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Sulla ritenuta d’acconto sui compensi incassati dalla STP post scissione

9 Febbraio 2026

Salvatore Scalora, dottore in giurisprudenza, verificatore fiscale

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 21 del 28 gennaio 2026, ha chiarito che, in caso di scissione trasformativa di un’Associazione tra Professionisti in Società tra Professionisti (STP), i crediti per compensi professionali, relativi a prestazioni rese dalla scissa e trasferiti alla beneficiaria, non devono essere assoggettati dai clienti/sostituti (al momento del pagamento) alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

 Il soggetto percipiente, infatti, mutando la propria veste giuridica in società di capitali, non produce più redditi di lavoro autonomo, ma redditi d’impresa non assoggettabili a ritenuta.

La STP dovrà informare i propri clienti/sostituti del mutamento soggettivo e, eventualmente, potrà scomputare dal reddito d’impresa le ritenute d’acconto erroneamente operate dagli stessi (non attenutisi a quanto comunicato).

Nel caso esaminato la STP (nella sua qualità di beneficiaria) riteneva che i crediti per compensi professionali ricevuti attraverso la scissione – ex art.177-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – dovessero essere assoggettati (al momento del pagamento) alla ritenuta d’acconto ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in quanto relativi a prestazioni che erano state rese nell’esercizio dell’attività professionale da parte dell’Associazione ante scissione.

Inoltre, il Contribuente riteneva che potesse scomputare la ritenuta d’acconto operata dal cliente/sostituto dall’I.Re.S. dovuta per l’esercizio in cui era avvenuto la riscossione del credito.

L’Agenzia delle Entrate, non concordando sulla prima considerazione dell’Istante, ha osservato, innanzitutto, che:

  1. il comma 4 dell’art. 177-bis del T.U.I.R., come chiarito nella relazione illustrativa del MEF allo schema di d. lgs. n. 192 del 2024, stabilisce le regole volte a evitare salti o duplicazioni di imposizione nel passaggio dalla produzione di reddito di lavoro autonomo (determinati “per cassa”) a reddito d’impresa (“per competenza”) sicché, secondo il MEF: “i componenti che non hanno ancora concorso alla determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo il criterio di cassa concorreranno alla determinazione del reddito d’impresa al momento della manifestazione finanziaria”;
  2. il 1° comma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sancisce che la ritenuta debba essere operata al momento della corresponsione del compenso;
  3. la circolare del Ministero delle Finanze n. 8 del 15 dicembre 1973 chiarisce, indirettamente, che il soggetto che corrisponde il compenso non applichi la ritenuta qualora il percipiente eserciti “impresa”;
  4. nel caso di specie, i compensi professionali resi dall’Associazione vengono percepiti, in virtù della scissione trasformativa, da un soggetto che non produce più redditi di lavoratore autonomo.

Tanto detto, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che i compensi non debbano essere assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del cliente/sostituto, essendo incassati (momento di manifestazione finanziaria) da un soggetto che produce redditi d’impresa.

In merito alla seconda considerazione, l’Agenzia delle Entrate, ampliando le valutazioni dell’Istante, ha stabilito che: i) la STP rilasci ai clienti/sostituti d’imposta una dichiarazione che li informi della scissione e degli effetti sulla ritenuta d’acconto; ii) la STP possa scomputare le ritenute erroneamente operate dai clienti/sostituti (a seguito di comunicazione) dall’I.Re.S. relativa al periodo d’imposta in cui le ritenute sono state subite, per il combinato disposto degli articoli 79, comma 1 e 22, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.


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