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Riforma TUF e Codice Civile: le osservazioni del Senato

26 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il Senato ha pubblicato il parere favorevole, pur con osservazioni, reso dalle Commissioni 2ª e 6ª riunite, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’art. 19 L. 21/2024, per la riforma del TUF  e delle disposizioni in materia di società di capitali del Codice civile.

Il Senato, in allineamento al parere già espresso dalla Camera, chiede dunque al Governo di valutare le seguenti osservazioni sullo schema di decreto di riforma del TUF e del Codice civile:

  • abrogare integralmente la disciplina del c.d. interlocking, prevista dall’art. 36 del D.L. 201/2011
  • semplificare e abbreviare l’iter di quotazione per quelle società che abbiano emesso strumenti finanziari quotati in un ordinamento UE
  • con riferimento alla disciplina della società di partenariato prevista dal testo di riforma del TUF, prevedere:
    • il ricorso a un modello societario diverso da quello di società in accomandita per azioni, quale ad esempio quello di società in accomandita semplice, e ad una disciplina societaria più flessibile, in particolare nel caso di società di partenariato sotto soglia
    • modifiche volte a chiarire l’assetto delle prerogative di gestione in caso di gestione interna e di gestione esterna
  • intervenire sugli artt. 127-quinquies e 127-sexies del D. Lgs. 58/1998 (TUF), per prevedere la sterilizzazione dei diritti di voto plurimo e maggiorato nelle deliberazioni aventi ad oggetto:
    • operazioni di fusione che comportino l’esclusione dei titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano
    • trasferimento della sede sociale all’estero
    • l’azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 2393 C.c.
    • l’acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi dell’art. 112-bis
    • le operazioni che comportano l’esclusione dalle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato italiano, ai sensi dell’art. 133, c. 1
    • il trasferimento delle negoziazioni delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell’art. 133, c. 2
  • con riferimento alla procedura di acquisto totalitario delle azioni di cui all’art. 112-bis, dello schema di decreto sulla riforma del TUF, anche alternativamente di:
    • allineare alla disciplina dell’OPA obbligatoria di cui all’art. 106, c. 2, il riferimento alla media dei prezzi
    • prevedere che la relazione illustrativa dell’operazione sia preventivamente notificata alla Consob, al fine di consentire all’Autorità di indicare eventuali modifiche e integrazioni, secondo procedure e tempistiche certe
    • introdurre un quorum deliberativo ulteriormente rafforzato per l’assemblea straordinaria di cui al comma 5 dell’art. 112-bis
    • introdurre regole volte a favorire la stabilità degli effetti, prevedendo che non possono essere pronunciate invalidità una volta effettuate tutte le formalità pubblicitarie e che la delibera di acquisto totalitario abbia esecuzione solo decorso un certo lasso di tempo dall’iscrizione nel registro delle imprese;
  • modificare la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell’assemblea di cui all’art. 125-bis.1 prevedendo:
    • una riduzione della soglia richiesta dal comma quarto cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea, non necessariamente parametrandola al possesso di una percentuale del capitale sociale in assemblea
    • una riduzione della soglia richiesta dal comma quinto per chiedere che l’assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione
    • una modifica al comma 3 che chiarisca che lo statuto possa prevedere anche che l’assemblea si tenga in modalità tradizionale
  • escludere i clienti professionali su richiesta, dai soggetti nei cui confronti possono operare in Italia in libera prestazione di servizi le imprese e le banche di Paesi terzi
  • prevedere all’art. 57-ter, dedicato alla crisi del fondo comune di investimento e del relativo comparto, un flusso informativo dal Tribunale a Banca d’Italia, affinché siano tempestivamente comunicati all’Autorità i provvedimenti adottati
  • prevedere che, l’art. 148.3, nell’attribuire al consiglio di amministrazione la competenza a nominare i membri del comitato per il controllo sulla gestione, faccia salva la possibilità di una diversa previsione statutaria
  • prevedere che, ai sensi dell’art. 2396-bis – in tema di divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali – sia l’organo amministrativo a concedere la specifica autorizzazione di cui al primo comma
  •  introdurre ulteriori presidi a tutela delle minoranze in caso di down-listing
  • all’art. 147-sexies, c. 3, chiarire e differenziare – eventualmente con un espresso riferimento agli ambiti di rispettiva competenza – la posizione e il ruolo del comitato preposto al controllo dei rischi e dell’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nel compito di assicurare la rappresentazione unitaria dei rischi
  • prevedere, anche per le società diverse dagli emittenti quotati, l’eliminazione degli obblighi di informazione tramite pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani
  • modificare alcuni aspetti della disciplina dell’OPA oggetto di riforma nel TUF, al fine di garantire maggiori presidi di tutela delle minoranze, soprattutto nel caso di OPA da delisting, ed evitare la possibilità di un eccessivo rafforzamento del controllo senza obbligo di lanciare l’OPA
  • prevedere il diritto di recesso per i soci che non concorrono, successivamente all’ammissione delle azioni alla negoziazione, alla modifica dello statuto ai sensi degli artt. 154.3, 154.4, 154.5, ove il medesimo sia previsto dallo statuto
  • modificare la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell’assemblea di cui all’art. 154.3, c. 3, prevedendo una riduzione della soglia partecipativa massima che lo statuto può prevedere per la presentazione da parte dei soci di candidature per la nomina del consiglio di amministrazione, modulando eventualmente la soglia in base alla capitalizzazione di borsa
  • prevedere un periodo transitorio o termini di entrata in vigore differenziati al fine di assicurare alle società un tempo congruo per adeguarsi a quanto previsto dalle nuove disposizioni, eventualmente modulati in ragione delle specificità dei nuovi obblighi e delle modifiche previste
  • estendere i termini di alcune delle deleghe regolamentari conferite alle Autorità
  • intervenire sulla disciplina applicabile alle società e alle PMI con azioni negoziate in un MTF, tenuto conto del principio di proporzionalità, estendendo ove opportuno l’applicazione di disposizioni applicabili alle società quotate
  • prevedere una disciplina in tema di validità e impugnazione delle deliberazioni degli organi di controllo delle società (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza) e di uniformare la disciplina della impugnazione da parte dei soci delle delibere di approvazione del bilancio prevedendo nuove disposizioni e/o modificando l’art. 2409-terdecies.1, C.c.
  • chiarire che la rinuncia all’azione sociale di responsabilità è un atto complesso a formazione progressiva, imputabile alla società, che il consiglio di sorveglianza delibera salvo opposizione dell’assemblea dei soci e di procedimentalizzare l’iter che consente l’eventuale attivazione dell’assemblea dei soci
  • modificare l’art. 147-ter del TUF per fissare con certezza il termine a decorrere dal quale la perdita dei requisiti di indipendenza dell’amministratore produce l’effetto di decadenza, dando anche ai controinteressati uno strumento chiaro, trasparente e procedimentalizzato per far emergere la criticità e sottoporla all’organo deliberante, in contraddittorio con l’amministratore interessato
  • introdurre una nuova figura di soggetti di diritto privato denominati “società finanziarie regionali”, diretti a perseguire, in via indiretta e prevalente, le finalità pubbliche connesse alle funzioni facenti capo all’ente pubblico controllante e orientate al sostegno al tessuto economico locale, delineandone i requisiti di disciplina
  • includere espressamente nel perimetro normativo del TUF, oggetto di riforma, i registri per la circolazione digitale basati su DLT e i relativi “responsabili del registro”, come individuati dal Regolamento (UE) 2022/858 e dal D.L. 25/2023, assumendo altresì iniziative normative volte a favorire in Italia l’introduzione di uno spazio di sperimentazione normativa dedicato a progetti innovativi che coinvolgono le tecnologie di contabilità distribuita (DLT)
  • specificare all’art. 3-bis del TUF – che prevede un regolamento che Consob e Banca d’Italia adottano “secondo le rispettive competenze” – se si faccia riferimento ad autonomi testi regolamentari o ad un unico atto adottato d’intesa tra le due autorità, e prevedere adeguate forme di comunicazione e garanzie di uniformità applicativa
  • adattare l’art. 2382 C.c. rispetto alle novità introdotte con il D. Lgs. 14/2019 (CCII), nell’ambito del quale sono scomparsi il termine “fallito” e quello di “fallimento”
  • rafforzare e chiarire la natura autonoma della disciplina degli emittenti di nuova quotazione al fine di ridurre le incertezze interpretative
  • prevedere un regime alternativo e opzionale per gli emittenti tra la previsione del recesso e il whitewash per le PMI che intendano adottare il regime previsto per gli emittenti di nuova quotazione
  • confermare che per le società quotate con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro e con il capitale di controllo detenuto da un singolo soggetto oltre una determinata soglia, comunque superiore al 50% del capitale, la semplificazione degli oneri di adeguamento consenta allo Statuto di dettare regole più snelle sulla composizione del consiglio di amministrazione e degli altri organi societari.
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