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Rinnovazione ipoteche: come compilare le note di iscrizione

18 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 69 del 17 dicembre 2025, chiarisce la corretta modalità di redazione delle note di iscrizione in rinnovazione delle ipoteche, quando, rispetto alla situazione esistente al momento dell’iscrizione originaria, siano intervenute modifiche nel lato soggettivo (mutamenti relativi al creditore o al debitore nel rapporto obbligatorio garantito) o oggettivo (modifiche relative agli immobili ipotecati).

L’Agenzia fornisce altresì chiarimenti sulle modalità di pagamento dei tributi dovuti per il rilascio di copia della originaria nota di iscrizione da presentare, in luogo del titolo, per la richiesta della formalità di rinnovazione, precisando che è possibile utilizzare anche il versamento unificato (F24 elide).

L’Agenzia chiarisce quindi che:

  • in caso di sopravvenute modifiche nei soggetti titolari degli immobili ipotecati la nota di iscrizione in rinnovazione dovrà riportare sia i soggetti originari, conformemente all’art. 2850 C.c., sia i soggetti eventualmente subentrati (art. 2851 C.c.) per atto inter vivos o mortis causa (precedentemente trascritto); nelle note di iscrizione in rinnovazione delel ipoteche andranno riportati non solo il riferimento alle formalità da cui risulta il passaggio di titolarità, ma anche gli elementi utili ivi contenuti, il tutto anche al fine di una più compiuta pubblicità immobiliare
  • in caso di sopravvenute modifiche nei soggetti titolari del credito garantito, la rinnovazione potrà eseguirsi con l’indicazione dell’originario creditore, ma, per una pubblicità più aderente alla realtà fattuale, potrà eseguirsi anche nei confronti del nuovo creditore
  • in caso di sopravvenute modifiche relative agli immobili ipotecati, la disciplina di riferimento si dovrebbe rinvenire nell’art. 2850 c.c., secondo cui la nota di rinnovazione deve essere conforme a quella della precedente iscrizione e, in tal senso, non sarebbe necessaria l’indicazione della nuova e diversa identificazione dei beni ai fini della validità della formalità di rinnovazione; tuttavia, per rigore di completezza si ricorda che, ai sensi degli artt. 2839, c. 2, n. 7) e 2826 c.c., gli immobili devono essere specificamente descritti indicando la natura, il comune in cui si trovano, nonché i dati di identificazione catastale. Pertanto, nella nota di rinnovazione:
    • le modifiche oggettive intervenute nel corso del tempo trovano evidenza con l’indicazione anche dei dati catastali attuali, se diversi da quelli precedentemente indicati, aggiornando in tal modo la descrizione, medio tempore intervenuta, degli immobili su cui si proroga l’efficacia dell’iscrizione originaria
    • al fine di assicurare una chiara e completa pubblicità e quindi consentire una corretta individuazione dei beni gravati, si possono altresì indicare, se diversi dagli attuali, anche i dati catastali con i quali lo stesso immobile era individuato nella formalità di iscrizione precedente.
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