttamente alla scissa non residente (e non alla sua stabile organizzazione) e ciò
- sia che la stabile organizzazione si estingua definitivamente, perché la totalità dei suoi beni è oggetto di scorporo a favore della beneficiaria neo-costituita o preesistente;
- sia che la stabile organizzazione “sopravviva”, in quanto è oggetto di scorporo solo una porzione del relativo compendio.
Il legislatore ha invero chiaramente inteso estendere il regime di neutralità al caso di attribuzione “diretta” della partecipazione nella beneficiaria alla scissa estera, superando i principi affermati dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria con riguardo al conferimento della stabile organizzazione[26]. Questa scelta si spiega tenendo a mente che, anche in questo caso, permane comunque la potestà impositiva dello Stato sulla società beneficiaria che iscrive i beni ricevuti per effetto dello scorporo in continuità di valori, senza perciò il rischio di sottrazione di materia imponibile.
Occorre tuttavia registrare un possibile effetto asimmetrico che risulta dall’attuale impianto normativo. Invero, lo scorporo con contestuale assegnazione alla scissa estera della partecipazione nella società beneficiaria residente rientra nella neutralità fiscale per chiara indicazione legislativa, ma è difficile giungere alla conclusione che la medesima soluzione possa essere estesa anche all’ipotesi in cui la partecipazione nella beneficiaria è prima attribuita alla stabile organizzazione e, in un momento successivo, assegnata alla scissa estera. L’assegnazione darebbe luogo a una riduzione del fondo di dotazione della stabile organizzazione e, se effettuata al di fuori dell’operazione di scorporo, dovrebbe assumere rilievo reddituale in Italia secondo il consolidato approccio dell’Amministrazione finanziaria. Dunque, sebbene sul piano contabile l’attribuzione alla casa madre estera della partecipazione nella beneficiaria italiana dà luogo in ogni caso a una riduzione del fondo di dotazione, essa subirebbe un diverso regime fiscale a seconda che sia parte integrante o meno dell’operazione di scorporo. Da un punto di vista sistematico, dovrebbe tuttavia osservarsi che in entrambi i casi l’assegnazione della partecipazione nella beneficiaria residente non determina il venir meno della potestà impositiva dello Stato italiano sulle plusvalenze latenti sui beni che facevano parte della stabile organizzazione. Sul punto, appare auspicabile un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria.
La lettera b) del comma 15-ter.2 introduce delle previsioni di coordinamento con riguardo al caso in cui la partecipazione nella beneficiaria non è mantenuta nella stabile organizzazione, stabilendo che, in generale, valgono le disposizioni dettate per lo scorporo, rispettivamente, verso beneficiaria neo-costituita o preesistente[27], ma riferendo alla branch le previsioni relative alla scissa e al fondo di dotazione quelle riguardanti il patrimonio netto della scissa.
Quanto alla scissa non residente, in ossequio al principio della continuità dei valori, la partecipazione ricevuta nella società italiana deve essere rilevata a un importo pari alla differenza tra il valore fiscale delle attività e delle passività oggetto di scorporo.
Con riguardo al trasferimento delle posizioni soggettive alla beneficiaria ai sensi dell’art. 173, comma 4, del TUIR, occorre rapportare il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo della stabile organizzazione (e non al patrimonio netto contabile complessivo della scissa). Se lo scorporo riguarda tutte le attività e passività della stabile organizzazione, devono considerarsi trasferite alla beneficiaria anche le posizioni soggettive non connesse specificatamente o per insiemi a elementi del patrimonio della stabile, in conformità a quanto previsto dall’art. 181 del TUIR in caso di scissione transfrontaliera “tradizionale”.
Il comma 15-ter.2, lett. b), ultimo periodo, introduce poi una deroga alla regola generale secondo cui il patrimonio netto della beneficiaria dello scorporo (se neocostituita) può essere formato solo da capitale e riserve di capitale di cui all’art. 47, comma 5, del TUIR mentre le riserve in sospensione d’imposta restano iscritte nel patrimonio della scissa. Nel caso di scorporo della stabile organizzazione con assegnazione diretta alla scissa, la norma rinvia invece al comma 9 dell’art. 173 del TUIR con la conseguenza che occorre ricostituire le riserve in sospensione presenti nel rendiconto patrimoniale della branch nel patrimonio netto della beneficiaria in proporzione al fondo di dotazione scorporato[28]. Al residuo incremento del patrimonio netto della beneficiaria, che non viene utilizzato per la ricostituzione delle riserve in sospensione, resterà applicabile il regime dell’art. 47, comma 5, del TUIR.
Si noti, da ultimo, che il comma 15-ter.2, lett. b), estende espressamente allo scorporo della stabile organizzazione verso società preesistente le disposizioni del comma “15-ter.1, secondo periodo”, ossia la norma che richiede il decorso di almeno un triennio al fine di applicare la participation exemption sulle partecipazioni ricevute nella beneficiaria in caso di scissione di singoli beni, compendi non aziendali o partecipazioni non pex. Questa precisazione è anzitutto utile a chiarire che lo scorporo della stabile organizzazione non deve necessariamente riguardare un ramo d’azienda, ma può interessare anche singoli asset ricompresi nel fondo di dotazione. Sul punto, invece, la lettera del primo periodo del comma 15-ter.2, che fa riferimento letterale alla scissione mediante scorporo di una società estera che “abbia a oggetto la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, o un ramo aziendale di essa” avrebbe potuto dare luogo a qualche ambiguità. Sotto diversa prospettiva, il rinvio all’applicazione della participation exemption non può che riferirsi alla c.d. “pex dei non residenti” di cui all’art. 68, comma 2-bis, del TUIR[29], che sarebbe applicabile dalla scissa UE o SEE white list che riceve la partecipazione (qualificata) nella beneficiaria residente[30].
Per completezza, occorre precisare che la scissione mediante scorporo di una società italiana a beneficio di una società non residente (senza stabile organizzazione italiana) ovvero di una società estera (senza stabile organizzazione italiana) a favore di una beneficiaria italiana fuoriesce dal regime di neutralità e al contrario assume rilievo reddituale ai sensi degli artt. 166 e 166-bis del TUIR (cc.dd. exit tax e entry tax)[31]. In particolare, (i) lo scorporo a favore di società non residente (priva di stabile organizzazione) dà luogo alla tassazione dei plusvalori latenti sui beni in uscita, mentre (ii) in caso di scorporo di società estera (senza stabile organizzazione) a favore di beneficiaria italiana, i beni in entrata dovranno essere valorizzati in base al valore di mercato se la scissa è residente in uno Stato UE o incluso nella white-list ovvero al minore tra costo di acquisto, valore di bilancio e valore di mercato negli altri casi.
4. Un caso particolare: la scissione mediante scorporo “negativa”
Merita infine segnalare che pone diverse questioni interpretative l’ipotesi di scissione mediante scorporo di un patrimonio dal valore contabile e economico negativo. La lettera dell’art. 2506.1 c.c. sembra infatti consentire lo scorporo di un patrimonio negativo e finanche di singole passività del patrimonio della scissa. Al riguardo, occorre pertanto interrogarsi se e in quali limiti è possibile lo scorporo “negativo”, alla luce del dibattito sulla ammissibilità della scissione (tradizionale) negativa, su cui prassi e dottrina sono tutt’oggi divise[32]. In linea di principio, tuttavia, si ritiene che la scissione mediante scorporo “negativa” non possa essere esclusa sul piano civilistico (purché sorretta da valide ragioni economico-imprenditoriali), mancando un chiaro indice normativo che possa condurre a ritenere che lo scorporo sia limitato a elementi positivi.
Il tema, in particolare, diviene di concreto interesse a seguito del riconoscimento della legittimità della scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie preesistenti, che potrebbero avere patrimonio netto sufficiente ad assorbire gli elementi negativi trasferiti dalla scissa.
In caso di società neo-costituita, in effetti, è possibile solo lo scorporo di un patrimonio che, sebbene contabilmente negativo, abbia un valore reale positivo (ad esempio, per effetto di componenti che non emergono dal bilancio, come plusvalori latenti, avviamento o altri beni immateriali) per evidenti ragioni di tutela dell’integrità del capitale sociale[33]. In tal caso, è necessaria una perizia di stima (redatta da un esperto) del patrimonio contabile negativo assegnato che ne attesti il valore effettivo positivo. La partecipazione ricevuta sarà iscritta al maggior valore corrente del patrimonio netto assegnato (come attestato nella perizia di stima), con la contestuale rilevazione di una “riserva da scissione” di ammontare pari al saldo contabile negativo assegnato alla beneficiaria ai sensi dell’OIC 4[34]. A sua volta la beneficiaria recepirà i valori contabili dei beni ricevuti e evidenzierà un disavanzo da scissione pari alla differenza tra il valore corrente positivo delle attività e passività assegnate e il loro valore contabile negativo.
Nel caso di società preesistente, invece, sarebbe possibile ipotizzare (almeno sul piano economico) anche lo scorporo di un patrimonio “negativo” non solo contabile ma anche a valori effettivi, e financo lo scorporo di una vera e propria passività[35]. In tal caso, infatti, il patrimonio netto contabile della beneficiaria potrebbe avere una consistenza sufficiente ad assorbire il saldo negativo, senza intaccare il capitale sociale. In una simile ipotesi, si presenterebbero tuttavia rilevanti difficoltà applicative legate alla determinazione del valore della partecipazione ricevuta dalla scissa e più in generale nell’individuazione del trattamento dei soci della beneficiaria.
Al riguardo appare necessario mantenere distinte due ipotesi.
i. Nel caso di beneficiaria preesistente già interamente partecipata dalla scissa, la scissa dovrebbe mantenere invariato il valore della partecipazione già detenuta[36] e iscrivere una corrispondente riserva da scissione per l’ammontare del saldo contabile negativo assegnato, in conformità alle indicazioni dell’OIC 4 (§ 4.3.3).
La società beneficiaria dovrebbe a sua volta recepire i valori contabili attribuiti al patrimonio scisso nel bilancio del dante causa ed effettuare una riduzione delle riserve[37] in misura tale da assorbire il saldo negativo trasferito oppure, alternativamente, procedere alla rilevazione di una minusvalenza[38].
Ad esempio, si ipotizzi la seguente situazione sul piano contabile.
Bilancio ante scissione della scissa
| Attivo | Passivo | ||
| Attività | 50.000 | Passività | 20.000 |
| Partecipazioni | 30.000 | Patrimonio netto (di cui) | 60.000 |
| Capitale sociale | 20.000 | ||
| Riserve distribuibili | 40.000 | ||
| Attivo | 80.000 | Passivo | 80.000 |
Bilancio ante scissione della beneficiaria
| Attivo | Passivo | ||
| Attività | 30.000 | Patrimonio netto (di cui) | 30.000 |
| Capitale sociale | 10.000 | ||
| Riserve distribuibili | 20.000 | ||
| Attivo | 30.000 | Passivo | 30.000 |
Si immagini dunque la scissione di attività per 10.000 e passività per 20.000. Il valore contabile e economico del patrimonio netto trasferito è pari a – 10.000.
A seguito della scissione, la scissa riporterà la seguente situazione contabile.
| Attivo | Passivo | ||
| Attività | 40.000 | Patrimonio netto (di cui) | 70.000 |
| Partecipazioni | 30.000 | Capitale sociale | 20.000 |
| Riserve distribuibili | 40.000 | ||
| Riserva da scissione | 10.000 | ||
| Attivo | 70.000 | Passivo | 70.000 |
La beneficiaria a sua volta riporterà la seguente situazione contabile dopo la scissione.
| Attivo | Passivo | ||
| Attività | 30.000 | Passività ricevute per scissione | 20.000 |
| Attivi ricevuti per scissione | 10.000 | Patrimonio netto (di cui) | 20.000 |
| Capitale sociale | 10.000 | ||
| Riserve distribuibili | 10.000 | ||
| Attivo | 40.000 | Passivo | 40.000 |
ii. Ancora più complessa sarebbe invece l’ipotesi di scorporo a favore di beneficiaria preesistente che non è interamente partecipata dalla scissa ovvero che – in ipotesi estrema – non intrattiene alcun pregresso rapporto partecipativo con la scissa.
In tal caso, la scissa dovrebbe iscrivere una corrispondente riserva da scissione per l’ammontare del saldo contabile negativo assegnato. In caso di società in precedenza non partecipata, tuttavia, è incerto a quale valore si potrebbe iscrivere la partecipazione assegnata dalla beneficiaria.
Pur ammettendo la possibilità di una simile operazione, occorre rilevare che i soci della beneficiaria (che ricevono il valore negativo) vedono ridursi il valore della società partecipata per effetto dello scorporo. Al fine di “riequilibrare” la riduzione di valore della loro partecipazione, si dovrebbe pertanto ipotizzare l’assegnazione di azioni della scissa in compensazione, immaginando un aumento di capitale della scissa a servizio dell’operazione mediante l’impiego di riserve disponibili. In questo caso, invero, sul piano economico sono i soci della beneficiaria a effettuare un “apporto” a favore della scissa, che per effetto dello scorporo delle passività vede incrementato il valore del proprio patrimonio netto[39]. Si configurerebbe perciò un caso del tutto peculiare, in cui lo scorporo darebbe luogo all’attribuzione di azioni della scissa ai soci della beneficiaria (anziché azioni della beneficiaria alla scissa). Una simile ipotesi, dunque, si risolverebbe, nei fatti, in una operazione più simile a una scissione ordinaria sui generis, in cui la beneficiaria (anziché la scissa) rileva una diminuzione patrimoniale senza alcuna contropartita e i soci della stessa beneficiaria (anziché quelli della scissa) ottengono azioni o quote della società che ha scorporato il patrimonio negativo a “conguagliare” la diminuzione di valore della propria partecipata[40].
Resta poi fermo che la società beneficiaria dovrebbe recepire i valori contabili negativi riducendo corrispondentemente le riserve disponibili o rilevando una minusvalenza.
5. Conclusioni
Si è dunque rilevato come l’intervento del legislatore con il Decreto Correttivo abbia delineato un quadro più organico della disciplina fiscale della scissione mediante scorporo.
La novella, in particolare, ha consentito di superare gli iniziali approcci restrittivi della prassi amministrativa e ha ricondotto la scissione mediante scorporo, anche laddove realizzata verso beneficiarie preesistenti, nell’alveo delle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, in coerenza con la natura riorganizzativa dell’istituto. Permangono, nondimeno, alcuni profili applicativi sui quali si auspicano ulteriori chiarimenti interpretativi, specie in relazione a talune asimmetrie nelle ipotesi di scorporo della stabile organizzazione e alle operazioni “negative”.
[1] La Direttiva UE 2019/2021 si limita ad occuparsi dei casi di scorporo “transfrontaliero”, ma il legislatore ha inteso consentire anche lo scorporo tra società residenti nell’intento di “coordinare il diritto interno con la disciplina europea per far sì che le medesime forme di scissione siano previste sia nelle scissioni nazionali sia in quelle transfrontaliere (o internazionali)”.
[2] Si vedano la massima n. 209/2023 del Consiglio Notarile di Milano e la massima n. 89/2024 del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, nonché “Il Caso” di Assonime n. 3/2025.
[3] Si vedano, nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, la Circolare n. 9/E/2010 e da ultimo le Risposte a interpello n. 333/E/2019, n. 111/E/2022, e n. 252/E/2022, in cui si chiarisce che il rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva degli asset fiscali sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria preesista alla scissione e non sia, quindi, di nuova costituzione.
[4] Per tutti, si vedano F. CAPITTA – A. VACCA, L’istituto civilistico della scissione mediante scorporo trova una specifica disciplina fiscale, in il fisco n. 7/2025; W. CRIMINISI, Scissione con scorporo in beneficiarie preesistenti, ecco perché c’è la neutralità fiscale, in NT + Fisco del 19 dicembre 2024.
[5] Per i commenti critici alla Risposta ad interpello n. 225/E/2025 si vedano, inter alia, C. SANNA – C. ROMANELLI, Disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, urge un aggiornamento, in il fisco, n. 39/2025; E. ZANETTI, Sulla scissione mediante scorporo risposta dell’Agenzia da aggiornare, in Eutekne.info del 26 maggio 2025.
[6] In tal senso, anche A. BUSANI, Scissioni mediante scorporo anche totale e anche in società preesistente, in Le Società, n. 7/2025.
[7] La scissione mediante scorporo dell’intero patrimonio della scissa dovrebbe invero rappresentare l’unico caso di scissione “totale” – nel senso di coinvolgere la totalità delle attività e della passività della scissa – che non ha come conseguenza l’estinzione della società dante causa.
[8] Sono così risolti i dubbi di quella parte della dottrina che, sotto la previgente formulazione dell’art. 173 del TUIR, si era interrogata sull’ammissibilità di una scissione mediante scorporo che comportasse la trasformazione della scissa in una holding di partecipazioni, con un sostanziale mutamento dell’oggetto sociale.
[9] Ai sensi dell’art. 173, comma 11, del TUIR, infatti, la retrodatazione opera “limitatamente ai casi di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo”. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, si veda la Risoluzione n. 255/E/2002.
[10] La norma stabilisce in particolare che, nella scissione tradizionale, “È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al 10 per cento del valore nominale della azioni o quote attribuite”.
[11] Secondo quanto previsto dall’art. 173, comma 3, del TUIR, infatti, il conguaglio riduce ex art. 47, comma 7, del TUIR il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio che lo percepisce e può dare luogo, per l’eccedenza rispetto allo stesso costo fiscale, (i) a un dividendo, se il socio percipiente è una persona fisiche che detiene la partecipazione al di fuori del regime di impresa, ovvero (ii) a una plusvalenza, eventualmente imponibile nella misura ridotta di cui agli artt. 58 o 87 del TUIR negli altri casi.
[12] Circolari n. 9/E/2010 e n. 31/E/2022 e Risposte ad interpello n. 964/E/2021, n. 316/E/2021 e n. 503/E/2022.
[13] Se lo scorporo riguarda un ramo di azienda rilevano i dati contabili del ramo trasferito, mentre se oggetto di scorporo sono singoli beni, o un comunque un compendio che non configura un ramo di azienda, i test vanno effettati – considerata l’oggettiva inesistenza dei dati contabili di cui agli art. 172 e 173 del TUIR – secondo criteri alternativi che valgano a dimostrare la capienza e la potenzialità dei beni scorporati ai fini dell’assorbimento degli attributi fiscali trasferiti (ad es. il loro valore economico).
[14] Come introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. d), del Decreto IRPEF-IRES e attuato dal D.M. 27.6.2025.
[15] Ai sensi dell’art. 177-ter del TUIR e del D.M. 27.6.2025, per gruppo societario si intendono le società tra le quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), e comma 2 del Codice Civile, e in cui una di esse controlla l’altra società o le altre società partecipanti all’operazione, ovvero se tutte le partecipanti all’operazione sono controllate dallo stesso soggetto.
[16] Sono suscettibili di maturare con il decorso del tempo i requisiti dell’holding period, della residenza della partecipata e della commercialità. Non può invece maturare successivamente il requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie. Pertanto, nei casi in cui oggetto di scorporo sia una partecipazione non iscritta tra le immobilizzazioni nel primo bilancio di possesso da parte della scissa, rimane preclusa (definitivamente) la possibilità di accedere alla pex anche con riguardo alla partecipazione nella beneficiaria.
[17] E. ZANETTI, Possesso della partecipazione non sempre retroattivo nelle scissioni con scorporo, in Eutekne.info, 10 febbraio 2026.
[18] Nel caso di scorporo di un’azienda, invero, le partecipazioni ricevute dalla scissa (i) si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci della scissa in cui erano iscritte le attività e passività dell’azienda scorporata e (ii) ereditano l’anzianità di possesso dell’azienda (similmente a quanto previsto per il conferimento d‘azienda ex art. 176, comma 4, TUIR). In caso si scorporo di una partecipazione con i requisiti pex, le partecipazioni ricevute dalla scissa conservano i medesimi requisiti fiscali delle partecipazioni attribuite alla beneficiaria (in particolare, l’holding period già trascorso si trasferisce sulle partecipazioni ricevute dalla scissa).
[19] L’art. 87, comma 2, del TUIR stabilisce infatti che il requisito della commercialità “deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso”.
[20] Vale incidentalmente rilevare che, se non sono effettuate altre operazioni che consentono di costituire un’azienda in capo alla beneficiaria, la detenzione di singoli asset, partecipazioni non pex, ovvero attività e passività che non costituiscono un’azienda, dovrebbe di per sé essere non essere sufficiente a integrare la commercialità.
[21] Ad esempio, una società che intendesse cedere un singolo asset o una partecipazione non pex avrebbe potuto, in luogo della cessione diretta (pienamente imponibile), effettuare prima lo scorporo a favore di una società preesistente commerciale e successivamente trasferire la partecipazione ricevuta nella beneficiaria. In tal modo, sarebbe stato possibile applicare la pex (dopo la maturazione dell’holding period), estendendo l’esenzione al trasferimento indiretto di un bene che, altrimenti, non sarebbe stato ammesso a fruirne.
[22] Al riguardo, la Relazione Illustrativa al Decreto Correttivo chiarisce infatti che la condizione in commento “apparentemente volta a inserire una ulteriore condizione, finisce, invece, per essere rilevata non già come una differenziazione rispetto al regime dello scorporo in una società di nuova costituzione, bensì come un correttivo volto, di fatto, a equiparare due fattispecie analoghe quanto all’oggetto dello scorporo, ma che, in assenza della previsione ad hoc, avrebbero generato effetti diversi posto che la società beneficiaria, in quanto preesistente, avrebbe potuto già integrare il requisito della lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 sin dalla data dello stesso scorporo, consentendo alla società scissa, in tempi più ristretti, di beneficiare della participation exemption sulla plusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni ricevute per effetto dello scorporo”.
[23] Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 344/2003.
[24] Per tali intendendosi gli Stati con cui l’Italia ha concluso una convenzione per lo scambio di informazioni di cui al D.M. 4.9.1996.
[25] Pertanto, ai fini della ripartizione delle posizioni soggettive e del test per il riporto delle perdite fiscali (in caso di beneficiaria preesistente) occorrerà fare riferimento al fondo di dotazione della stabile organizzazione.
[26] Si vedano la Risoluzione n. 63/E/2018 e le Risposte ad interpello n. 633/E/2020 e n. 251/2022 in cui l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che il conferimento di una stabile organizzazione in una società italiana è neutrale alla condizione che le partecipazioni ricevute nella beneficiaria siano mantenute nella stabile organizzazione (che perciò non si estingue). Al contrario, l’Amministrazione finanziaria ha osservato che “qualora la partecipazione ottenuta a fronte del conferimento venga assegnata alla stabile organizzazione conferente e poi trasferita alla sua casa madre ovvero venga assegnata direttamente (all’atto del conferimento) alla casa madre […], verificandosi con ciò il presupposto impositivo, l’eventuale plusvalenza realizzata da detta stabile “conferente” sarà assoggettata ad imposizione e considerata esente (parzialmente) o, in alternativa, l’eventuale minusvalenza indeducibile, solo nel caso in cui la partecipazione in parola possieda i requisiti indicati dall’art. 87 del TUIR”. Per un commento critico in dottrina G. CORASANITI, La nuova disciplina fiscale della scissione mediante scorporo: il caso della trasformazione di una stabile organizzazione italiana in una subsidiary, in Diritto e Pratica Tributaria n. 2/2025; e, sempre dello stesso autore, Osservazioni critiche alla consolidata prassi amministrativa sul trattamento fiscale delle partecipazioni rivenienti dal conferimento di stabili organizzazione italiane, in Diritto e Pratica Tributaria n. 2/2021.
[27] Testualmente, la disposizione prevede l’applicazione delle “disposizioni di cui ai commi da 1 a 15-bis, a eccezione dei commi 3 e 7, e quelle di cui ai commi 15-ter, lettere b), c) e d), numero 1), o 15-ter.1, secondo periodo, a seconda che la società residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente”.
[28] La ricostituzione delle riserve, in particolare, opera non solo se allo scorporo consegue l’estinzione della stabile organizzazione, ma anche nell’ipotesi di scorporo “parziale” della branch. Come chiarisce la Relazione illustrativa, infatti, l’estensione del comma 9 allo scorporo della branch intende evitare che le riserve in sospensione “debbano concorrere alla formazione del reddito della stabile organizzazione” e tale effetto reddituale avrebbe potuto prodursi (in mancanza del correttivo normativo) anche laddove il fondo di dotazione, a seguito dello scorporo, non fosse stato più capiente per l’ammontare delle riserve in sospensione, che avrebbero conseguentemente dovuto intendersi (in tutto o in parte) realizzate.
[29] Il comma 15-ter.1, secondo periodo, dell’art. 173 del TUIR richiama espressamente solo l’art. 87 del TUIR (ossia la pex “domestica”). Tuttavia è l’art. 68, comma 2-bis, del TUIR a rinviare a sua volta all’art. 87, prevedendo che l’esenzione nella misura del 95% si applica anche “alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 effettuate da società e enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società”. Del resto, in caso di assegnazione della partecipazione nella società italiana direttamente alla società estera, il rinvio alla disciplina pex non potrebbe che essere inteso come un riferimento all’art. 68, comma 2-bis, del TUIR.
[30] Si noti che il regime di esenzione per i non residenti sarebbe applicabile in ipotesi sia di scorporo “totale” della stabile organizzazione (che si estingue) che di scorporo parziale della branch (che resta “in vita” per la porzione del fondo di dotazione non scorporato). In effetti, sebbene il comma 2-bis preveda testualmente che l’applicazione della pex è riservata ai soggetti esteri che siano “privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato”, la Circolare n. 17/E/2024 ha chiarito che “rientra […] nell’ambito di applicazione del comma 2-bis il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene”; in altri termini, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, anche se il soggetto estero possiede una stabile organizzazione in Italia, è sufficiente che la partecipazione nella società residente non sia imputabile a tale stabile organizzazione.
[31] Al riguardo, la Relazione Illustrativa al Decreto IRPEF-IRES chiarisce che “non si è ritenuto necessario prevedere specifiche disposizioni relative alle scissioni mediante scorporo realizzate da una società scissa residente a favore di una beneficiaria non residente e viceversa, in quanto si ritiene pacifico, in tali fattispecie, l’applicazione della disciplina ordinaria prevista, rispettivamente, dagli articoli 166 e 166-bis del TUIR”.
[32] Al riguardo si evidenzia che la massima n. 1/2016 del Consiglio Notarile di Roma ha ritenuto ammissibile la scissione (ordinaria) con assegnazione alle beneficiarie di un netto patrimoniale avente valore negativo sia dal punto di vista contabile sia a valori correnti, purché la beneficiaria presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnato ovvero sia in stato di liquidazione. Sembra aprire a questa possibilità – sempre in relazione alla scissione ordinaria – anche il Documento di ricerca CNDCEC “La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili” del 19.7.2018, pag. 14 ss., pur rilevando che una simile operazione, anche in presenza di una finalità strategica, rischia di risolversi non già in una scissione vera e propria, ma in una mera operazione di accollo di debiti. Occorre tuttavia dare conto che in un caso (Cass. n. 26043/2013) la giurisprudenza di legittimità, seppure incidentalmente nell’ambito di una procedura concorsuale, si è espressa contro la tesi dell’ammissibilità della scissione negativa (a valori negativi) ritendo che l’operazione – perlomeno nel caso di specie – fosse stata realizzata per finalità non tipicamente in linea con la disciplina delle scissioni, ma piuttosto per “attribuire alla società scissa un apparente stato di solvibilità”.
[33] La dottrina ritiene pacificamente possibile lo scorporo di un patrimonio netto contabile negativo a favore di una società di nuova costituzione purché abbia un valore corrente positivo. Si veda, tra tutte, la massima L.E. n. 17 di ottobre 2023 del Comitato dei Notai del Triveneto.
[34] Si veda M. AICARDI – F. RICCI, “La scissione mediante scorporo contabilmente negativa”, in il fisco n. 37/2025 e il Documento di ricerca CNDCEC “La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi” del 14.2.2024, nota n. 89.
[35] Si tratterebbe, in sostanza, di una forma alternativa di accollo di passività.
[36] Salvo valutare l’ipotesi di una perdita durevole di valore della partecipazione nella beneficiaria ai sensi dell’OIC 21.
[37] In tal senso, si vedano i chiarimenti sulla scissione “tradizionale” negativa del Documento di ricerca CNDCEC “La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili” del 19.7.2018, pag. 28 e ss., dove si ipotizza che, in assenza di riserve disponibili capienti, sarebbe possibile deliberare anche una riduzione del capitale sociale.
[38] Si veda la massima del Comitato Interregionale dei Consiglio Notarili delle tre Venezie L.E. n. 1/2008.
[39] La massima n. 1/2016 del Consiglio Notarile di Roma, nell’ammettere la scissione (tradizionale) negativa, sia contabile che a valori correnti, ritiene infatti che, in simile caso, l’assegnazione di partecipazioni nella scissa ai soci della beneficiaria può valere a compensare la perdita di valore economico che le partecipazioni nella beneficiaria subiscono a causa dell’acquisizione, da parte di quest’ultima, delle passività; allo stesso tempo, la diminuzione della caratura della partecipazione sociale che i soci della scissa subiscono per “fare posto” ai soci della beneficiaria è giustificata dall’aumento di valore che il patrimonio netto nella scissa ottiene per effetto dell’espunzione del valore negativo.
[40] Al riguardo occorre richiamare la tesi che sostiene che nell’ambito del diritto civile possono trovare spazio anche fattispecie “atipiche” di scissione in quanto l’art. 2506, e ora anche 2506.1, non esauriscono le possibili configurazioni dell’istituto in mancanza di una norma di chiusura che limiti le fattispecie di scissione alle sole ipotesi normativamente previste. Per un riepilogo delle posizioni dottrinali, si veda, per tutti, il Documento di ricerca CNDCEC “La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili” del 19.7.2018.


