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Giurisprudenza

Anatocismo bancario e validità della capitalizzazione degli interessi

17 Dicembre 2025

Andrea Gallina, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. III, 14 ottobre 2025, n. 27460 – Pres. E. Scoditti, Rel. F. D’Aquino

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025 (Pres. E. Scoditti, Rel. F. D’Aquino), torna sul tema dell’anatocismo bancario nei contratti di conto corrente stipulati anteriormente all’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, chiarendo i presupposti di validità della capitalizzazione degli interessi.

La Corte di Cassazione ribadisce che “a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, l’esistenza di una valida pattuizione di capitalizzazione degli interessi relativa ai suddetti contratti è rimessa a una espressa pattuizione, formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera”.

La stessa esclude la salvezza delle clausole relative alla produzione di interessi su interessi, ove maturati con pari periodicità di interessi debitori e creditori, e la possibilità di una valutazione comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 2, della citata delibera delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, per mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità di queste ultime.

Deve, pertanto, applicarsi l’art. 7, comma 3, ai sensi del quale “le nuove condizioni contrattuali che prevedano l’applicazione dell’anatocismo bancario con pari periodicità devono necessariamente essere assistite da pattuizione scritta”.

Nel caso di specie, un correntista agiva in ripetizione dell’indebito chiedendo la restituzione della somma di circa 50.000,00 euro deducendo l’applicazione da parte della banca di interessi usurari e anatocistici.

La Cassazione ha accolto la domanda attorea, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che aveva ritenuto legittime le condizioni applicate dalla banca in tema di capitalizzazione di interessi in quanto conformi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.

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