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Giurisprudenza

L’irretroattività della nuova responsabilità dei sindaci

17 Febbraio 2026

Cassazione Civile, Sezione I, 22 gennaio 2026 n. 1392 – Pres. Ferro, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza 22 gennaio 2026 n. 1392 (Pres. Ferro, Rel. Vella) ha ribadito il principio di irretroattività del nuovo regime di responsabilità dei sindaci.

La sentenza pubblicata segue infatti alla pronuncia della stessa sezione della Cassazione, n. 1390/2026.

Sul punto si ricorda come la Legge 14 marzo 2025 n. 35, riformando il comma 2 dell’articolo 2407 c.c., ha previsto che la responsabilità dei sindaci, salvo il caso di dolo, sia limitata ad un multiplo del compenso annuo percepito, seguendo specifici scaglioni.

Al fini di definire i criteri temporali di applicabilità di tale norma, la Cassazione pone l’accento sul momento in cui sorge il diritto al risarcimento del danno.

Nel caso della responsabilità dei sindaci, tale momento si configura in quello in cui si verifichi il pregiudizio, di natura patrimoniale, che l’inadempimento del sindaco abbia arrecato al patrimonio sociale.

Coerentemente, la normativa applicabile ai fini della determinazione del danno deve ritenersi quella vigente al momento di tale inadempimento, così come dispone il principio di irretroattività dell’eventuale legge sopravvenuta, di cui all’art. 11, c. 1, delle disposizioni sulla legge in generale al Codice civile.

Tale principio, appunto di carattere generale, può essere derogato solo nel caso in cui vi sia una norma che, inequivocabilmente e ragionevolmente, disponga il contrario, e che nel caso di specie non sussiste.

A fronte, quindi, della maturazione del diritto al risarcimento in forza della verificazione del danno inferto al patrimonio sociale, la norma sopravvenuta di limitazione della responsabilità del sindaco del suddetto comma 2 dell’art. 2407 c.c. non può incidere sulla relativa quantificazione, come disciplinata dalla legge al momento della verificazione del danno, la quale si configura come un effetto giuridico che, in conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente prodotto e che, una volta venuto ad esistenza in quella dimensione quantitativa, non può più essere negato o modificato da una norma sopravvenuta.

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