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Attuazione IRRD: EIOPA sui piani di risanamento e risoluzione delle assicurazioni

18 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EIOPA ha pubblicato delle linee guida e delle bozze di RTS relativi all’attuazione della Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi assicurative (IRRD) che concernono i piani di risanamento preventivo, i piani di risoluzione e la possibilità di risoluzione delle assicurazioni e dei gruppi assicurativi.

L’IRRD, che dovrebbe diventare operativa nel 2027, introduce un quadro normativo per il risanamento e la risoluzione su misura per le imprese di assicurazione in Europa: pone l’accento sull‘importanza della pianificazione preventiva e di una gestione efficace delle crisi ed è volta a risolvere le crisi delle assicurazioni in modo da ridurre al minimo l’impatto negativo di un fallimento su assicurati, contribuenti, economia reale e stabilità finanziaria.

Ai sensi dell’IRRD, EIOPA è tenuta a elaborare una serie di standard tecnici (RTS/ITS) e linee guida per l’applicazione dei quadri normativi per il risanamento e la risoluzione.

Questa prima fase supporta l’attuazione pratica dell’IRRD, coprendo aspetti quali i piani di risanamento preventivo, i piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilità e i criteri per l’identificazione delle funzioni critiche nell’ambito delle assicurazioni.

In particolare:

  • la bozza di RTS sul contenuto dei piani di risanamento preventivo specifica ulteriormente gli elementi minimi che dovrebbero essere inclusi nel piano di risanamento preventivo (di gruppo) degli (riassicuratori) soggetti ai requisiti di pianificazione del risanamento preventivo, come:
    • la descrizione dell’impresa o del gruppo
    • il quadro degli indicatori
    • la gamma di azioni correttive
    • la strategia di comunicazione.

Nello sviluppo della bozza di RTS, si è tenuto conto della semplificazione dei requisiti e della riduzione dell’onere per le assicurazioni: a tal fine, sono state introdotte diverse misure, tra cui una valutazione semplificata della credibilità e della fattibilità, che richiede solo la presentazione dell’esito della valutazione, anziché una valutazione completa.

La bozza di RTS prevede inoltre la possibilità per le autorità di vigilanza di accettare riferimenti incrociati ad altri documenti precedentemente presentati all’autorità di vigilanza ed esclude i requisiti relativi alle funzioni critiche, con conseguente riduzione dell’onere complessivo per le entità.

  • la bozza di RTS sui criteri per i requisiti di pianificazione del recupero preventivo e sui metodi da utilizzare per la determinazione delle quote di mercato:
    • stabilisce criteri specifici per la selezione delle imprese di assicurazione e dei gruppi che dovrebbero essere tenuti a predisporre piani di recupero preventivo e descrive in dettaglio i metodi per il calcolo della quota di mercato delle imprese soggette a tali requisiti, garantendo che almeno il 60% del rispettivo mercato sia coperto
    • consente alle Autorità di vigilanza di utilizzare le segnalazioni di vigilanza esistenti nella valutazione delle imprese o dei gruppi societari e nel calcolo della quota di mercato, inclusi l’autovalutazione del rischio e della solvibilità (ORSA) e i piani di gestione del rischio di liquidità
    • lascia un margine di flessibilità, in quanto non è prescritta alcuna metodologia per la combinazione dei criteri.
  • la bozza finale di RTS sul contenuto dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo definisce gli elementi minimi che devono essere inclusi nei piani di risoluzione e nei piani di risoluzione di gruppo: le disposizioni sono volte a fornire un quadro che garantisca la preparazione operativa alla risoluzione, enfatizzando in particolare l’analisi e la pianificazione delle diverse strategie di risoluzione che potrebbero essere necessarie in diversi scenari di risoluzione, al fine di aumentare il livello di operatività e di opzionalità nella pianificazione della risoluzione.
  • le Linee Guida sui criteri per l’identificazione delle funzioni critiche stabiliscono i criteri per l’identificazione delle funzioni critiche, la cui interruzione potrebbe avere un impatto significativo sui contraenti, sui beneficiari e sull’economia in generale, inclusa la stabilità finanziaria: l’IRRD richiede infatti alle autorità di risoluzione di elaborare piani di risoluzione per le assicurazioni identificate come esecutori di funzioni critiche
  • le Linee guida sulla valutazione della risolvibilità specificano ulteriormente i criteri per la valutazione della risolvibilità di imprese o gruppi, anche per quanto riguarda la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione selezionata, con particolare attenzione alle dimensioni della risolvibilità specificate nell’Allegato dell’IRRD: le linee guida promuovono parità di condizioni tra gli Stati membri fornendo un quadro minimo di elementi da considerare nella valutazione della risolvibilità, pur mantenendo la discrezionalità delle Autorità di risoluzione di adattare la valutazione alle specificità delle imprese e dei gruppi nell’ambito della pianificazione della risoluzione.
  • le linee guida sulle misure per rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità, e sulle circostanze in cui ciascuna misura può essere applicata, riguardano le misure alternative che le Autorità di risoluzione possono adottare per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità delle imprese di assicurazione o dei gruppi societari nell’ambito della loro pianificazione della risoluzione: si limitano alle misure alternative elencate nell’art. 15, par. 5 dell’IRRD, specificando ulteriori dettagli su tali misure e sulle circostanze in cui possono essere applicate, consentendo alle autorità di risoluzione un certo grado di flessibilità nell’applicazione. Inoltre, includono diverse disposizioni per le autorità di risoluzione relative all’applicazione proporzionata delle misure, tra cui l’obbligo di valutarne il potenziale effetto sull’attività dell’impresa.