WEBINAR / 24 Febbraio
Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione


Nuove Linee guida ANAC 26 novembre 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/02


WEBINAR / 24 Febbraio
Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione
www.dirittobancario.it
Attualità

Società tra professionisti con maggioranza in capo a soci finanziatori

3 Febbraio 2026

Filippo Brunetti, Partner, Chiomenti
Emanuele Barberis, Partner, Chiomenti

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo affronta il tema della liceità di una società tra professionisti nella quale i soci finanziatori detengano la maggioranza del capitale sociale, recentemente risolto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025.


1. Premessa

La Legge 18 dicembre 2025, n. 190, in vigore dal 3 gennaio 2026, con l’art. 1, comma 24 è intervenuta sui requisiti previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. b), della legge 183/2011 per la costituzione e iscrizione di società tra professionisti (“Stp”) nella sezione speciale del relativo albo professionale.

Nella formulazione modificata dalla l. n. 190/2025, l’art. 10, comma 4, lett. b) in questione ora prevede: “b) l’ammissione in qualita’ di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’ di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni”.

La legge n. 190/2025 è intervenuta per eliminare contrasti interpretativi ed applicazioni non uniformi della norma in questione, con conseguente mancato sviluppo dello strumento della Stp e insorgenza di contenziosi avverso gli Ordini professionali.

Prima della modifica ora introdotta aveva suscitato dibattito ed interpretazioni non uniformi il doppio requisito in origine richiesto alle Stp per l’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo: necessità che almeno i 2/3 dei soci fossero professionisti e necessità che i medesimi detenessero almeno i 2/3 del capitale sociale.

Si fronteggiavano due orientamenti interpretativi: uno più rigido ed uno più permissivo. Secondo quest’ultimo era sufficiente che i soci professionisti detenessero il controllo sostanziale delle decisioni societarie, restando quindi irrilevante che mantenessero anche la maggioranza del capitale sociale.

La l. n. 190/2025 elimina ogni possibile contrasto interpretativo prevedendo che per l’iscrizione all’albo professionale è sufficiente che le regole statutarie della Stp (o anche i patti parasociali) siano tali “da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.

Secondo la nuova norma solo la perdita della predetta maggioranza comporta la cancellazione dall’Albo in caso di mancata regolarizzazione della governance societaria entro sei mesi dalla contestazione mossa alla Stp dal singolo ordine professionale.

La nuova disposizione normativa è utile in una prospettiva d’impulso dell’utilizzo dello strumento della Stp, atteso che consente un maggior coinvolgimento dei soci finanziatori non professionisti e ciò è suscettibile di dare slancio ad attività professionali che richiedano, ad esempio, importanti investimenti in beni strumentali.

Detta disposizione, del resto, si pone nella linea di ragionamento tracciata al riguardo dall’AGCM, che aveva censurato come anticoncorrenziale la lettura restrittiva dell’originaria formulazione dell’art. 10, comma 4, lett. b) della l. n. 183/2011.

Per una migliore comprensione della portata innovativa delle modifiche normative introdotte dalla l. n. 190/2025 può essere utile ripercorrere sinteticamente l’evoluzione del dibattito che si era sviluppato intorno all’interpretazione ed applicazione dell’originaria formulazione del citato art. 10, comma 4, lett. b) della l. n. 183/2011.

2. Principi generali in materia di società di professionisti rispetto alla governance

La legge n. 183 del 2011 ha introdotto la disciplina delle società tra professionisti, consentendo l’esercizio in forma societaria delle attività professionali regolamentate, anche con la partecipazione di soggetti non professionisti (sia come soci per prestazioni tecniche, sia come soci con finalità di investimento), a condizione che la struttura proprietaria e di governance preservi la prevalenza sostanziale dei professionisti nella conduzione dell’attività e nelle decisioni societarie. La normativa primaria è stata attuata dal regolamento di cui al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, che dettaglia requisiti, modalità di iscrizione e cause di esclusione.

Il principio cardine (cfr art. 10, comma 4, lett. b, l. n. 183/2011) è che la Stp deve garantire, in modo stabile e continuativo, la prevalenza dei soci professionisti nelle deliberazioni dei soci e nell’organo amministrativo.

Ciò si articola, in sintesi, in due vincoli: (i) le decisioni o deliberazioni dei soci devono essere assunte in modo che i soci professionisti dispongano almeno della maggioranza qualificata dei due terzi, e (ii) la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione deve essere scelta tra i soci professionisti. Accanto a tali presidi di governance, la normativa prevede cause di esclusione e decadenza qualora vengano meno i requisiti di prevalenza e indipendenza professionale, con obbligo di ripristino entro termini brevi.

La legge n. 190/2025 chiarisce definitivamente che è ammissibile una STP nella quale la maggioranza del capitale sociale è detenuta, direttamente o indirettamente, da soci non professionisti, ma i soci professionisti conservano almeno i due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci.

In questa prospettiva il punto decisivo non appare essere la nuda “maggioranza del capitale” in capo ai non professionisti, bensì la conformità dell’assetto statutario alle regole sulla prevalenza deliberativa dei professionisti. In altri termini, la compatibilità dell’assetto dipende dalla forma societaria prescelta e dalla struttura dei diritti di voto.

Nelle società in cui il peso del voto è legato all’entità della partecipazione al capitale[1], una maggioranza del capitale detenuta da soci non professionisti tende, fisiologicamente, a tradursi in una prevalenza decisionale dei medesimi, rendendo difficile, senza un’accurata ingegneria statutaria, il rispetto della soglia dei due terzi dei voti in capo ai professionisti.

In tali casi, l’assetto prospettato risulta, di regola, non conforme se il voto è lineare e proporzionale al capitale; può divenire conforme solo se lo statuto, nell’ambito delle facoltà consentite dall’ordinamento per la specifica forma societaria, prevede una strutturazione dei diritti di voto che assicuri stabilmente ai soci professionisti almeno i due terzi nelle decisioni, nonostante la minoranza (anche significativa) nel capitale. Dette clausole devono essere lecite, non eludere norme imperative sulla proporzionalità del voto alla partecipazione, e garantire un controllo effettivo e non meramente formale ai professionisti. Rimane, inoltre, imprescindibile che l’organo amministrativo sia composto in maggioranza da soci professionisti.

Diversamente, nelle società di persone (ove le decisioni sono spesso assunte per teste o secondo regole pattizie non rigidamente correlate al capitale conferito) e, più in generale, in assetti nei quali lo statuto preveda un sistema di voto svincolato dalla mera misura della partecipazione economica, istituire una maggioranza qualificata di due terzi dei voti in capo ai professionisti è più agevole. In tali contesti, la circostanza che la maggioranza del capitale sia detenuta da non professionisti può risultare compatibile, purché i meccanismi deliberativi e le clausole statutarie assicurino in modo chiaro e continuo la prevalenza dei professionisti nelle decisioni dei soci e siano rispettati gli ulteriori presìdi (maggioranza dei professionisti nell’organo amministrativo; regole su cause di esclusione; incompatibilità; obblighi informativi e di iscrizione).

In conclusione, l’ammissibilità di una STP con maggioranza del capitale in capo a soci non professionisti ma con maggioranza qualificata dei due terzi dei voti ai soci professionisti dipende dalla capacità dello statuto, nel quadro delle regole della forma societaria adottata, di garantire in modo non elusivo la prevalenza decisionale dei professionisti e la maggioranza dei professionisti nell’organo amministrativo.

Nelle forme societarie a voto proporzionale al capitale, l’assetto descritto è tendenzialmente incompatibile con la l. n. 183/2011 se non si introduce, nei limiti di legge, una disciplina dei diritti di voto che assicuri i due terzi ai professionisti.

Nelle forme societarie che consentono di disciplinare statutariamente una dissociazione tra capitale e potere di voto, si ritiene che l’assetto in questione può essere ammissibile, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla disciplina delle Stp e la necessità di preservare in concreto l’indipendenza e la responsabilità professionale dei soci professionisti.

3. Gli orientamenti della giurisprudenza sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 10, comma 4, lett. b) legge n. 183/2011 e quello del Consiglio Nazione del Notariato

In giurisprudenza, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 190/2025, è stato affermato che: “Nelle società tra professionisti, il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci è prescritto dalla legge (art. 10 l. 183/2011) in via cumulativa senza possibilità di eccezione alcuna, stante la lettera della norma laddove statuisce che “in ogni caso” i soci professionisti devono sia possedere la maggioranza del capitale sociale che essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto (per quote o per teste)”[2].

Sulla base della pronuncia del Tribunale di Treviso, il TAR Toscana ha affermato che: “ (…) l’art. 10, comma 4, lett. b) della legge 183/2011 deve essere interpretato nel senso in cui la costituzione di una società tra professionisti richiede il venire in essere di due requisiti e, quindi, che si sia in presenza di una società con un “numero dei soci professionisti” e con un capitale sociale degli stessi professionisti”, tale da determinare una maggioranza qualificata di almeno due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. 1.6 L’utilizzo nel periodo della congiunzione (“e”), e non invece della congiunzione disgiuntiva (“o”, “ovvero”), consente di ritenere che detti requisiti debbano sussistere necessariamente entrambi e, ciò, nell’intento di meglio caratterizzare la natura della società di cui si tratta e nell’intento di garantire che la presenza di soci “non professionisti” sia sempre minoritaria. 1.7 In questo senso sono anche alcune pronunce che hanno avuto modo di chiarire che i soci professionisti devono sia possedere la maggioranza del capitale sociale, che essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto (Trib. Treviso, Sez. II, 20.9.2018, n. 3438; Cass. sentenza 19.7.2018, n. 19282 r)[3].

4. La posizione dell’AGCM sull’interpretazione ed applicazione della legge n. 183/2011

La posizione restrittiva della giurisprudenza e di alcuni ordini professionali ha suscitato l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), la quale con nota AGCM AS 1589 del 12 giugno 2019 ha segnalato ai Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico le distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate derivanti da modalità di applicazione dell’art. 10, comma 4, lett. b), della legge 183/2011 eccessivamente restrittive. Il punto critico riguarda l’interpretazione dei requisiti di “prevalenza” dei professionisti nella compagine sociale.

Il problema interpretativo sorgeva perché alcuni Consigli/Federazioni degli Ordini professionali (in ciò supportati anche dalla giurisprudenza richiamata) applicavano (e, tanuni, hanno continuato ad applicare anche dopo l’intervento dell’AGCM) una lettura “cumulativa” della norma, richiedendo che i professionisti detengano: (i) almeno i due terzi dei soci (prevalenza per teste) e (ii) almeno i due terzi del capitale sociale (prevalenza per quote), a prescindere da chi eserciti il controllo effettivo sulla società.

Altri organismi ordinistici, coerentemente con la ratio della disposizione, invece ritenevano che i due requisiti non dovevano ricorrere cumulativamente, potendosi garantire la prevalenza decisionale dei professionisti mediante strumenti di governance societaria.

L’AGCM privilegia un’interpretazione non cumulativa dei requisiti, fondata sulla finalità della norma: evitare che i soci non professionisti influenzino le scelte strategiche della STP e lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Tale obiettivo può essere raggiunto: (i) facendo ricorso agli strumenti del diritto societario (le Stp non sono un tipo autonomo, ma assumono una forma tra quelle codicistiche); (ii) utilizzando clausole statutarie e patti parasociali che assicurino il controllo ai professionisti, anche ove essi non detengano i 2/3 “per teste” e/o “per capitale”.

L’AGCM afferma che tale obiettivo può essere realizzato nelle s.r.l., mediante attribuzione ai soci professionisti di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. e nelle s.p.a. mediante limitazioni al diritto di voto dei non professionisti (misure massime o a scaglioni) ex art. 2351, commi 2 e 3, c.c., o mediante utilizzo di azioni prive di voto.

Secondo l’AGCM, l’interpretazione cumulativa: (i) costituisce un ingiustificato ostacolo alla costituzione e diffusione delle Stp; (ii) riduce la concorrenza, impedendo assetti efficienti e la possibilità di attrarre investimenti; (iii) è in contrasto con lo spirito liberalizzatore della legge 183/2011 e con i principi pro-concorrenziali anche richiamati dalla Commissione europea sui servizi professionali.

Per l’effetto, l’Autorità ha sollecitato i Ministeri competenti ad adottare iniziative per garantire una interpretazione uniforme dell’art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 183/2011, coerente con la ratio della norma e con i principi di concorrenza, valorizzando la possibilità di assicurare il controllo professionale tramite la governance, senza imporre il cumulo rigido dei due requisiti.

5. La posizione dissenziente del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

Tra i Consigli dell’Ordine non inclini a seguire la linea interpretativa indicata dall’AGCM si annovera, ad esempio, il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, il quale ha espresso restrittive indicazioni operative per la costituzione di società di professionisti ai sensi della legge n. 183/2011[4].

Più in dettaglio, il Consiglio dell’Ordine in questione ha espresso un orientamento contrario all’ammissibilità di una società tra professionisti nella quale i soci non professionisti detengono la maggioranza del capitale sociale ma i soci professionisti hanno almeno una maggioranza di due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci.

Non risulta che tale orientamento sia stato rimeditato ad esito della presa di posizione dell’AGCM, in ciò seguendo, ad esempio, quanto fatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili [5].

6. Gli orientamenti del Consiglio Nazione del Notariato

L’orientamento della giurisprudenza (si osserva che la richiamata pronuncia del Tribunale di Treviso del 2018 è antecedente alla presa di posizione dell’AGCM, che è del 2019) è stato analizzato nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 166/2022La partecipazione dei soci professionisti di stp”.

In particolare, in tale studio si evidenzia che la predetta conclusione della giurisprudenza “solo apparentemente sembrerebbe fondarsi sul tenore letterale della norma, la quale, tuttavia, non è di così agevole interpretazione. Da un lato, infatti, la presenza della congiunzione “e” (numero dei soci professionisti “e” la partecipazione al capitale sociale dei professionisti) potrebbe far propendere per la riferibilità del requisito della prevalenza ad entrambi i parametri (almeno 2/3 dei soci; almeno 2/3 del capitale). Dall’altro lato, però, la norma si limita a prevedere che il numero dei soci e la partecipazione al capitale “deve essere tale” da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni dei soci: il che, invero, sembra avvalorare la tesi, sostenuta anche dagli Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai, secondo cui «la legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto»4 . E in tal senso, si sono espressi anche due studi del Consiglio Nazionale del Notariato, per i quali, tanto nell’ipotesi in cui il diritto di voto sia attribuito per teste, come di regola avviene nelle cooperative, quanto nell’ipotesi in cui esso sia commisurato alla partecipazione al capitale sociale, come invece di regola avviene nelle società di capitali, la norma si limita a richiedere che i professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi[6]. (…).

In seguito alle segnalazioni dell’AGCM, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con l’Informativa n. 60 del 8 luglio 2019, ha modificato il proprio orientamento, affermando che «pur ammettendo che i due requisiti della maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente così come affermato dal AGCM, sarà comunque indispensabile, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche delle STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare loro il controllo della società».

Anche l’Agenzia delle Entrate si è conformata all’orientamento dell’AGCM modificando quanto sostenuto nella risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016[7], con la quale erano state fornite indicazioni in merito alle condizioni da rispettare affinché il professionista socio di una società tra professionisti, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, potesse apporre il visto di conformità ex art. 35 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando la partita IVA della società tra professionisti. In tale risoluzione si richiedeva che i due terzi del capitale sociale fossero rappresentati da soci professionisti. Tale opinione è stata, successivamente, modificata dalla risoluzione 4 marzo 2022, n. 10, nella quale si ritiene «plausibile consentire l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di S.t.p. che risultano validamente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, ciò anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie».

Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato conclude quindi per l’ammissibilità, in astratto, di una società tra professionisti nella quale i soci non professionisti detengono la maggioranza del capitale sociale se i soci professionisti hanno almeno una maggioranza di due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci. La realizzazione di una STP con queste caratteristiche richiede però una specifica strutturazione dello statuto correlata al tipo societario prescelto.

7. L’interpretazione autentica dell’art. 10, comma 4, lett. b) legge n. 183/2011 contenuta nella legge concorrenza 2025

Come detto, l’art. 1, comma 24, della Legge 18 dicembre 2025, n. 190.interviene sulla questione che qui interessa.

In particolare, detta disposizione modifica l’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 183/2011 in materia di funzionamento delle STP per sciogliere le predette incertezze interpretative che hanno limitato finora l’operatività delle STP, alimentando numerosi contenziosi.

Come illustrato dianzi, il motivo del contendere era il (doppio) requisito richiesto alle Stp per l’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo.

Secondo l’interpretazione più rigida, infatti, le Stp dovevano rispettare cumulativamente due requisiti: devono essere professionisti almeno 2/3 dei soci e questi devono detenere anche almeno 2/3 del capitale sociale.

Un orientamento più possibilista, come visto sostenuto dall’AGCM e recepito da taluni ordini professionali (commercialisti), riteneva invece sufficiente che i soci professionisti detengano il controllo sostanziale delle decisioni societarie, anche se non in termini di maggioranza del capitale.

La legge n. 190/2025 scioglie questi nodi interpretativi prevedendo che per l’iscrizione è sufficiente che le società tra professionisti garantiscano ai soci professionisti la possibilità di determinare la maggioranza qualificata di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni strategiche, in coerenza con le regole del modello societario adottato.

Solo la perdita di tale controllo comporta la cancellazione dall’Albo nel caso in cui la Stp non proceda alla regolarizzazione entro sei mesi dalla contestazione.

La misura accoglie le osservazioni e i suggerimenti dell’AGCM e dovrebbe in teoria rendere più agevole l’adozione dello strumento societario anche tra i professionisti.

8. Conclusioni

Alla luce di quanto si è andato esponendo si deve concludere che, in mancanza di un orientamento univoco rispetto all’ammissibilità, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 183/2011, di una società tra professionisti nella quale i soci non professionisti detengono la maggioranza del capitale sociale ma i soci professionisti hanno almeno una maggioranza di due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci, è intervenuto la legge n. 190/2025 dirimendo ogni possibile controversia al riguardo e dunque superando la riluttanza di taluni Ordini professionali a consentire il prevalente accesso al capitale sociale delle Stp di soci non professionisti.

La legge 190/2025 ha però mancato l’occasione di affrontare e superare anche un ulteriore vincolo frapposto dagli Ordini professionali allo sviluppo dello strumento della Stp.

Taluni Ordini infatti sostengono che il precetto contenuto nell’art. 10, comma 6, legge n. 183/2011 (secondo cui: “La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti”), come ulteriormente precisato dall’art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013, sembra avere valenza generale ed essere indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti[8].

Tuttavia se il divieto in questione può avere un senso se riferito ai soci professionisti, lo stesso divieto appare irrazionale se riferito anche alla figura dei soci non professionisti e, soprattutto, ai soci per mera finalità d’investimento.

Tale irragionevolezza appare maggiormente evidente se si considera che per le società tra avvocati, disciplinate dall’art. 4 bis della legge n. 247/2012 invece non sussiste una tale limitazione, con la conseguenza che un avvocato può partecipare a più società tra avvocati così come può farlo anche un socio non professionista che persegue una finalità d’investimento.

Il predetto art. 4 bis si trova, infatti, in rapporto di specialità rispetto alla norma generale di cui all’ articolo 10 della l. n.183/2011 [9], con la conseguenza che alle società tra avvocati non trova applicazione il divieto di partecipazione a più società tra professionisti.

Ciò ulteriormente dimostra che il divieto previsto per tutte le (altre) società tra professionisti dalla legge n. 183/2011, soprattutto se applicato ai soci finanziatori, risulta non solo anacronistico, ma anche irrazionale e fonte di disparità di trattamento, con conseguente dubbia compatibilità con le previsioni dell’art. 3 Cost.

Sarebbe quindi stato utile un intervento della legge n. 190/2025 anche su questo specifico aspetto.

 

[1] Tipicamente, nelle s.r.l. le decisioni sono adottate in base alle quote di partecipazione, salvo specifiche clausole statutarie che declinino diritti particolari dei singoli soci – cfr art. 2468, comma 3, cod. civ.; nelle s.p.a. invece si applica la proporzionalità voto/capitale, con margini di modulazione mediante categorie speciali di azioni e limitazioni di voto consentite dalla legge.

[2] Così Tribunale Treviso sez. II, 20/09/2018, n.3438. “Non può essere iscritta nel registro delle imprese la società tra professionisti organizzata in forma di s.r.l. che non sia composta, in relazione sia al capitale sociale, sia al numero dei soci, per almeno due terzi da soci-professionisti”. Così Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 26/04/2021, in Foro it. 2021, 9, 1, 2933.

[3] Cfr TAR Toscana n. 1132 del 2021 (non appellata).

[4] Per quanto qui specificamente interessa, le indicazioni operative del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano evidenziano che: “L’art. 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 18, prevede che «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’Ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi». Dal dettato normativo emerge chiaramente che, ai fini della nascita e della vivenza della S.t.P., devono sussistere i seguenti requisiti: – il numero dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei professionisti medesimi nella misura almeno di 2/3 nelle decisioni e deliberazioni; il concetto di “numero” non va inteso in senso algebrico, ma nella sua presenza qualificata ai sensi dell’art. 2468, comma 2, c.c.. Ciò significa che potrà essere presente anche un solo socio professionista, purché lo stesso detenga una partecipazione non inferiore ai 2/3 del capitale sociale; – la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei professionisti medesimi (come quote o azioni) nella misura almeno di 2/3 nelle decisioni e deliberazioni. Parimenti, anche il capitale sociale attribuito al socio professionista deve essere nella misura dei 2/3. Non sembra accettabile, in quanto contraria allo spirito della legge, la tesi secondo cui si potrebbe ammettere una S.t.P. con capitale sociale attribuito in maggioranza a soci non professionisti a condizione che i professionisti mantengano i 2/3 dei voti nelle maggioranze delle decisioni e deliberazioni, slegandosi in tale modo la proprietà della società dalla maggioranza qualificata dei 2/3. Tale tesi risulta illegittima, in quanto elusiva del testo di legge, che pone in diretta correlazione la partecipazione (proprietà) del capitale sociale con la proporzione di 2/3 nelle decisioni e deliberazioni. L’applicazione dell’art. 2468, comma 3, del codice civile (“Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”) nell’ambito delle S.t.P. non può trovare applicazione, laddove si ponga in contrasto con il fondamentale requisito che la partecipazione dei professionisti al capitale sia nel limite minimo dei 2/3. Del resto la formulazione utilizzata dal legislatore ( “… e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”) crea un collegamento ontologicamente ineludibile tra la proprietà del capitale sociale e la misura di almeno 2/3, la quale deve essere raggiunta, per espressa volontà della norma, non già con clausole societarie, appositamente pattuite, ma con la partecipazione al capitale sociale nel rispetto del principio generale secondo cui i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta (2468, comma 2, del codice civile). L’applicazione tout court dell’art. 2468, comma 3, del codice civile, tra l’altro, porterebbe ad ammettere anche che nello statuto della S.t.P. possano essere individuate clausole che richiedano maggioranze superiori ai 2/3 in alcune decisioni, attribuendo, così, rilievo primario alla posizione del socio non professionista”. https://consulentidellavoro.mi.it/stp.

[5] L’orientamento espresso dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano non è isolato. Con il pronto ordini 319/2017 pubblicato il 18 maggio 2018, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti contabili ha fornito chiarimenti in merito alle società tra professionisti. Come si legge nel pronto ordini in commento, dalla formulazione letterale dell’art. 10, comma 4, lett. b della legge 18372011 emerge che: la maggioranza del 2/3 dei soci professionisti deve ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla società tra professionisti; le quote societarie o la partecipazione al capitale dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Questa interpretazione è la stessa fornita nelle decisioni del 28 marzo 2018 in cui il CNDCEC era stato chiamato a pronunciare sulla mancata iscrizione della sezione speciale dell’albo di STP che non avevano sia la maggiorazna per teste che per quote. In quell’occasione, il Consiglio aveva rigettato i ricorsi delle STP rilevando che “il senso letterale della disposizione impone inequivocabilmente che risulti la maggioranza di due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti (maggioranza per teste) che riguardo alle quote sociali dei medesimi (maggioranza per quote). Il pronto ordini termina chiarendo che non possono essere iscritte le società tra professionisti nelle quali non si riscontrino contemporaneamente entrambe le maggioranze di 2/3.

In seguito alle segnalazioni dell’AGCM, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con l’Informativa n. 60 del 8 luglio 2019, ha modificato il proprio orientamento, affermando che «pur ammettendo che i due requisiti della maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente così come affermato dal AGCM, sarà comunque indispensabile, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche delle STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare loro il controllo della società»

[6] BOGGIALI – RUOTOLO, Società tra professionisti – Questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, Studio n. 224- 2014/I, in Studi e Materiali, 2014, 383 ss.; NARDONE – RUOTOLO – SILVA, Prime note sulla società tra professionisti, Studio n. 41-2012/I, in Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato, 2012, 1133 ss

[7] Cfr Risoluzione Agenzia Entrate 04/03/2022 n. 10/E.

[8] Su questa questione si veda il parere del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti del 13.03.2024 secondo cui: “Va ulteriormente chiarito che qualunque socio della STP (e non solo il socio professionista) non può partecipare contemporaneamente a due STP, perché il precetto contenuto nell’art. 10, comma 6, legge n. 183/2011, come precisato dall’art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013 sembra essere indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti”. https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+11-2024+VITERBO+%28Iscrizione+STP%29.pdf/c12e71fc-0094-4b8f-b8b3-d54d7b75ce18

Sempre il medesimo Consiglio Nazionale con parere del 9 aprile 2025 ha ribadito che “in assenza di specificazioni da parte del legislatore, va ulteriormente chiarito che qualunque socio della STP (e non solo il socio professionista) non può partecipare contemporaneamente a due STP, perché il precetto contenuto nell’art. 10, comma 6, legge n. 183/2011, come precisato dall’art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013 sembra avere valenza generale ed essere indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti. Ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è preclusa la partecipazione a più STP, a prescindere dalla circostanza che tale partecipazione sia diretta o indiretta per tramite di un’altra STP alla quale lo stesso partecipi”. https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2025/04/PO-22-2025-ALESSANDRIA-Quesito-in-materia-di-STP.pdf

[9] Al riguardo è stato rilevato che: “L’entrata in vigore dell’articolo 10 della legge n. 183 del 2011 ha determinato, fino al 1° gennaio 2018, la coeva vigenza di due differenti cornici di riferimento: – l’una generale, ex comma 4 dell’articolo 10 citato, che prevede la possibilità di costituire società, anche di capitali, tra professionisti (in genere) e soci non professionisti (sia pure con alcune peculiari disposizioni concernenti i rapporti di essi, le maggioranze all’interno della società e l’esercizio dell’attività professionale con i relativi obblighi deontologici); – l’altra speciale, ex articoli 16 e seguenti del Dlgs n. 96 del 2001, riferita ai soli avvocati (e non anche ad altri professionisti) e da ritenersi sia – grazie alla clausola di salvaguardia di cui al comma 9 dell’articolo 10 citato, che fa “salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge” – ancora vigente, sia – in forza del principio lex posterior generalis non derogato priori speciali – l’unica applicabile alle società con partecipazione di avvocati” Così Cass. Civ. sez. un., 19/07/2018, n. 19282, in Guida al diritto 2018, 34, 41

Leggi gli ultimi contenuti dello stesso autore
Attualità
Società

Società tra professionisti con maggioranza in capo a soci finanziatori

3 Febbraio 2026

Filippo Brunetti, Partner, Chiomenti
Emanuele Barberis, Partner, Chiomenti

Il contributo affronta il tema della liceità di una società tra professionisti nella quale i soci finanziatori detengano la maggioranza del capitale sociale, recentemente risolto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025.
Approfondimenti
Contratti e garanzie Pubblica amministrazione Responsabilità degli enti

La rilevanza del D.Lgs. 231/2001 nelle cause di esclusione del Codice dei Contratti Pubblici

11 Settembre 2025

Filippo Brunetti, Partner, Chiomenti

Alain Maria Dell’Osso, Partner, Chiomenti

Il contributo si sofferma sulla rilevanza del D.Lgs. 231/2001 nell’ambito della disciplina delle cause di esclusione previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Di cosa si parla in questo articolo
Vuoi leggere la versione PDF?
Vuoi leggere altri contenuti degli autori?

WEBINAR / 10 Febbraio
Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito


Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/01


WEBINAR / 26 Febbraio
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/02