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Giurisprudenza

Sull’applicabilità retroattiva del nuovo regime sulla responsabilità dei sindaci

3 Febbraio 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1390 – Pres. Ferro, Rel Dongiacomo

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione della Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 1390 del 22 gennaio 2026, si è pronunciata sull’applicabilità del riformato art. 2407 C.c., in materia di responsabilità dei sindaci, ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte: “La norma contenuta nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.

Si ricorda che l’art. 2407, c. 2, C.c., nel testo introdotto dalla L. 35/2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, prevede che i sindaci che violano i propri doveri, salvo il caso in cui abbiano agito con dolo, siano “responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.

Tale norma, per la Corte, in forza del principio generale previsto dall’art. 11, c. 1, delle disposizioni sulla legge in generale, regola soltanto i fatti che sono stati commessi dopo la sua entrata in vigore e non trova, di conseguenza, applicazione ai fatti che, come quelli accertati dalla corte d’appello, sono stati per intero commessi prima della sua entrata in vigore.

Il diritto al risarcimento – ricorda la Corte – sorge infatti nella sua pienezza, in capo alla società, già con il pregiudizio che l’inadempimento commesso dal sindaco abbia arrecato al patrimonio della stessa ed è, come tale, assoggettato (oltre che ai fini dell’individuazione degli elementi della fattispecie costitutiva, anche), per la determinazione della sua dimensione quantitativa, alla normativa (compreso il criterio fissato per la determinazione della misura risarcibile e, dunque, la liquidazione dello stesso) in quel momento in vigore; e ciò salvo solo il caso in cui vi sia una norma che in modo chiaro ed inequivoco disponga, ragionevolmente e dunque legittimamente, il contrario.

Non si tratta, evidenzia la Corte, del risarcimento di un danno non patrimoniale che, essendo volto a reintegrare un bene insuscettibile di valutazione economica, dev’essere necessariamente liquidato, a mezzo di un giudizio d’equità integrativa, con i criteri in quel momento vigenti a tal fine predisposti dalla prassi giurisprudenziale o dalla legge e della conseguente e necessaria “valutazione” delle circostanze di fatto che tali criteri prendono di volta in volta in considerazione per attribuire un valore monetario ad una perdita non patrimoniale.

Si tratta, piuttosto, del risarcimento del danno emergente arrecato al patrimonio della società che, per essere giuridicamente corretto, dev’essere liquidato nell’unica misura a tal fine possibile, vale a dire la somma corrispondente al valore oggettivo che, quantificato al momento della verificazione del pregiudizio, avevano i beni indebitamente sottratti all’attivo della società e/o i debiti indebitamente assunti al passivo della stessa.

Il risarcimento del danno patrimoniale tende, infatti, a reintegrare il pregiudizio economico corrispondente alla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l’obbligazione fosse stata correttamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato posto in essere.

Pertanto, a fronte della maturazione del diritto al risarcimento, in capo alla società danneggiata, già in forza della verificazione del danno inferto al patrimonio sociale (e, dunque, di un danno che, per sua natura, non può che essere meramente patrimoniale), la norma sopravvenuta sulla responsabilità dei sindaci non può incidere sulla quantificazione della relativa prestazione come disciplinata dalla legge al momento della verificazione del danno.

L’attribuzione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale nella misura in quel momento imposta dalla legge, infatti, si configura come un effetto giuridico che, in conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente prodotto e che, una volta venuto ad esistenza in quella dimensione quantitativa, non può più essere negato o modificato da una norma sopravvenuta che, per un motivo o per l’altro, escluda o comprima l’estensione delle conseguenze dannose risarcibili, non riconoscendo, ad esempio, il mancato guadagno come voce di danno patrimoniale, in deroga all’art. 1223 C.c., ovvero limitando il quantum risarcibile ad una somma, come, appunto, accade nel caso dell’art. 2407, c. 2, C.c., nel testo attualmente in vigore, che limita il risarcimento dei danni cui sono tenuti i sindaci nei confronti della società e dei suoi creditori ad “un multiplo del compenso annuo percepito”.

La Corte costituzionale, del resto, evidenzia la Prima Sezione, nella sentenza n. 235/2014 – pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 Codice Assicurazioni Private – ha rilevato che le modifiche, costituenti ius superveniens, introdotte al comma 2 ed al comma 3-quater dall’art. 32 del D.L. 1/2012 (nella parte in cui prevedono, per le lesioni di lieve entità, la necessità
di un “accertamento clinico-strumentale” per il risarcimento del “danno biologico permanente” e di un riscontro medico-legale visivo o strumentale per il risarcimento del “danno da invalidità temporanea”), si applicano ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatasi in data antecedente alla loro entrata in vigore) sul rilievo che le stesse attengono “non … alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto”: sicché, ove, come nel caso in esame, le norme sopravvenute attengono alla “consistenza” del diritto al risarcimento già maturato in conseguenza del pregiudizio (patrimoniale) arrecato, le stesse non possono, evidentemente, trovare applicazione retroattiva ai fatti commessi in precedenza ed ai giudizi in corso.

Un norma con efficacia retroattiva, del resto, può legittimamente incidere sui rapporti in corso, sacrificando anche aspettative legittime, soltanto nel caso in cui tale sacrificio sia il risultato del bilanciamento operato con altri interessi di rilevanza costituzionale (nella specie, di difficile, se non impossibile, individuazione) ritenuti prevalenti (Corte cost. n. 271/2011).

In ogni caso, se al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive o a portata retroattiva, resta, tuttavia, necessario, ricorda la Corte, al fine di ritenere costituzionalmente legittima l’efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, che:

  • tale scelta normativa trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata
  • siano rispettati i limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, che comprendono, tra gli altri:
    • il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento
    • la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto
    • la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico
    • il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Ebbene, per la Corte tali principi sarebbero senz’altro sacrificati ove si ritenesse che l’art. 2407, c. 2, C.c., nel testo attualmente in vigore, avesse efficacia retroattiva e fosse quindi applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei processi in corso.

L’applicazione dei limiti quantitativi alla responsabilità dei sindaci con efficacia retroattiva finirebbe, infatti, per arrecare una irrimediabile lesione:

  • alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio dei primi, senz’altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio generale previsto dall’art. 2055 C.c.
  • alla legittima aspettativa della società e dei creditori danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori, quanto dei sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o nell’illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale
  • alla prerogativa – funzione propria del giudice di procedere, nell’esercizio della giurisdizione civile, non solo all’accertamento dell’an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile.
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