Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 9629 del 5 novembre 2025 (Pres. A. Tina, Rel. C. Baldinelli), si è pronunciato sulla prescrizione dei buoni postali fruttiferi (BPF) emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000.
Il Collegio ha ribadito il proprio orientamento, in conformità con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1924/2023, secondo cui, per le serie di buoni per le quali non siano ancora maturati i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente, trova applicazione l’art. 8, comma 2, del D.M. 19 dicembre 2000, il quale stabilisce che il capitale e gli interessi si prescrivono decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.
Pertanto, il Collegio ha affermato che, anche per i buoni emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, la prescrizione decorre dalla data di scadenza del singolo titolo, a prescindere da eventuali diverse indicazioni riportate sul buono stesso.
Nel caso di specie, il Collegio non ha accolto il ricorso, ritenendo prescritto il diritto dei sottoscrittori, in quanto il BPF era scaduto l’8 gennaio 2010, con conseguente maturazione della prescrizione l’8 gennaio 2020, mentre il reclamo era stato presentato soltanto il 12 luglio 2025.


