Con la Risposta ad interpello n. 311/2025, l’Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti circa il trattamento fiscale, ai fini IVA e delle imposte dirette, applicabile alla cessione della clientela (il c.d. “portafoglio clienti”) da parte di un dottore commercialista in vista della cessazione dell’attività professionale.
Il caso concerneva un dottore commercialista che, in vista della cessazione della sua attività professionale, prevedeva di “cedere” a sé stesso tutti i beni strumentali (quali personal computer, stampante, cellulare, autovettura), per assegnare, a fronte di un pagamento rateale suddiviso in tre annualità, la sola parte “cedibile” della clientela ad un’altra professionista.
L’Istante precisava che la parte di clientela cedibile, in assenza di altri beni materiali o immateriali rilevanti, costituiva l’unico complesso giuridico-economico idoneo a consentire l’esercizio dell’attività alla cessionaria.
In questa prospettiva, l’Istante riteneva che la cessione in questione potesse rientrare tra le operazioni escluse dal regime di imponibilità dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972, nella nuova formulazione, interpretando la locuzione “inclusa la clientela” nel senso che la clientela stessa, da sola, può assurgere a “complesso unitario”, non rilevando la sua inclusione in un più ampio complesso di beni materiali e immateriali organizzati.
Poggiando su queste premesse, l’Istante prospettava di chiudere la Partita IVA al momento della cessazione dell’attività e di dichiarare i compensi rateali, negli anni di rispettivo incasso, come redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate in modo abituale e professionale.
L’Agenzia delle entrate non ha condiviso la ricostruzione prospettata dall’Istante.
In primo luogo, l’Ufficio ha precisato che la cessione del mero “portafoglio clienti” a un’altra persona fisica, non integrando una cessione o un conferimento in società di un complesso unitario di attività materiali e immateriali organizzato per l’esercizio di un’attività professionale, non è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2 citato.
Inoltre, richiamando precedenti giurisprudenziali e di prassi, l’Agenzia ha ribadito che la cessione di clientela da parte di un professionista configura una prestazione di servizi a titolo oneroso, consistente nell’obbligo di fare (favorire la prosecuzione del rapporto) e di non fare (non proseguire il rapporto), risultando quindi imponibile ai fini IVA in forza dell’art. 3, comma 1, del decreto IVA.
Conseguendone, a corollario, che il contratto di cessione soggiacerà all’imposta di registro in misura fissa.
Invece, ai fini delle imposte dirette, per effetto delle modifiche apportate all’art. 54 del TUIR, i corrispettivi per la cessione della clientela conservano la natura di redditi di lavoro autonomo da assoggettare a tassazione ordinaria secondo il principio di cassa.
L’Agenzia ha sottolineato altresì che l’attività del professionista non si considera cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, inclusa la riscossione dei crediti connessi allo svolgimento dell’attività professionale. Pertanto, l’Istante dovrà mantenere la partita IVA aperta fino all’incasso dell’ultima rata e quindi dichiarare i compensi nel Quadro RE nell’anno in cui essi sono percepiti.


