EBA, con Q&A 7425/2025 ha chiarito alcune questioni correlate ai limiti generali giornalieri o per transazione per l’esecuzione di operazioni di pagamento da parte dei prestatori si servizi di pagamento (PSP), su richiesta degli utenti degli stessi servizi (PSU).
Più nel dettaglio, ha risposto alle seguenti questioni:
- se, ai sensi dell’art. 68, par. 1 della PSD 2, il PSP può stabilire un limite generale (giornaliero e/o per transazione) per l’esecuzione di operazioni di pagamento a favore del beneficiario, presso il PSP di un altro Stato membro dell’UE, tramite un determinato canale di disposizione degli ordini di pagamento (ad esempio, il mobile banking), al fine di mitigare il rischio di frode
- il PSP possa stabilire limiti generali diversi per le operazioni di pagamento nazionali e per i pagamenti al PSP di un altro Stato membro dell’UE (a causa dei diversi rischi di frode associati a tali transazioni)
- il PSP sia tenuto a modificare un limite superiore a quello stabilito dal PSP, su richiesta dell’utente dei servizi di pagamento (PSU), per un bonifico ordinario.
EBA ricorda preliminarmente che l’art. 68, par. 1 della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD 2) prevede che quando venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono concordare limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite tramite tale strumento di pagamento.
Ai sensi dell’art. 52, par. 2, lett. f della PSD2, inoltre, il contratto quadro tra il PSP e PSU dovrebbe includere informazioni sulla possibilità di concordare limiti di spesa ai sensi dell’art. 68, par. 1; qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni stipulati con l’utente di servizi di pagamento deve essere conforme all’art. 54 della PSD 2.
Inoltre, per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro, l’art. 5 bis, par. 6 del Regolamento (UE) n. 260/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/886 sui pagamenti istantanei (IPR), prevede che: “Su richiesta dell’USP, un PSP offre a un USP la possibilità di fissare un limite che stabilisca l’importo massimo trasferibile tramite bonifico istantaneo. Tale limite può essere fissato su base giornaliera o per singola operazione, a discrezione esclusiva dell’USP. I PSP provvedono affinché gli USP siano in grado di modificare tale importo massimo in qualsiasi momento prima che sia impartito un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo. Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo di un USP superi l’importo massimo o comporti il suo superamento, il PSP del pagatore non esegue l’ordine di pagamento per il bonifico istantaneo e ne dà notifica all’USP, comunicandogli le modalità per modificare l’importo massimo“.
Ne consegue che, in conformità con l’art. 68, par. 1 della PSD 2, il PSP può implementare limiti di spesa per le operazioni di pagamento disposte tramite specifici strumenti di pagamento, che possono essere specifici per canale, a condizione che tali limiti siano concordati con l’UPS nel contratto quadro.
Inoltre, qualsiasi limite di spesa relativo ai bonifici istantanei in euro deve essere conforme all’art. 5 bis, par. 6 del Regolamento (UE) n. 260/2012, che conferisce all’UPS il diritto di stabilire limiti per i bonifici istantanei in euro, sia giornalieri che a livello di transazione, che si applicano a tutti i canali di disposizione dei pagamenti.
Tuttavia, ciò non impedisce a un PSP di consentire ai propri PSU di stabilire limiti specifici per canale (giornalieri o a livello di transazione) per i bonifici istantanei in euro.
La PSD 2 non si pronuncia sulla possibilità che i PSP applichino limiti di spesa differenziati per i pagamenti nazionali e transfrontalieri, laddove l’analisi del PSP mostri che le transazioni transfrontaliere sono associate a un diverso tasso di rischio di frode.
Tuttavia, come accennato in precedenza, eventuali limiti di spesa, inclusi limiti di spesa differenziati per pagamenti nazionali e transfrontalieri, devono essere concordati nel contratto quadro ai sensi dell’art. 52, par. 2, lett. f), e conformi a qualsiasi altra normativa UE applicabile, incluso, nel caso di bonifici istantanei, l’art. 5 bis, par. 6 citato.
Per quanto riguarda l’ultima questione, EBA chiarisce che la PSD 2 non obbliga specificamente i PSP ad aumentare i limiti concordati per i bonifici regolari su richiesta dell’UPS; tuttavia, l’ammissibilità di rifiutare tali richieste dovrebbe essere valutata alla luce dei termini del contratto quadro e delle norme applicabili in materia di tutela dei consumatori (ad esempio, clausole abusive).
Per i bonifici istantanei in euro, l’art. 5 bis, par. 6, del Regolamento (UE) n. 260/2012 conferisce agli UP il diritto di stabilire e modificare il proprio limite, come già specificato.


