La Commissione UE ha pubblicato delle linee guida nell’ambito del Regolamento sulle sovvenzioni estere distorsive della concorrenza nel mercato interno (Regolamento 2022/2560/UE – FSR), al fine di garantire maggiore prevedibilità e trasparenza alle imprese.
Le linee guida chiariscono diversi aspetti dell’FSR circa la procedura che segue la Commissione per valutare se le sovvenzioni estere siano effettivamente distorsive della concorrenza:
- la valutazione delle distorsioni (art. 4, par. 1, dell’FSR): una volta accertato che un’impresa che svolge un’attività economica nel mercato interno ha beneficiato di una sovvenzione estera, la Commissione valuterà se sussiste una distorsione in due fasi:
- esaminerà se la sovvenzione estera rafforza la posizione competitiva dell’impresa nell’UE; per le sovvenzioni non destinate ad attività economiche nell’UE, sarà condotta un’analisi più dettagliata per valutare il rischio che esse siano utilizzate per sovvenzionare in modo incrociato attività economiche nell’UE
- valuterà l’impatto sulla concorrenza analizzando se la sovvenzione sia suscettibile di alterare il comportamento competitivo dell’impresa e le dinamiche di mercato a scapito di altri operatori
Gli orientamenti forniscono un elenco non esaustivo di esempi di sovvenzioni che possono essere considerate distorsive.
- la valutazione delle distorsioni specificamente nelle procedure di appalto pubblico (art. 27 FSR): se un operatore economico partecipa a una procedura di appalto pubblico nel mercato interno e la Commissione dispone di informazioni secondo cui una sovvenzione estera potrebbe aver influenzato i termini dell’offerta, essa valuterà se vi sia stata una distorsione:
- valuterà se l’operatore economico possa aver utilizzato la sovvenzione estera nella definizione dei termini della sua offerta: in tal caso, la Commissione valuterà se l’offerta presentata sia indebitamente vantaggiosa confrontandola con le altre offerte presentate nella procedura e con le stime dell’amministrazione aggiudicatrice
- se l’offerta è indebitamente vantaggiosa, la Commissione valuterà se il vantaggio derivi in misura apprezzabile dalla sovvenzione estera o da altri fattori giustificabili.
- il test di bilanciamento (art. 6 FSR), ovvero il processo di ponderazione della Commissione degli effetti negativi di una sovvenzione estera distorsiva rispetto a eventuali effetti positivi, anche con esempi pertinenti:
- la Commissione prenderà in considerazione solo gli effetti positivi specifici della sovvenzione estera oggetto di valutazione
- la ponderazione terrà conto della gravità della distorsione e della possibilità di ottenere gli effetti positivi senza la distorsione: se gli effetti positivi superano quelli negativi, la Commissione non solleverà obiezioni, in caso contrario, la Commissione potrà accettare impegni o imporre misure correttive
- il ricorso al meccanismo di richiamo per le concentrazioni e le procedure di appalto pubblico (art. 21, par. 5, e art. 29, par. 8, della FSR): la Commissione può richiedere la notifica preventiva delle concentrazioni non soggette a notifica, nonché dei contributi finanziari esteri nelle procedure di appalto pubblico quando sono soddisfatte determinate condizioni, in particolare se sospetta che negli ultimi tre anni siano state concesse sovvenzioni estere alle imprese interessate.
La Commissione valuta se sia giustificato un esame ex ante sulla base di fattori quali l’impatto sulla concorrenza della concentrazione o della procedura di appalto pubblico, se essa riguardi un’attività economica strategica e la possibilità di una distorsione.
- nuove clausole di salvaguardia: le procedure di appalto pubblico di valore modesto, le sovvenzioni inferiori a 4 milioni di euro e le sovvenzioni destinate a determinate circostanze straordinarie sono esenti dal meccanismo di richiamo; in ogni caso, la Commissione deve agire prima che le concentrazioni siano state pienamente realizzate o che i contratti siano stati aggiudicati.


