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Sul trattamento fiscale dell’indennizzo da costituzione di servitù

22 Gennaio 2026

Stefano Butticè, Praticante avvocato in Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta ad interpello n. 289 del 2025 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito la natura dei proventi (sotto forma di indennizzo) derivanti dalla costituzione di una servitù su un fondo, dichiarandone l’inclusione nell’ambito della lett. h) dell’art. 67 del d.P.R. n. 917/1986 poiché la servitù è un diritto reale di godimento

L’Istante ha chiesto all’Amministrazione chiarimenti sul trattamento fiscale dell’indennità di costituzione di una servitù su un immobile suo e dei suoi familiari, che è stata formalizzata mediante atto notarile perfezionato in seguito alla notificazione della delibera di approvazione del progetto esecutivo, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, e del decreto autorizzatorio dell’occupazione d’urgenza delle aree interessate. 

Come noto, l’art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 (c.d. TUEPU) prevede l’obbligo di corrispondere un indennizzo al proprietario del fondo su cui, in esecuzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, sia stata costituita una servitù.

L’art. 35, comma 1, del TUEPU disciplina il trattamento fiscale delle indennità di esproprio, dei corrispettivi di cessione volontaria e dei risarcimenti del danno per acquisizione coattiva di terreni ove sia stata realizzata un’opera pubblica ovvero un intervento di edilizia residenziale pubblica oppure, ancora, una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D corrisposte ai non esercenti attività d’impresa.

In particolare, la norma menzionata prevede che ai predetti emolumenti si applichi la lett. b) dell’art. 67 del TUIR.

Sulla tassazione delle indennità di esproprio e con la Circ. n. 194 del 1998 l’Amministrazione aveva chiarito che “(…) non devono essere assoggettate a tassazione le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite.”. 

Con l’interpello in commento l’Amministrazione ha tuttavia rilevato che con l’art. 1, comma 92, della l. n. 213 del 2023, ossia la legge di bilancio 2024, il legislatore ha modificato per ciò che rileva in questa sede – da un lato – la lett. h) dell’art. 67 del TUIR introducendovi “i redditi derivanti (…) dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento” nel cui dominio, ad avviso dell’Amministrazione, deve essere incluso il diritto di servitù e – dall’altro – l’art. 9, comma 5, del TUIR limitando l’equiparazione tra cessioni a titolo oneroso ed atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali ai soli casi in cui “(…) non è previsto diversamente (…)”. 

Dunque, l’Amministrazione ha concluso che, con decorrenza dall’entrata in vigore del novellato art. 67 del TUIR nei termini sopra descritti, l’indennità corrisposta per la costituzione di servitù deve essere considerata e tassata quale reddito diverso ex art. 67, lett. h), del TUIR e, pertanto, ha dichiarato superati i precedenti chiarimenti forniti con la Circ. n. 194 del 24 luglio 1998.

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