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Golden Power: le modifiche approvate dalla Camera per il settore finanziario

16 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stata approvata dalla Camera in via definitiva, il disegno di legge di conversione del D.L. 175/2025, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, che reca importanti novità in materia di esercizio del c.d. golden power.

In particolare, si segnalano, in quanto di particolare rilevanza per le imprese e per quelle del settore finanziario in particolare (in riferimento alla modifica della normativa sull’esercizio del golden power, introdotta nel corso dell’esame del disegno di legge da parte del Senato):

  • l’art. 1, che introduce delle disposizioni in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0:
    • fissa al 27 novembre 2025 il termine entro cui le imprese devono presentazione al GSE le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta, consentendo quindi di integrare entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025 le comunicazioni effettuate tra il 7 e il 27/11/2025
    • fornisce un’interpretazione autentica secondo cui il divieto di cumulo si interpreta nel senso che, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l’impresa non può presentare domanda per l’accesso ad entrambi i benefici fiscali (credito d’imposta Transizione 5.0 e credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali): pertanto, le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato domanda per l’accesso ad entrambi i crediti d’imposta, devono optare, con modalità telematiche, per uno dei due crediti d’imposta entro il 27 novembre 2025
  • l’art. 2-bis (modifiche in materia di golden power), che modifica l’art. 2 del D.L. 21/2012, per cui:
    • al comma 3, dopo le parole: “normativa nazionale ed europea di settore” sono inserite le seguenti: “ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese
    • al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l’atto o l’operazione siano soggetti anche all’autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti
    • dopo il comma 6 è inserito il comma “6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l’acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all’autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità e il termine di cui al comma 5 per la
      notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti”;
    • al comma 7, lettera b-bis), le parole: “anche il pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “anche la sussistenza di pericoli per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3”.
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