Le somme percepite a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense dall’erede, residente in Italia, del de cuius residente negli Stati Uniti, deve essere assoggettata a tassazione in via esclusiva in Italia, in virtù di quanto previsto agli artt. 18 e 22 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Paesi.
Questo è quanto recentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 290 del 12 novembre 2025, con cui ha dato risposta negativa al quesito posto dall’Istante, residente in Italia, unica erede di un cittadino con doppia cittadinanza italiana e statunitense e residente negli USA.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria veniva rappresentato come, al momento del decesso, il de cuius risultasse titolare di un “conto pensionistico individuale volontario”, confluito nell’asse ereditario, e come tale sottoposto nello stato americano di residenza all’imposta di successione statale nella misura dell’1%.
Precisava inoltre che, nonostante la natura volontaria del fondo, la normativa locale richiedesse al beneficiario di prelevare un importo minimo annuale (c.d. Required Minimum Distribution), peraltro tassato con una trattenuta sulla distribuzione lorda pari al 30%, a titolo di imposta federale e di imposta statale.
Nel 2024, tre anni dopo il decesso del de cuius, in sede di chiusura e liquidazione del fondo, veniva trasferito all’Istante l’importo pari all’investimento rimanente, sul quale veniva operata una ritenuta negli Stati Uniti con un’aliquota del 10%.
Per tali ragioni, l’Istante domandava innanzitutto se, come riteneva, tali somme dovessero essere considerate – e dunque conseguentemente tassate – come liquidazione di un fondo di cui l’Istante stessa sia beneficiaria, e dunque alla stregua di redditi di capitale; ovvero, in alternativa, se costituissero piuttosto “pensioni” in capo al de cuius, dunque da assoggettare a tassazione separata ex art. 7, comma 3 TUIR.
In tale ultima ipotesi, domandava dapprima se la base imponibile fosse costituita dall’importo lordo ovvero l’importo al netto dei versamenti effettuati dal de cuius dalla data di apertura del fondo; di poi, se in ogni caso la base imponibile dovesse essere tassata al netto della ritenuta fiscale estera subita.
Nel fornire risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato come le somme oggetto di interpello debbano essere ricondotte, come espressamente sancito dall’art. 49, comma 2, TUIR, alla categoria dei redditi di lavoro dipendente, in cui la norma in parola include proprio anche “a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.
Ed infatti, già in occasione della risposta ad interpello n. 5 dell’11 gennaio 2024 l’Amministrazione, richiamando la propria circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, aveva ricompreso nei c.d. redditi da pensione “anche tutte quelle indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro (come, ad esempio, la capitalizzazione delle pensioni”.
Ne deriva che, in caso di morte del percettore, le predette somme debbano essere tassate in capo agli eredi o ai legatari con la tassazione separata prevista dall’art. 7, comma 3 del TUIR.
Tutto ciò premesso – ed è qui che emerge il punto dolente della questione – la stessa Agenzia precisa come la questione debba comunque essere risolta mediante un richiamo alle disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con Stati esteri, e segnatamente con quelle previste dalla Convenzione tra l’Italia e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni, stipulata a Washington il 23 agosto 1999 e ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 20.
Proprio le norme ivi previste, infatti, sanciscono in maniera inequivocabile la tassabilità delle somme in questione esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario di tali emolumenti, e cioè in Italia.
Nessuna ritenuta doveva quindi essere operata dagli Stati Uniti, ai quali l’Istante dovrà rivolgere – come indicato dalla stessa Agenzia – un’apposita istanza di rimborso della ritenuta comunque operata, eventualmente attivando la procedura amichevole prevista dall’art. 25, par. 1 del Trattato internazionale in materia di procedura amichevole in caso di diniego della richiesta.