La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27804 del 18 ottobre 2025, ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Trento, secondo cui la prescrizione del diritto di escludere il socio ai sensi dell’art. 2286 c.c. comincia a decorrere dal giorno in cui la situazione giuridica può essere fatta valere ex art. 2949, co. 1, C.c.
La società aveva impugnato la decisione di secondo grado, ritenendo che il diritto di escludere il socio in una società in nome collettivo fosse imprescrittibile.
In particolare, il ricorso rilevava che: (i) il contratto di società non è sottoposto tout court alle norme generali sul contratto; (ii) l’art. 2286 c.c. prevede cause di esclusione che non riguardano inadempimenti del contratto di società e, infine, (iii) se la risoluzione contrattuale è un diritto potestativo da far valere tramite una domanda giudiziale, l’esclusione è un potere di autotutela da far valere in via stragiudiziale.
Dopo un inquadramento del contratto di società, la Corte di Cassazione ha qualificato la possibilità di escludere il socio di una società in nome collettivo ai sensi dell’art. 2286 c.c. come un “diritto discrezionale” attivabile dalla maggioranza dei soci e, come tale, soggetto al termine di prescrizione previsto dall’art. 2949, co. 1, C.c.
Da un lato, infatti, secondo la decisione, l’esclusione non è un potere sanzionatorio, considerato che non sussiste una supremazia della società nei confronti dei soci.
Per altro verso, la sentenza osserva come sia “ragionevole e conforme alla ratio cui risponde l’istituto della prescrizione, che un socio non sia esposto ad libitum alla possibilità” di essere escluso “per fatti anche assai risalenti“.

