Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2303 del 14 novembre 2025 con le norme tecniche di attuazione sulle procedure, i moduli ed modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento, ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (BRRD).
Il Regolamento abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, che precisava la procedura e introduceva una serie minima di modelli per la presentazione alle autorità di risoluzione di informazioni finalizzate alla preparazione e all’attuazione dei piani di risoluzione per gli enti: dall’adozione di tale regolamento infatti, le autorità di risoluzione hanno maturato esperienza nel campo della pianificazione della risoluzione e la Direttiva 2014/59/UE è stata modificata.
Pertanto, si è reso necessario aggiornare la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione.
Per far sì che i piani di risoluzione di gruppo riguardino effettivamente il gruppo interessato, gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese madri nell’UE non saranno limitati alle sole entità soggette a risoluzione, ma interesseranno anche altre entità giuridiche pertinenti, in base a requisiti di pertinenza precisamente delineati, al fine di esonerare dagli obblighi di segnalazione le entità che non sono pertinenti per il gruppo o che non hanno rilevanza sistemica.
Il Regolamento, allo scopo, fissa soglie per identificare le entità giuridiche del gruppo alle quali dovrebbero essere imposti tali obblighi di segnalazione in materia di risoluzione.
Inoltre, poiché la Direttiva (UE) 2024/1174 ha modificato la Direttiva 2014/59/UE introducendo una definizione di “entità soggetta a liquidazione“, nel regolamento di esecuzione si distingue tra gli obblighi di segnalazione in materia di risoluzione che si applicano alle entità soggette a liquidazione, alle entità soggette a risoluzione e alle entità appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione.
Tali obblighi di segnalazione saranno stabiliti a livello individuale, subconsolidato o consolidato, in modo da garantire la proporzionalità, non compromettere un’efficace pianificazione della risoluzione, dispensare le entità da raccolte parallele di dati emananti da autorità diverse e da eliminare i punti di dati che si sovrappongono a quelli dei quadri di segnalazione a fini di vigilanza.
L’ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione in materia di risoluzione differisce da quello degli obblighi di segnalazione a fini prudenziali, se necessario per garantire che le autorità di risoluzione dispongano di dati adeguati e attendibili per svolgere i loro compiti: nel regolamento si provvede affinché la segnalazione in materia di risoluzione non sia ostacolata da deroghe prudenziali o dal fatto che un gruppo soggetto a risoluzione non sia sottoposto a requisiti di consolidamento prudenziale.
Per garantire che i piani di risoluzione siano fondati su una serie minima di dati di qualità e precisione costantemente elevate, è opportuno adottare un modello unico di punti di dati, come d’uso nella segnalazione a fini di vigilanza, che rappresenta strutturalmente le voci, individua tutti i fenomeni aziendali d’interesse per la segnalazione uniforme ai fini della pianificazione della risoluzione e riporta tutte le specifiche necessarie per l’ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per le segnalazioni.
A norma dell’art. 11, par. 2, della BRRD, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a collaborare per ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione: pertanto, viene mantenuta la procedura di cooperazione fra autorità introdotta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624: se le informazioni saranno disponibili presso una autorità competente, quest’ultima le trasmetterà direttamente all’autorità di risoluzione.


