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Idoneità degli esponenti ai sensi della CRD VI: linee guida EBA-ESMA riviste

25 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ed ESMA hanno avviato una consultazione sulle Linee guida congiunte riviste relative alla valutazione dell’idoneità degli esponenti (membri dell’organo di amministrazione e del personale che ricopre ruoli chiave) per banche e imprese di investimento, ai sensi della CRD VI.

Parallelamente, EBA, in base all’art. 91, par. 10, della Direttiva 2013/36/UE (CRD), ha altresì posto in consultazione una bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano la documentazione e le informazioni che i grandi istituti devono presentare alle autorità competenti.

La bozza di Linee guida congiunte EBA-ESMA riviste incorpora i nuovi requisiti introdotti dalla CRD VI per i grandi istituti, e, una volta entrate in vigore, abrogherà le Linee Guida del 2021.

Le linee guida, elaborate sulla base dell’art. 91, par. 11, e dell’art. 91 bis, par. 8, della Direttiva 2013/36/UE (CRD) e dell’art. 9 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), in sintesi:

  • specificano l’obbligo, per tutti gli enti e le imprese di investimento, di valutare i membri dell’organo di gestione, nonché, in base alle modifiche alla CRD apportate dalla CRD VI, i titolari di ruoli chiave, come i responsabili delle funzioni di controllo interno e del CFO; le Autorità competenti potranno anche
    valutare altri titolari di funzioni chiave
  • forniscono criteri comuni per valutare le conoscenze, le competenze e l’esperienza individuali e collettive dei membri dell’organo di amministrazione, nonché la loro onorabilità, onestà e integrità e indipendenza di giudizio
  • tengono conto delle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) per quanto riguarda l’applicazione di un dialogo rafforzato, negli Stati membri che effettuano valutazioni ex post e dispongono di una procedura di domanda di idoneità ex ante per i nuovi membri dell’organo di amministrazione nella sua funzione di gestione o per il presidente dell’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica nelle grandi entità, in linea con gli artt. 91, par. 1, lett. d), e 91 bis, par. 5, della Direttiva 2013/36/UE, qualora vi siano preoccupazioni circa la loro idoneità
  • specificano inoltre il requisito relativo alla valutazione di fondati motivi per presupporre un aumento dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: in tale contesto, le autorità competenti possono consultare l’autorità di vigilanza responsabile per l’antiriciclaggio ai sensi della Direttiva (UE) 2015/8493 e richiedere informazioni sui membri dell’organo di amministrazione durante le loro verifiche, sulla base di un approccio basato sul rischio
  • per garantire che i membri dell’organo di amministrazione dedichino tempo sufficiente allo svolgimento delle loro funzioni, stabiliscono un quadro per la valutazione dell’impegno di tempo atteso dai membri dell’organo di amministrazione e specificano come calcolare il numero di incarichi di amministratore
  • stabiliscono come tenere conto della diversità nel processo di selezione dei membri dell’organo di amministrazione: in particolare, le entità sono tenute ad adottare misure per garantire che la diversità e l’equilibrio di genere siano presi in considerazione nella selezione dei membri dell’organo di amministrazione
  • prevedono che gli enti debbano stabilire politiche di formazione e prevedere risorse finanziarie e umane adeguate da destinare all’inserimento e alla formazione.

La bozza di RTS invece, specifica:

  • la documentazione e le informazioni che gli istituti devono presentare alle Autorità competenti nell’ambito della valutazione di idoneità, armonizzando il contenuto minimo del questionario di idoneità, del curriculum vitae e della valutazione interna di idoneità e garantendo che le informazioni presentate siano coerenti, complete e comparabili in tutta l’UE
  • le misure di semplificazione e razionalizzazione volte a ridurre gli oneri amministrativi e a offrire maggiore flessibilità e chiarezza agli istituti e alle autorità di vigilanza.

La consultazione è aperta sino al 25 maggio 2026.

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