EBA ed ESMA hanno avviato una consultazione sulle Linee guida congiunte riviste relative alla valutazione dell’idoneità degli esponenti (membri dell’organo di amministrazione e del personale che ricopre ruoli chiave) per banche e imprese di investimento, ai sensi della CRD VI.
Parallelamente, EBA, in base all’art. 91, par. 10, della Direttiva 2013/36/UE (CRD), ha altresì posto in consultazione una bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano la documentazione e le informazioni che i grandi istituti devono presentare alle autorità competenti.
La bozza di Linee guida congiunte EBA-ESMA riviste incorpora i nuovi requisiti introdotti dalla CRD VI per i grandi istituti, e, una volta entrate in vigore, abrogherà le Linee Guida del 2021.
Le linee guida, elaborate sulla base dell’art. 91, par. 11, e dell’art. 91 bis, par. 8, della Direttiva 2013/36/UE (CRD) e dell’art. 9 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), in sintesi:
- specificano l’obbligo, per tutti gli enti e le imprese di investimento, di valutare i membri dell’organo di gestione, nonché, in base alle modifiche alla CRD apportate dalla CRD VI, i titolari di ruoli chiave, come i responsabili delle funzioni di controllo interno e del CFO; le Autorità competenti potranno anche
valutare altri titolari di funzioni chiave - forniscono criteri comuni per valutare le conoscenze, le competenze e l’esperienza individuali e collettive dei membri dell’organo di amministrazione, nonché la loro onorabilità, onestà e integrità e indipendenza di giudizio
- tengono conto delle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) per quanto riguarda l’applicazione di un dialogo rafforzato, negli Stati membri che effettuano valutazioni ex post e dispongono di una procedura di domanda di idoneità ex ante per i nuovi membri dell’organo di amministrazione nella sua funzione di gestione o per il presidente dell’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica nelle grandi entità, in linea con gli artt. 91, par. 1, lett. d), e 91 bis, par. 5, della Direttiva 2013/36/UE, qualora vi siano preoccupazioni circa la loro idoneità
- specificano inoltre il requisito relativo alla valutazione di fondati motivi per presupporre un aumento dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: in tale contesto, le autorità competenti possono consultare l’autorità di vigilanza responsabile per l’antiriciclaggio ai sensi della Direttiva (UE) 2015/8493 e richiedere informazioni sui membri dell’organo di amministrazione durante le loro verifiche, sulla base di un approccio basato sul rischio
- per garantire che i membri dell’organo di amministrazione dedichino tempo sufficiente allo svolgimento delle loro funzioni, stabiliscono un quadro per la valutazione dell’impegno di tempo atteso dai membri dell’organo di amministrazione e specificano come calcolare il numero di incarichi di amministratore
- stabiliscono come tenere conto della diversità nel processo di selezione dei membri dell’organo di amministrazione: in particolare, le entità sono tenute ad adottare misure per garantire che la diversità e l’equilibrio di genere siano presi in considerazione nella selezione dei membri dell’organo di amministrazione
- prevedono che gli enti debbano stabilire politiche di formazione e prevedere risorse finanziarie e umane adeguate da destinare all’inserimento e alla formazione.
La bozza di RTS invece, specifica:
- la documentazione e le informazioni che gli istituti devono presentare alle Autorità competenti nell’ambito della valutazione di idoneità, armonizzando il contenuto minimo del questionario di idoneità, del curriculum vitae e della valutazione interna di idoneità e garantendo che le informazioni presentate siano coerenti, complete e comparabili in tutta l’UE
- le misure di semplificazione e razionalizzazione volte a ridurre gli oneri amministrativi e a offrire maggiore flessibilità e chiarezza agli istituti e alle autorità di vigilanza.
La consultazione è aperta sino al 25 maggio 2026.


