Il Tribunale di Bologna con la sentenza del 18 luglio 2025 si è espresso sul rapporto tra il provvedimento cautelare civile e il sequestro preventivo di natura penale.
Nel caso di specie una società e una sua socia, titolare del 50% del capitale, hanno presentato reclamo, ex art 669-terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza che ha respinto la domanda cautelare volta ad inibire l’iscrizione nel libro soci di un cessionario del 50% del capitale sociale.
Il rigetto della domanda era giustificato dall’assenza del periculum in mora alla luce della sussistenza del sequestro preventivo emesso dal G.I.P.
Alla luce del successivo dissequestro operato dal G.I.P. con la conseguente restituzione dei beni, il Tribunale ha ritenuto fondato il reclamo e ripristinato la tutela inibitoria.
In tale contesto, il Tribunale, per giustificare il “sopravvenuto” periculum in mora, e l’accoglimento dell’istanza di inibizione dell’iscrizione nel libro soci del cessionario, ha infatti sottolineato come il provvedimento cautelare civile e il sequestro preventivo di natura penale abbiano natura e funzioni diverse, data l’assenza di alcuna legittimazione degli istanti, in sede penale, in quanto interessate alla tutela civilistica.

