La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 3 del 02 marzo 2026, ha dettato le istruzioni e le scadenze per la presentazione del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’art. 35 della L. 196/2009, da parte dei Ministeri e delle amministrazioni centrali dello Stato.
Tale legge dispone infatti che il MEF presenti alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente, articolato per missioni e programma.
Dei risultati della gestione dell’anno finanziario è dato conto attraverso due distinte componenti nelle quali lo stesso si articola:
- il Conto del bilancio, articolato per missioni, programmi, azioni e capitoli, e corredato dei seguenti documenti:
- la nota integrativa con i risultati finanziari, i principali fatti della gestione e il grado di realizzazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma
- le risultanze economiche per ciascun Ministero (Rendiconto economico)
- le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali (c.d. Ecorendiconto, allegato alla relazione al Conto del bilancio).
- il Conto generale del patrimonio, che comprende:
- le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa
- la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
La Ragioneria Generale dello Stato, al fine di assicurare la trasmissione del Rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme vigenti, ricorda che gli Uffici delle amministrazioni centrali dovranno attenersi alle istruzioni indicate nella circolare e alle scadenze individuate nell’allegata Nota tecnica, oltre a quanto previsto nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura di cui alla circolare RGS n. 27/2025 (Pianificazione delle operazioni di chiusura per l’esercizio finanziario 2025. Area spese).

