Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2026, il comunicato del MIMIT relativo all’approvazione del decreto 21 gennaio 2026, con i criteri di calcolo e le modalità di versamento del premio aggiuntivo dovuto dai soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI.
L‘art. 1, c. 451–454, L. 207/2024, ha infatti previsto a carico dei soggetti finanziatori, per le operazioni assistite dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, un premio in aggiunta alla commissione eventualmente prevista per la concessione della singola garanzia.
Il premio aggiuntivo è dovuto per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Più nel dettaglio, per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti finanziatori devono versare al Fondo un premio, in aggiunta alla commissione eventualmente dovuta per la concessione della singola garanzia ai sensi delle disposizioni operative, calcolato, per ciascun soggetto finanziatore, in funzione dell’importo garantito totale e della soglia di esenzione, secondo i criteri definiti al comma 2 dell’art. 3 del decreto.


