Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), congiuntamente alla Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC), ha pubblicato un approfondimento sul nuovo art. 12 dello Statuto del Contribuente, inserito dopo la nota sentenza “Italgomme” della CEDU, sull’illegittimità delle verifiche fiscali in Italia.
Il documento analizza infatti le implicazioni derivanti dalla sentenza “Italgomme” della CEDU del 6 febbraio 2025, che ha censurato il sistema italiano delle verifiche fiscali per l’assenza di garanzie adeguate, con particolare riferimento alla discrezionalità degli accessi presso locali commerciali e professionali e alla mancanza di una tutela giurisdizionale effettiva, sin dall’avvio della verifica.
La Corte ha equiparato la tutela dei locali destinati ad attività economiche a quella del domicilio, richiedendo che ogni accesso sia sorretto da circostanze e condizioni chiaramente indicate, e che il contribuente sia informato fin dal primo momento delle ragioni del controllo, dei suoi diritti e delle possibili conseguenze del rifiuto di collaborare.
In questo contesto il legislatore italiano è intervenuto mediante l’art. 13-bis del D.L. 84/2025, introducendo nel nuovo art. 12, c. 1, secondo periodo, dello Statuto del contribuente, l’obbligo di una motivazione espressa e adeguata negli atti di autorizzazione e nei processi verbali di accesso redatti dal 3 agosto 2025, segnando un cambiamento significativo nell’approccio alle verifiche fiscali.
L’analisi del documento ricostruisce la portata della novella legislativa, chiarendo che la motivazione deve riguardare la fonte d’innesco della verifica, gli elementi che hanno giustificato l’accesso e le effettive esigenze di indagine, assicurando trasparenza e coerenza con il principio di proporzionalità richiamato dalla CEDU.
Viene inoltre evidenziato che la disposizione non prevede una sanzione espressa in caso di mancata motivazione, ma tale omissione può comportare l’inutilizzabilità delle prove, ai sensi dell’art. 7-quinquies dello Statuto del contribuente, con conseguenze potenzialmente incisive sugli atti impositivi.
Un capitolo significativo è dedicato alla decorrenza temporale della riforma e ai dubbi interpretativi circa gli atti anteriori al 3 agosto 2025, poiché il mancato adeguamento retroattivo potrebbe porsi in contrasto con l’art. 117 Cost., imponendo eventualmente un intervento della Corte costituzionale.
Il documento rileva infine come il legislatore non abbia ancora dato attuazione al secondo pilastro della sentenza “Italgomme”, ossia la previsione di un rimedio giurisdizionale immediato avverso l’autorizzazione o il processo verbale, lasciando al contribuente la sola possibilità di far valere i vizi in sede di impugnazione dell’accertamento, salvo l’eventuale esperibilità di altri strumenti di tutela dinanzi a giudici diversi da quello tributario.
