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Arbitro assicurativo: competenza e limiti alla cognizione arbitrale

26 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Con l’avvio dell’Arbitro Assicurativo istituito presso IVASS, in attuazione dell’art. 187.1 del CAP e del D.M. n. 215/2024, è stata introdotto anche nel settore assicurativo un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, la cui disciplina primaria, integrata dalle disposizioni tecniche e attuative dell’IVASS, impone una lettura sistematica dei profili di competenza per materia e per valore, che delimitano l’ambito della cognizione arbitrale.

Si ricorda che, al tema, la nostra Rivista ha dedicato la seconda relazione del webinar del 25 marzo 2026 “Arbitro assicurativo: gestione dei reclami e dei ricorsi“.

La competenza per materia e la nozione di controversia assicurativa

L’art. 3 del D.M. n. 215/2024 individua le controversie rimesse all’Arbitro facendo riferimento a quelle “derivanti da un contratto di assicurazione” e aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi, nonché l’inosservanza delle regole di comportamento in sede di distribuzione.

La formulazione è volutamente ampia e consente di ricomprendere sia le contestazioni relative alla fase genetica del rapporto, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza dell’intermediario, sia le controversie inerenti all’esecuzione del contratto, quali il mancato pagamento dell’indennizzo o l’erronea liquidazione della prestazione.

Tale ampiezza trova tuttavia un limite in alcune esclusioni espresse, per cui restano fuori dalla cognizione arbitrale:

  • le controversie relative ai sinistri gestiti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e della caccia
  • le controversie rimesse alla competenza della CONSAP
  • le fattispecie concernenti i grandi rischi.

A ciò si aggiunge un limite strutturale di non minore rilievo, costituito dalla natura integralmente documentale del procedimento: l’Arbitro non può infatti disporre perizie tecniche né assumere prove testimoniali, essendo la decisione fondata esclusivamente sulla documentazione prodotta dalle parti.

Questa impostazione implica che, pur in presenza di una controversia astrattamente rientrante nella nozione di “controversia assicurativa”, il ricorso possa rivelarsi in concreto inidoneo qualora la definizione della lite richieda accertamenti tecnico-peritali complessi o istruttorie articolate: i tali ipotesi, la via arbitrale rischia di trasformarsi in un passaggio meramente formale, funzionale all’assolvimento della condizione di procedibilità, ma non realmente idoneo alla composizione sostanziale del conflitto.

Sul piano soggettivo, non è consentito presentare ricorso al professionista (come l’agente o il broker) operante nel settore assicurativo, bancario e previdenziale, per questioni che riguardano la propria attività professionale; ciononostante, la legittimazione non è certo riservata ai soli consumatori.

La competenza per valore e temporale dell’arbitro assicurativo

Un ulteriore filtro è rappresentato dalla competenza per valore, anch’essa disciplinata dall’art. 3 del D.M. n. 215/2024.

Per le polizze del ramo vita, la soglia massima è pari a 300.000 euro quando la prestazione è dovuta esclusivamente in caso di decesso, e a 150.000 euro negli altri casi; per i rami danni, il limite ordinario è fissato in 25.000 euro, ridotto a 2.500 euro nelle controversie promosse dal terzo danneggiato titolare di azione diretta in materia di responsabilità civile.

La soglia rileva soltanto qualora la domanda abbia ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, con la conseguenza che le domande di mero accertamento, ove non accompagnate da una richiesta di pagamento eccedente i limiti indicati, restano proponibili.

Si pone, allora, un problema di qualificazione dell’oggetto del ricorso (petitum) che non può essere risolto in base alla mera intestazione formale della domanda, dovendo invece farsi riferimento alla sostanza della pretesa azionata.

In chiave difensiva, l’impresa convenuta potrà eccepire il superamento dei limiti di valore, ove la domanda, anche implicitamente, miri al riconoscimento di somme eccedenti le soglie previste; al contempo, il ricorrente dovrà valutare con attenzione l’opportunità di frazionare o modulare la pretesa, evitando che l’importo richiesto determini una declaratoria di incompetenza.

Il procedimento arbitrale è strutturalmente subordinato al previo esperimento del reclamo, che costituisce condizione di ammissibilità del ricorso: il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo e può essere presentato in caso di omesso o insoddisfacente riscontro entro 45 giorni, nonché entro il termine massimo di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso.

Il reclamo, dunque, non è un adempimento meramente formale, bensì uno strumento di delimitazione oggettiva del thema decidendum: l’identità tra oggetto del reclamo e oggetto del ricorso implica che non possano essere introdotte in sede arbitrale domande nuove o ulteriori rispetto a quelle già prospettate all’impresa o all’intermediario.

L’inosservanza di tale requisito espone il ricorso a declaratoria di inammissibilità.

Oneri di allegazione e prova nel procedimento documentale

La scelta di un procedimento integralmente scritto comporta un rigoroso regime degli oneri di allegazione e prova: il ricorrente deve indicare con precisione i fatti costitutivi della propria pretesa e produrre la documentazione idonea a dimostrarli, mentre l’impresa, a sua volta, è chiamata a fornire la prova della correttezza del proprio operato, senza poter confidare in integrazioni istruttorie successive.

Il collegio decide entro novanta giorni dal ricevimento del fascicolo completo, termine prorogabile una sola volta in caso di particolare complessità.

Le decisioni non sono formalmente vincolanti, ma l’eventuale inadempimento comporta la pubblicazione dell’inosservanza con conseguenze reputazionali significative.

Le conseguenze della declaratoria di incompetenza o inammissibilità

La normativa stabilisce che per le controversie assicurative il previo esperimento di uno strumento ADR costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e tra questi strumenti rientra anche il ricorso all’Arbitro Assicurativo.

Ciò significa che, prima di instaurare il giudizio civile, la parte deve dimostrare di avere tentato una forma di composizione stragiudiziale idonea secondo la legge.

Tuttavia, perché tale condizione sia validamente soddisfatta, il procedimento ADR deve essere stato instaurato correttamente e davanti all’organismo competente. Se il ricorso all’Arbitro viene dichiarato inammissibile (ad esempio per mancanza del previo reclamo, tardività o difformità dell’oggetto), o incompetente (perché la controversia eccede i limiti di valore o rientra tra quelle escluse) il tentativo non è considerato idoneo a integrare la condizione di procedibilità.

In altri termini, il legislatore non richiede un tentativo qualsiasi, ma un tentativo valido secondo le regole del sistema ADR prescelto: se il procedimento è viziato ab origine, è come se non fosse stato esperito.

Conseguentemente, la parte che intendesse comunque agire in giudizio dovrà prima attivare un diverso strumento alternativo idoneo — come la mediazione o la negoziazione assistita — oppure riproporre correttamente il ricorso arbitrale, ove possibile.

Sul piano pratico-strategico la conseguenza è rilevante: un ricorso arbitrale presentato senza verificare preventivamente la competenza dell’Arbitro può determinare una perdita di tempo processualmente significativa, poiché il giudice adito successivamente rileverà il mancato avveramento della condizione e inviterà le parti a esperire correttamente un ADR, con inevitabile dilatazione dei tempi di tutela.

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