L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato delle modifiche ai principi contabili nazionali, applicabili ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026.
Gli emendamenti interessano i seguenti principi contabili nazionali:
- OIC 13 – Rimanenze
- OIC 16 – Immobilizzazioni materiali
- OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali: è stato modificato in particolare il paragrafo 63, precisando che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile è possibile solo se:
- si usa il metodo di ammortamento a quote decrescenti
- sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa
- OIC 25 – Imposte sul reddito: OIC è intervenuto in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, per cui l’imposta sostitutiva va rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva
- OIC 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
In relazione alle modifiche introdotte ai principi contabili relativi agli acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore (OIC 13, OIC 16 e OIC 24), viene in particolare specificato che il bene acquistato é iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata, e ciò vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore; negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.
Quanto alle modifiche ai principi OIC 16 e OIC 31 in tema di attualizzazione dei fondi oneri, viene chiarito che la classificazione degli effetti che deriva dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso: se rilevanti, vanno esplicitati in una voce specifica della classe C di conto economico, quale “17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.