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Giurisprudenza

La Cassazione sui requisiti del patto di famiglia

4 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione con la sentenza n. 4376 pubblicata il 26 febbraio 2026 (Pres. Orilia, Rel. Grasso) si è pronunciata di recente in merito ai requisiti del patto di famiglia, ovvero quell’istituto disciplinato nell’art. 768-bis C.c. volto a garantire la prosecuzione dell’attività di impresa.

In tale contesto la Corte precisa come il patto di famiglia presenti i profili della donazione, della divisione in vista della futura successione e disposizioni a favore del terzo: lo scopo perseguito è quindi garantire la persecuzione dell’impresa assicurandone stabilità.

Il patto di famiglia costituisce quindi una deroga al divieto di patto successorio poiché configura un’anticipazione dell’apertura della successione.

Al fine di garantirne l’intangibilità è necessario che al negozio partecipino tutti coloro che che sarebbero legittimati ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Pertanto, gli assegnatari devono liquidare, salvo rinuncia, ai non assegnatari le quote previste ex art. 536 e ss. C.c. con imputazione alla quota di legittima per i non partecipanti.

In aggiunta, quanto ricevuto tramite il patto di famiglia risulta essere escluso dalla collazione e la riduzione.

Alla luce della rilevanza e complessità del negozio in parola, il legislatore ne ha imposto la forma pubblica a pena di nullità.

In tale contesto la Corte precisa dunque che i requisiti del patto di famiglia sono:

  • il trasferimento, anche solo parziale, dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti
  • la partecipazione al negozio del coniuge e degli altri legittimari dell’imprenditore
  • la liquidazione da parte degli assegnatari ai non assegnatari della quota ex art. 536 e ss. C.c., salvo rinuncia.

Quanto ai conguagli ex art. 536 e ss. C.c., inoltre, viene chiarito espressamente che gli stessi possono essere operati anche tramite atti di liberalità.

Da ultimo precisa che, in relazione al caso di specie esaminato, non rileva che i discendenti destinatari del patto siano o meno già proprietari pro quota della società, in quanto l’obiettivo dell’accordo è ridisegnare la compagine societaria in vista della prosecuzione della società.

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