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Giurisprudenza

Sulla deducibilità delle spese di rappresentanza

12 Gennaio 2026

Francesco Castro, Dottorando di ricerca in diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali, Università degli studi di Ferrara

Cassazione Civile, Sez. V, 02 ottobre 2025, n. 26553 – Pres. Di Marzio, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 26553 del 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della deducibilità delle spese di rappresentanza nel reddito di lavoro autonomo, ribadendo che la prova dell’inerenza incombe sul contribuente e non può essere soddisfatta mediante il solo richiamo alla natura astrattamente “promozionale” del bene o della spesa sostenuta.

Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi degli artt. 54 e 108 del TUIR, le spese di rappresentanza sostenute dal professionista sono deducibili entro determinati limiti quantitativi (1%), purché risulti dimostrato il requisito dell’inerenza, inteso quale effettiva destinazione del costo a finalità promozionali o di pubbliche relazioni funzionali all’attività professionale esercitata.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate aveva notificato a un commercialista un avviso di accertamento IRPEF e IRAP relativo all’anno 2013, disconoscendo la deducibilità di spese qualificate come di rappresentanza (tra cui acquisti di oggetti di pregio, gioielli e contributi economici), sul presupposto del difetto di prova dell’inerenza.

Il ricorso del contribuente era stato respinto sia in primo grado dalla CTP di Torino, sia in appello dalla CTR del Piemonte.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo corretta l’impostazione secondo cui non è sufficiente dimostrare che una determinata spesa sia, in astratto, riconducibile alla categoria delle spese di rappresentanza.

È invece necessario che il contribuente fornisca una prova concreta dell’effettiva destinazione del bene o della spesa a finalità promozionali dell’attività professionale, escludendo che l’onere sia stato sostenuto per finalità personali.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l’inerenza non può essere desunta da un generico giudizio di “ragionevolezza” o di “conformità agli usi di settore”, se tali elementi non sono specificamente allegati e dimostrati.

La mancata indicazione dei destinatari degli omaggi, o comunque l’assenza di elementi idonei a dimostrare la reale utilizzazione dei beni nell’ambito dell’attività professionale, legittima il disconoscimento della deduzione.

La Corte ha inoltre escluso che sussista un vizio di motivazione, evidenziando come i giudici di merito abbiano puntualmente valutato le singole voci di spesa, ritenendo non provata la loro riconducibilità a finalità promozionali.

È stato altresì ritenuto legittimo il trattamento sanzionatorio applicato dall’Amministrazione finanziaria, confermando che l’indebita deduzione di costi non inerenti può integrare anche violazioni rilevanti sotto il profilo formale della tenuta contabile.

Pertanto, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di deducibilità delle spese di rappresentanza nel reddito di lavoro autonomo, non è sufficiente la dimostrazione dell’astratta possibilità di ricomprendere un bene acquistato tra le spese di rappresentanza, in considerazione della sua natura, per rendere in concreto deducibile l’onere sostenuto per l’acquisto, occorrendo assicurare la prova che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale e non personali, e che pertanto gli esborsi sostenuti rispettino il requisito dell’inerenza”.

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