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Modifiche BCE alle informazioni statistiche dei dati bancari da segnalare

21 Novembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’indirizzo (UE) 2025/2212 della BCE del 2 ottobre 2025, che modifica l’indirizzo (UE) 2021/833 sulle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati (BCE/2021/14) (BCE/2025/34).

La BCE interviene per adeguare il quadro statistico bancario dell’area euro alle recenti modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3), che ridefinisce il perimetro degli enti soggetti ai requisiti prudenziali.

L’aggiornamento mira a garantire una copertura completa e coerente del settore bancario dell’Unione, ottimizzando al contempo i processi di raccolta, aggregazione e verifica dei dati: le modifiche rispondono anche all’evoluzione dei requisiti segnaletici di EBA, assicurando che le statistiche BCE rimangano allineate al nuovo quadro normativo e alle esigenze di analisi della stabilità finanziaria.

Il CRR 3 ha infatti modificato il CRR, includendo le imprese di investimento di classe 1 nel perimetro prudenziale riservato agli enti creditizi: per garantire che le statistiche bancarie consolidate riflettano l’intero settore bancario dell’Unione, tali imprese devono essere integrate anche negli aggregati statistici, poiché i benefici di una copertura completa superano l’impatto sulla continuità delle serie storiche.

La compilazione delle statistiche si basa in larga parte sui dati di vigilanza previsti dai quadri segnaletici di EBA.

Con il SSM (meccanismo di vigilanza unico), la BCE ha accesso ai dati di vigilanza degli Stati membri dell’area euro; pertanto, risulta efficiente consentire alla BCE, su richiesta delle BCN (banche centrali nazionali), di svolgere l’aggregazione centralizzata delle statistiche tramite il proprio sistema informatico.

Ciò migliora coerenza, continuità delle serie, qualità dei dati e tempestività del processo: la BCE valuterà le richieste caso per caso, mentre le BCN dovranno fornire eventuali dati supplementari necessari ai fini della copertura prevista dall’indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14).

Quando l’aggregazione avviene presso la BCE, è efficiente che sia la stessa BCE ad effettuare la verifica delle statistiche aggregate, sostituendo la precedente verifica delle BCN: poiché le banche centrali nazionali dispongono di conoscenze approfondite sul sistema bancario locale, esse dovranno designare referenti per condividere le informazioni utili alla verifica effettuata dalla BCE.

L’atto di indirizzo richiama la pubblicazione della versione 4.0 del quadro segnaletico EBA, collegata al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, che introduce nuove norme tecniche di attuazione del CRR, come modificato dal CRR 3: tale aggiornamento rende necessari adeguamenti dell’indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14), in particolare riguardo agli importi dell’esposizione al rischio.

Dall’analisi dell’utilizzo dei dati consolidati emerge inoltre che le statistiche sulle grandi esposizioni non sono essenziali ai fini della stabilità finanziaria, della politica macroprudenziale o dell’analisi strutturale.

Per ridurre gli oneri di segnalazione delle BCN, tali dati non saranno più richiesti; conseguentemente, è necessario sostituire gli allegati I e II dell’indirizzo (UE) 2021/833 e aggiornare l’elenco delle informazioni statistiche da segnalare.

Le specifiche tecniche aggiornate saranno comunicate nelle istruzioni operative condivise con le BCN prima di ogni ciclo di produzione statistica.

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